(parte 1)
Con  il  presente  supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai
sensi   di  quanto  previsto  dall'art.  58,  comma  4,  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, (pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del  23  dicembre  1997)  ed  in attuazione delle direttive contenute
nella  circolare  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle
entrate  n.  49/E  del  13  febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  40  del  18 febbraio 1998), gli
estratti  delle  deliberazioni  adottate  dai  comuni,  indicati  nel
sommario,  concernenti  la determinazione delle aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative
detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
Si  rende  opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei
contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  -  Ufficio  federalismo
fiscale,  nelle more della emanazione del decreto interministeriale -
previsto  dall'art.  52, comma 2, del predetto decreto legislativo n.
446/1997,  come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere punto 1) ed,
del   decreto   legislativo  30  dicembre  1999,  n.  506  -  decreto
interministeriale  che  approvera'  il  modello relativo all'estratto
delle  deliberazioni  in  materia  di  determinazione  delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  al quale i comuni
devono  attenersi  per  la  trasmissione  dei  dati  occorrenti  alla
pubblicazione  dell'estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale, e che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si  segnala  che  i  comuni  sono elencati in ordine alfabetico e che
successivi  estratti  di deliberazioni comunali concernenti la stessa
materia  saranno  pubblicati  in  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 12 aprile 2002.
La  presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non
e'  sostitutiva  delle  forme  legali  di pubblicazione proprie delle
deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale  al  fine  di
facilitare  la  ricerca  sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle
fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto,   ogni   ulteriore  informazione  in  merito  al  contenuto
riportato  dalla  presente  pubblicazione  dovra'  essere assunta dal
contribuente direttamente presso il comune interessato.

  Il  comune  di  ABETONE  (provincia  di Pistoia) ha adottato, il 19
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
  aliquota del 5,8 per mille:
    per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  per  i  soci  di
cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa residenti nel comune per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
    per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per
le case popolari;
    per  l'unita'  immobiliare  non  locata  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di  usufrutto  in  Italia  da  cittadini  italiani non
residenti nel territorio dello Stato;
    per  l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    per  l'abitazione  concessa  dal  possessore  in  uso  gratuito a
parenti  in  linea  retta  di  primo  grado (genitori e figli) che la
occupano quale loro abitazione principale;
  per le pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate;
  aliquota del 6 per mille per gli immobili con le seguenti categorie
catastali:
    A/10         Uffici e studi privati;
    B/1         Collegi    e    convitti,    educandati,    ricoveri,
orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;
    B/2         Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o
adattati  per  tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione
diversa senza radicali trasformazioni;
    B/3         Prigioni e riformatori;
    B/4         Uffici pubblici;
    B/5         Scuole e laboratori scientifici;
    B/6         Biblioteche,  pinacoteche, musei, gallerie, accademie
che non hanno sede in edifici della categoria A/9;
    B/7         Cappelle   ed  oratori  non  destinati  all'esercizio
pubblico dei culti;
    B/8         Magazzini sotterranei per depositi di derrate;
    C/1         Negozi e botteghe;
    C/3         Laboratori e locali di deposito;
    C/4         Fabbricati per arti e mestieri;
    C/5         Stabilimenti balneari e di acque curative;
    D/1         opifici;
    D/2         Alberghi e pensioni;
    D/3         Teatri,    cinematografi,   sale   per   concerti   e
spettacoli;
    D/4         Case di cura ed ospedali;
    D/5         Istituti di credito, cambio e assicurazione;
    D/6         Fabbricati e locali per esercizi sportivi;
    D/7         Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze
di  un'attivita'  industriale  e  non  suscettibili  di  destinazione
diversa    senza    radicali    trasformazioni;D/8         Fabbricati
costruiti   o   adattati   per   speciali  esigenze  di  un'attivita'
commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni;
    D/9         Edifici  galleggianti  o  sospesi  assicurati a punti
fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio;
    D/10         Residence;
    D/11         Scuole e laboratori scientifici privati;
    D/12  Posti  barca  in  luoghi turistici e stabilimenti balneari,
utilizzati  per  attivita' o destinazioni pertinenti con la categoria
catastale attribuita;
  aliquota  ordinaria  del 6,8 per mille per tutte le altre tipologie
di immobili non comprese sopra.
2.  di confermare, per l'anno 2002, in euro 165,266 la detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale, cosI' come
disciplinata  dall'art. 3 del regolamento comunale per l'applicazione
dell'I.C.I.
  (Omissis).
02A01001;
  Il  comune  di ACI CATENA (provincia di Catania) ha adottato, il 10
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
a)  stabilire,  per  l'anno  2002,  l'aliquota per l'imposta comunale
sugli immobili nella misura del:
  aliquota ordinaria 6,2 per mille (euro 0,516457);
  unita'  immobiliari  direttamente  adibite ad abitazione principale
del   soggetto  passivo  -  terreni  agricoli  5,5  per  mille  (euro
0,516457);
  aree fabbricabili 7 per mille (euro 0,516457);
b)  determinare  la  detrazione  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale nella misura di L. 200.000 (euro 103,291380).
  (Omissis).
02A01002;
  Il  comune di ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 dicembre
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
  (Omissis).
1.  di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta
comunale  sugli  immobili,  come  approvate dalla giunta comunale con
deliberazione  n.  581,  del  27  novembre  2001,  necessarie  per il
raggiungimento del pareggio del bilancio di previsione:
  5,5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale  e  le  relative  pertinenze  come  definite  dal  vigente
regolamento  I.C.I.,  intendendo  tali solo quelle unita' immobiliari
che  il  soggetto  passivo  (proprietario  o  titolare del diritto di
usufrutto,  uso  o abitazione sull'immobile), residente nel comune di
Alba, occupa o utilizza direttamente a scopo abitativo;6,75 per mille
per gli altri immobili e per terreni (aliquota ordinaria);
  4 per mille (ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449  -  aliquota  agevolata)  a  favore di proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o   inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di  unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti,   con   precisazione  che  detta  aliquota  E'  applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per  la  durata di tre anni dall'inizio dei lavori. I proprietari, ai
fini  dell'applicazione  dell'aliquota  agevolata,  devono presentare
all'Ufficio   tributi  del  Comune,  entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo a quello dell'inizio dei lavori, dichiarazione sostitutiva
di  atto  di  notorieta'  attestante che gli interventi rientrano tra
quelli  specificati,  con indicazione degli estremi della concessione
edilizia  rilasciata  dal  Comune, la data di inizio dei lavori e gli
estremi catastali delle unita' immobiliari interessate;
  4 per mille (ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n. 504 e s.m.i.), applicabile per un periodo non
superiore  a  due anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
Dette  imprese,  ai  fini  dell'applicazione dell'aliquota agevolata,
devono  presentare all'Ufficio tributi del Comune, entro il 30 giugno
dell'anno   successivo   a   quello   in  cui  ha  inizio  l'utilizzo
dell'agevolazione,  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta'
attestante  il  possesso dei requisiti richiesti, con identificazione
dei   fabbricati   ai  quali  l'aliquota  E'  applicata,  nonchE'  la
decorrenza dell'applicazione dell'aliquota;
2.  di confermare in euro 103,29 la detrazione da applicare al totale
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale   e   relative   pertinenze,  come  definite  dal  vigente
regolamento  I.C.I.,  elevabile  a  euro  258,23 - pertanto anch'essa
confermata  -  secondo i criteri e le procedure sottoelencati, giusta
deliberazione della giunta comunale n. 581 del 27 novembre 2001:
    a)  possesso,  alla  data del 31 dicembre 2001, della sola unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa
o  posto  macchina  (accatastati  in  categoria  C/6),  quali  uniche
proprieta'  immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri
componenti  della  famiglia  anagrafica. Il possesso dei terreni e di
ogni  altra  unita'  immobiliare,  a  qualsiasi uso adibiti, preclude
l'utilizzo della maggiore detrazione;
    b)  reddito  dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad
abitazione  principale,  conseguito  nell'anno  2001,  non  superiore
complessivamente  ad  euro  13.427,88  annui lordi; nel computo vanno
inclusi  tutti  i  redditi,  anche quelli esenti I.R.P.E.F., quali ad
esempio:
    eventuale  rendita catastale degli immobili posseduti (prima casa
ed rimessa di pertinenza);
    pensioni sociali, militari, indennita' di accompagnamento, ecc:
    c)  esclusione  della maggiore detrazione a quei soggetti passivi
che,  pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a)
e   b),   appartengono  a  famiglie  anagrafiche  aventi  un  reddito
complessivo  (calcolato  come  indicato al punto b) superiore ad euro
18.075,99 annui lordi;
    d)  esclusione della maggiore detrazione delle unita' immobiliari
censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
    e)  la  maggiore  detrazione soggiace alle stesse regole previste
per l'ordinaria detrazione di euro 103,29;
    f)  concessione  della  maggiore  detrazione  a  soggetti passivi
comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate
condizioni  di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle
precedenti lettere a), b) e c);
    g)  presentazione  di dichiarazione di possesso dei requisiti per
l'applicazione della maggiore detrazione entro il 20 dicembre 2002 su
modulo predisposto dall'Ufficio tributi.
  Si precisa, a titolo di interpretazione autentica, che l'elevazione
della  detrazione  puO'  essere  esercitata  solo  dai  soggetti  che
rispondano  ai  requisiti  sopra  riportati  previa presentazione, da
parte  degli  stessi, di relativa dichiarazione su modulo predisposto
dall'Ufficio tributi.
  Di tale beneficio di elevazione della detrazione non potevano e non
potranno usufruire gli Istituti autonomi per le case popolari per gli
alloggi  regolarmente  assegnati,  per  i quali gli Istituti medesimi
risultano essere soggetto passivo dell'imposta;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
02A01003;
  Il  comune  di  ALBIGNASEGO (provincia di Padova) ha adottato, il 4
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che
sara'  applicata  per  l'anno  2002,  per  l'imposta  comunale  sugli
immobili   posseduti  a  titolo  di  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  dalle  persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  assegnatari  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa
residenti nel territorio comunale; 2. di determinare nella misura del
5  per  mille  l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2002
per:
  l'unita'  immobiliare  concessa  in  uso  gratuito dai possessori a
parenti  in  linea  retta  di  primo grado (genitori o figli) purchE'
questi  vi  dimorino  abitualmente e ciO' sia comprovato da residenza
anagrafica;
  unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti ;
3. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che
sara'  applicata  per  l'anno  2002  sugli  immobili  classificati  o
classificabili   catastalmente   nella  categoria  C/6,  C/7  e  C/2,
posseduti  e  utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione
principale dai titolari dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale; 4. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota
che  sara'  applicata  per  l'anno  2002  sugli alloggi non locati ed
inutilizzati, cioE' non adibiti ad abitazione principale e risultanti
vuoti,  o a disposizione, cioE' utilizzati in modo saltuario, o privi
di regolare contratto d'affitto; 5. di determinare nella misura del 2
per  mille  l'aliquota  che  sara'  applicata  per  l'anno 2002 sugli
alloggi  in  locazione,  a  titolo di abitazione principale, ai sensi
dell'art.  2,  comma  3,  della  legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle
condizioni  previste  dall'accordo  territoriale  per  il  Comune  di
Albignasego;  6.  di  determinare  nella  misura  del  6,2  per mille
l'aliquota   ordinaria  che  sara'  applicata  per  l'anno  2002  per
l'imposta  comunale  sugli immobili relativa agli immobili diversi da
quelli  indicati ai punti seguenti 1), 2), 3), 4) e 5); 7. di fissare
per  l'anno  2002  la  detrazione  dell'imposta  I.C.I. in L. 220.000
(euro 113,62)   per  I'  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  per  gli  alloggi  regolarmente assegnati agli Istituti
autonomi  case  popolari  e per le unita' immobiliari concesse in uso
gratuito  dai  possessori  a  parenti  in  linea retta di primo grado
(genitori  o  figli),  purchE' questi vi dimorino abitualmente e ciO'
sia  comprovato  da residenza anagrafica; 8. di prevedere, per l'anno
2002,  una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle
richieste  documentate  con  riferimento  a particolari situazioni di
disagio economico o sociale ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio
1997,  n.  122;9.  di individuare, in riferimento al precedente punto
8),  le  seguenti  situazioni  meritevoli del beneficio fiscale della
maggiore detrazione l.C.I., fermo restando che la detrazione non puO'
essere  superiore  all'ammontare  dell'importo  dovuto: 1. massimo L.
500.000  (euro 258,23)  per  unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale posseduta dai contribuenti che si trovano nelle condizioni
sottoriportate:
  a)  persone  assistite  in  via continuativa dal Comune, rientranti
nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale;
  b)  quando  il reddito dell'istante sia dato solo da pensione ed il
reddito   complessivo  della  famiglia  anagrafica  rientri  entro  i
seguenti  limiti  (imponibile  lordo  anno  2001  con  esclusione del
reddito  dell'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale e
relativa pertinenza):
    L. 11.200.000 (euro 5.784.32) per nucleo composto da una persona;
    L.   20.450.000  (euro 10.561,54)  per  nucleo  composto  da  due
persone;
    Per   ogni   ulteriore   persona   il  limite  viene  elevato  di
L. 2.490.000 (euro 1.285,98);
  c)  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di  ricovero permanente, a condizione che la
stessa  non  risulti locata, fermo restando il possesso dei requisiti
di cui al punto b);
  d)  le  famiglie  con  almeno un soggetto portatore di handicap con
invalidita'   pari   al   100%,  o  cecita'  assoluta  civile  oppure
sordomutismo  o minori con diritto all'indennita' di accompagnamento,
opportunamente  certificati,  ai  sensi  delle  leggi n. 381/1970, n.
118/1971, n. 18/1980;
2.  per  l'abitazione  principale  che  sia  Iunica dI' proprieta' di
nuclei  familiari residenti con tre o piU' figli fiscalmente a carico
alla  data  del  1 gennaio 2002 e con un reddito del nucleo familiare
lordo  imponibile 2001 non superiore a L. 60.000.000 (euro 30.987,41)
con   esclusione  del  reddito  dell'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale e relativa pertinenza, cosi determinata:
  massimo L. 300.000 (euro 154,94) per nuclei familiari con tre figli
fiscalmente a carico;
  massimo  L.  400.000 (euro 206,58) per nuclei familiari con quattro
figli fiscalmente a carico;
  massimo  L. 500.000 (euro 258,23) per nuclei familiari con cinque o
piU' tigli fiscalmente a carico.
Per  i nuclei familiari con piU' di cinque figli a carico, il reddito
lordo  imponibile  di  L.  60.000.000 (euro 30.987,41), ai fini della
predetta  detrazione, viene aumentato di L. 5.000.000 (euro 2.582,28)
per  ogni figlio a carico oltre il quinto. Nel caso in cui nel nucleo
familiare  vi  siano lavoratori autonomi, dal reddito familiare lordo
imponibile  massimo  di  L. 60.000.000 (euro 30.987,41) si detraggono
L. 5.000.000  (euro 2.582.28)  per  ciascun  lavoratore  autonomo per
ottenere  il  reddito  familiare  massimo  al  fine  di usufruire del
beneficio  fiscale  della  maggiore detrazione. Nell'ipotesi che tali
nuclei  familiari  ricadano  nella  fattipecie  prevista  al  punto 1
sopradescritto,  la somma delle detrazioni non puO' comunque superare
L.  500.000  (euro 258,23).  I parametri indicati per poter usufruire
della  maggiore detrazione I.C.I. di cui alle fattispecie punti 9.1 e
9.2  potranno  essere  ridefiniti  per  effetto dell'approvazione del
Regolamento  I.S.E.E.  comunale.  Ai  fini  della  determinazione del
reddito,  qualora durante l'anno 2001 vi stano documentate variazioni
nella  composizione  del  nucleo  familiare  si  sommano i rispettivi
importi   determinati   in   proporzione   al  periodo  di  effettiva
appartenenza  al nucleo. Il numero dei componenti il nucleo familiare
a  cui  fare  riferimento  E'  quello  risultante alla data del primo
gennaio  2002.  La  detrazione  deve  essere  rapportata  al  periodo
dell'anno  durante  il quale si protrae la destinazione ad abitazione
principale.  L'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e
pertinenza  deve  essere  l'unica proprieta' del nucleo familiare nel
corso  dell'anno 2002, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto
o  di  diritto  di abitazione; sono comunque escluse dal beneficio Le
unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1 - abitazione di tipo
signorile,  A/8  -  abitazione  in ville, A/9 - 2castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici o storici e A/10 - uffici e studi privati. I
contribuenti   che  intendono  avvalersi  della  maggiore  detrazione
prevista   per  le  situazioni  suindicate  dal  punto  9.1  dovranno
presentare apposita domanda all'ufficio assistenza entro il 30 giugno
2002  documentando,  anche  sotto  forma di autocertificazione con le
modalita'  previste  dal  decreto  del Presidente della Repubblica n.
445/2000   sulla  documentazione  amministrativa,  la  posizione  del
soggetto  passivo e dei membri del loro nucleo familiare nei riguardi
dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di
abitazione  principale,  nonche'  la situazione reddituale del nucleo
familiare  e  la  categoria catastale dell'unita' immobiliare. Per la
casistica  descritta  alla  lettera  d)  del  punto 9.1 E' necessario
allegare  alla domanda da presentare all'ufficio assistenza copia del
certificato  di  invalidita'.  I contribuenti che intendono avvalersi
della  maggiore  detrazione  prevista  dalla situazione suindicata al
punto  9.2  dovranno  presentare apposita domanda all'ufficio tributi
entro   il   30  giugno  2002  documentando,  anche  sotto  forma  di
autocertificazione   con   le  modalita'  previste  dal  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n. 445/2000   sulla  documentazione
amministrativa,  la  posizione  del soggetto passivo e dei membri del
suo  nucleo  familiare  nei  riguardi  dei diritti goduti sull'unita'
immobiliare,  compresa  la  condizione  di  abitazione principale, la
situazione  reddituale  del  nucleo familiare, la categoria catastale
dell'unita'   immobiliare,   nonchE'   la   composizione  del  nucleo
familiare.  L'amministrazione  comunale si riserva di richiedere ogni
ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per
la maggiore detrazione.
  (Omissis).
02A01004;
  Il  comune  di ALBINO (ALBI) (provincia di Bergamo) ha adottato, il
17   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di mantenere per l'anno 2002 le aliquote in vigore nell'anno 2001
e di seguito riportate:
  aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
  aliquota abitazione principale: 4,5 per mille;
  aliquota abitazione a disposizione del contribuente non locate, nE'
concesse  in  uso gratuito a parenti in linea retta che la utilizzino
come  abitazione  principale;  6,5  per  mille;  aliquota  fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione  di  immobili, per un periodo comunque non superiore ad
un anno dalla data di ultimazione lavori: 5,5 per mille;
  detrazione abitazione principale 108 e (L. 210.000);
  si  fa  presente  che  in  base  all'art.  9  del  regolamento  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili E' equiparata
all'abitazione principale: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo
di  proprieta'  o di usufrutto da anziano che acquisisce la residenza
in  istituto  di  ricovero o sanitario a condizione che la stessa non
risulti locata concessa in uso gratuito a familiari; b) l'immobile di
proprieta' di persona fisica residente all'estero a condizione che lo
stesso non risulti locato o concesso in uso gratuito a familiari;
2.  che  non  si  procede  al  versamento  I.C.I.  qualora  l'importo
complessivamente   dovuto   nell'anno   sia   inferiore   a  10  euro
(L. 20.000);  3.  che  non  si  procede  all'emissione  di  avvisi di
liquidazione e provvedimenti di rimborso per importi inferiori a 16,5
euro (L. 32.000).
  (Omissis).
02A01005;
  Il  comune  di ALFIANELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare  che  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.)
sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica
del 6 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
02A01006;
  Il  comune  di  ALI' (provincia di Messina) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  2002, l'aliquota d'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura unica del 7 per mille, senza
applicare   aliquote   differenziate   per  particolari  categorie  o
riduzioni sulla prima casa oltre quelle previste per legge.
  (Omissis).
02A01007;
  Il  comune  di  ALI'  TERME  (provincia  di Messina) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  stabilire  che  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata da questo comune, per l'anno 2002, con le seguenti aliquote
differenziate,  in  conformita'  dell'art.  4 del D.L. 8 agosto 1996,
n. 437.
  a)  aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle
lettere  b)  e  c)  della presente delibera, nella misura del 6,5 per
mille.
  b)  aliquota  ridotta nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi
nei  confronti  delle  persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti  in questo
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale.
  c)  aliquota  ridotta  nella  misura  del 4 per mille per i terreni
agricoli.
  (Omissis).
02A01008;
  Il  comune  di  ALMENNO  SAN  BARTOLOMEO  (provincia di Bergamo) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  quantificandola  nella  misura  unica del 5,2 per
mille.
  (Omissis).
02A01009;
  Il  comune  di  ALTINO  (provincia  di  Chieti)  ha adottato, il 23
ottobre  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  (omissis), nella misura del 5 per mille, l'aliquota
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
  (Omissis).
02A01010;
  Il  comune  di  ALVITO  (provincia  di Frosinone) ha adottato, il 5
ottobre  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002  nella  misura del 5 per mille
l'aliquota da applicare all'I.C.I.
  (Omissis).
02A01011;
  Il  comune  di  AMATRICE  (provincia  di  Rieti) ha adottato, il 27
ottobre  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  aliquota ridotta, da applicare alle persone fisiche ed ai soci di
cooperative  edilizie a proprieta' indivisa, residente nel Comune per
l'unita'  immobiliare  direttamente ad abitazione principale: 4,5 per
mille;  2.  aliquota  da  applicare  ai  soggetti  passivi  per altri
fabbricati,  diversi  dalle  abitazioni  principali:  6 per mille; 3.
aliquota  da  applicare  per  i soggetti passivi per gli immobili che
rientrano   nelle   categorie  terreni  fabbricabili:  5  per  mille,
ribadendo quanto stabilito dalla giunta comunale con propria delibera
n.  83  del 26 giugno 1993, II - di stabilire che dall'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,
L.  200.000,  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante il quale si
potrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  E' adibita ad
abitazione  principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  in  parti  uguali a prescindere dalle quote di
proprieta'  (C.M.  26  maggio 1997, n. 144/E); la detrazione non puO'
superare, in ogni caso, l'I.C.I. dovuta. Per abitazione principale si
intende  quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo
di  proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari
vi  dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si
applicano  anche alle unita' appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonchE'   agli  alloggi  regolarmente  assegnati  agli
Istituti autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
02A01012;
  Il  comune  di  AMPEZZO  (provincia  di  Udine)  ha adottato, il 30
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di determinare, per quanto in premessa esposto, l'aliquota I.C.I.
per  l'anno 2002 nella misura del 5,7 per mille; 2. di determinare in
favore  delle  unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale e le relative pertinenze una aliquota ridotta nella misura
del 4,7 per mille.
  (Omissis).
02A01013;
  Il  comune  di  ANFO  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato, il 12
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  in vigore per l'anno 2001, determinate con
deliberazione  del  commissario  straordinario  n. 12 del 18 dicembre
2000 e che qui di seguito si riportano:
  5 per mille per la prima abitazione;
  6,5 per mille per gli altri immobili.
2. di confermare, altresI', la detrazione di L. 200.000 (euro 103,29)
per la prima casa.
  (Omissis).
02A01014;
  Il  comune  di  ANTEGNATE  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  le aliquote e le detrazioni
dell'imposta   comunale   sugli   immobili,   istituita  con  decreto
legislativo n. 504 del 1992, nelle misure specificate in premessa:
  a) abitazione principale: aliquota: 4,5 per mille;
  b)  immobili  diversi  dall'abitazione  principale:  aliquota 6 per
mille;
  c) per l'abitazione principale: detrazione di euro 103,30;
  d) per l'abitazione principale, purchE' accatastata nelle categorie
A3  e  A4,  di  soggetti  passivi  titolari  di pensioni sociali o di
pensioni  integrate  al  minimo,  che  non  godono  di altri redditi:
detrazioni di euro 180,76.
  (Omissis).
02A01015;
  Il  comune  di  ANTIGNANO  (provincia  di  Asti)  ha  adottato,  il
30 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
delibera  di  confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; Delibera
di  determinare  altresI'  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in euro 103,29.
  (Omissis).
02A01016;
  Il  comune  di  APIRO  (provincia  di  Macerata)  ha adottato, il 5
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare e riapprovare le seguenti aliquote e detrazioni ai
fini I.C.I. a valere per l'anno 2002:
  aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;
  detrazione per abitazione principale: L. 200.000.
  (Omissis).
02A01017;
  Il   comune  di  APPIANO  SULLA  STRADA  DEL  VINO  (EPPAN  AN  DER
WEINSTRABE)  (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 novembre 2001,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  i  motivi  di cui in premessa, l'importo di
detrazione  2002  dell'imposta  comunale sugli immobili per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione principale ad euro 500,00; 2. il
diritto della detrazione nell'ammontare di euro 500,00 viene concesso
anche  alle  persone  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che   l'abitazione   principale  non  risulti  locata  e  che  questa
circostanza  venga  comunicata  al  comune  entro  il  termine per il
pagamento  della  prima rata dell'imposta comunale sugli immobili; 3.
di  dare  atto  che la presente delibera non E' soggetta al controllo
preventivo   di  legittimita'  ai  sensi  dell'art.  51  della  legge
regionale  del  4  gennaio  1993, n. 1, e succ. modifiche; 4. di dare
atto  che  contro  la  presente  deliberazione  ogni  cittadino  puO'
presentare opposizione alla giunta municipale entro i dieci giorni di
pubblicazione  della  stessa all'albo comunale; entro 60 giorni dalla
data   di  esecutivita'  della  presente  deliberazione  puO'  essere
presentato ricorso alla sezione autonoma di bolzano del T.A.R.
  (Omissis).
02A01018;
  Il  comune  di  ARCADE  (provincia  di  Treviso)  ha adottato, il 6
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno di imposta 2002 l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
02A01019;
  Il  comune  di  ASTI  ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  mantenere  per  l'esercizio  2002,  relativamente all'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  l'aliquota  del 5 per mille per
l'abitazione  principale  e  del  6,5  per  mille  per  terreni, aree
fabbricabili  ed  altri  fabbricati;  2.  di  mantenere  altresI' per
l'esercizio  2002  l'aliquota,  gia'  in  vigore  nel 2001, del 4 per
mille,  a  favore  dei  fabbricati  realizzati  per  la vendita e non
venduti  dalle  imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita'  la  costruzione  e  alienazione  di  immobili;  3. di
mantenere  infine  per  l'esercizio 2002 l'aliquota del 2 per mille a
favore   dei   proprietari  che  concedono  l'unita'  immobiliare  in
locazione  a titolo di abitazione principale, come previsto dall'art.
2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; 4. di considerare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti
locata.
  (Omissis).
02A01020;
  Il  comune  di  AVIANO  (provincia  di  Pordenone)  ha adottato, il
27 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di confermare (Omissis) l'aliquota del 4 per mille e di stabilire
in  e 130  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  (e relative
pertinenze, nel rispetto dei quanto stabilito dal regolamento I.C.I.)
adottate  con  propria  deliberazione  n.  34/2001;  2.  di applicare
l'aliquota  differenziata del 7 per mille agli immobili diversi dalle
abitazioni  o  posseduti in aggiunta all'abitazione principale. 3. di
avvalersi  della  facolta' di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge
n.  662 del 23 dicembre 1996 che considera come adibita ad abitazione
principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o
di  usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a
condizione che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
02A01021;
  Il  comune di BAGNO A RIPOLI (provincia di Firenze) ha adottato, il
3  e  27 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. determinate per
l'anno 2000 nella seguente misura:
  5,5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale  ed  alle  relative  pertinenze  cosI'  come  disposto dal
penultimo   comma   dell'art.   9   del   regolamento   comunale  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili modificato con
atto consiliare n. del 25 gennaio 2001;
  7  per  mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti
in aggiunta dall'abitazione principale;
  9  per  mille  per  gli  alloggi non locati (case sfitte), ai sensi
dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
  in  quanto  E'  possibile  in  tal  modo assicurare l'equilibrio di
bilancio  2001  e  garantire il mantenimento dell'attuale standard di
erogazione dei servizi comunali;
  (Omissis).
1.  di  confermare  ai  fini  I.C.I.  per  l'anno 2002 in euro 139,44
(L. 270.000)  la detrazione in favore dell'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione principale con l'elevazione a euro 258,23 (L. 500.000)
limitatamente in favore di quelle categorie di soggetti in situazioni
di  particolare  disagio economico-sociale individuate all'art. 9 del
regolamento  comunale  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili cosI' come risulta modificato dalla deliberazione consiliare
n.  10  del  25  gennaio 2001 in quanto tale sistema di detrazione E'
compatibile  con  l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio e
di  garantire il mantenimento dell'attuale standard di erogazione dei
servizi comunali.
  (Omissis).
02A01022;
  Il  comune  di  BAGNOLO  IN  PIANO  (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato,   il  6  dicembre  e  il  28  dicembre  2001,  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  riconoscere,  per  l'anno  2002,  ai sensi dell'art. 8, terzo
comma,  del  decreto  legislativo n. 504/1992, ai contribuenti che si
trovano  nelle  condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione
ai   fini  I.C.I.  di  L. 260.000  (euro  134,28)  stabilita  per  le
abitazioni  principali e al periodo dell'anno nel quale si protrae la
prevista destinazione dell'unita' immobiliare:
  a) pensionati:
    possesso   del  solo  immobile  abitato  quale  unica  proprieta'
immobiliare  del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al
1  gennaio  2002.  Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di
usufrutto,  uso  o  abitazione,  il  contribuente  e  i componenti il
nucleo,  non  devono  avere  nessun'altra proprieta' immobiliare. Per
altre  unita'  immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari
dell'abitazione   principale,   intendendosi   per   tali  le  unita'
classificate   o   classificabili   nelle   categorie  catastali  C/2
limitatamente  ad  una  cantina e una soffitta, e un immobile di cat.
C/6   o   C/7  destinate  ed  effettivamente  utilizzate  a  servizio
dell'abitazione principale;
    aver  compiuto  il  sessantacinquesimo  anno  d'eta' al 1 gennaio
2002;
    essere  in  condizione non lavorativa e con un reddito imponibile
non  superiore  a  L.  15.000.000  annui riferito al 2001 se trattasi
di unico occupante. Per i nuclei composti da due o piU' persone, come
risulta   da   stato   di  famiglia,  si  aggiungono,  ai  15.000.000
L. 10.500.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo;
  b) portatori di Handicap:
    possesso   del  solo  immobile  abitato  quale  unica  proprieta'
immobiliare  del contribuente e dei componenti in nucleo familiare al
1  gennaio  2001.  Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di
usufrutto,  uso  o  abitazione,  il  contribuente  e  i componenti il
nucleo,  non  devono  avere  nessun'altra proprieta' immobiliare. Per
altre  unita'  immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari
dell'abitazione   principale,   intendendosi   per   tali  le  unita'
classificate   o   classificabili   nelle   categorie  catastali  C/2
limitatamente  ad  una  cantina e una soffitta, e un immobile di cat.
C/6   o   C/7  destinate  ed  effettivamente  utilizzate  a  servizio
dell'abitazione  principale;il  portatore  di handicap deve essere in
possesso di attestato di invalidita' civile al 100%;
    il  reddito imponibile complessivo non deve essere superiore a L.
15.000.000 annui riferito al 2001 se trattasi di unico occupante. Per
i  nuclei  composti  da  due o piU' persone, come risulta da stato di
famiglia,  si aggiungono, ai 15.000.000 L. 10.500.000 lorde annue per
ogni altro componente oltre il primo;
  c) famiglie numerose:
    possesso   del  solo  immobile  abitato  quale  unica  proprieta'
immobiliare  del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al
1  gennaio  2002.  Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di
usufrutto,  uso abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo,
non devono aver nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita'
immobiliari    non    si    intendono   le   pertinenze   immobiliari
dell'abitazione   principale,   intendendosi   per   tali  le  unita'
classificate   o   classificabili   nelle   categorie  catastali  C/2
limitatamente  ad  una  cantina e una soffitta, e un immobile di cat.
C/6   o   C/7  destinate  ed  affettivamente  utilizzate  a  servizio
dell'abitazione principale;
    nucleo  familiare  composto  da  cinque  o  piU'  componenti al 1
gennaio 2002 come da stato di famiglia;
    reddito  familiare  complessivo  (somma  dei  redditi imponibili)
riferito  all'anno 2001 non superiore a L. 56.000.000 lordi annui nel
caso  di  famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono
L. 8.500.000 lorde annue per ogni componente oltre il quinto;
2.  di  riconoscere,  per  l'anno  2002, ai sensi dell'art. 58, terzo
comma,  del  decreto legislativo 446/1997, ai soggetti che si trovano
nelle  condizioni  sottoindicate,  una  detrazione  che  consenta  di
coprire  per  intero  l'imposta  dovuta  per  l'abitazione e relative
pertinenze  (cat. C/2, limitatamente ad una cantina e una soffitta, e
cat. C/6 o C/7);
  d)  soggetti  con  reddito  imponibile  I.R.P.E.F.  non superiore a
L. 12.000.000:
    possesso   del  solo  immobile  abitato  quale  unica  proprieta'
immobiliare  del  contribuente  al  1  gennaio  2002. Nei casi in cui
l'immobile  sia  abitato  a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente  non deve avere nessun'altra proprieta' immobiliare. Per
altre  unita'  immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari
dell'abitazione   principale,   intendendosi   per   tali  le  unita'
classificate   o   classificabili   nelle   categorie  catastali  C/2
limitatamente  ad  una  cantina e una soffitta, e un immobile di cat.
C/6   o   C/7  destinate  ed  effettivamente  utilizzate  a  servizio
dell'abitazione principale;
    reddito  imponibile  non superiore a L. 12.000.000 annui riferito
al 2001;
    essere unico componente del nucleo familiare;
3.  di  riconoscere,  per  l'anno  2002,  ai sensi dell'art. 8, terzo
comma,  del  decreto  legislativo  504/1992,  ai  contribuenti che si
trovano  nelle  condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione
ai  fini I.C.I. di L. 40.000 (euro 20,66) stabilita per le abitazioni
principali  e  al  periodo dell'anno nel quale si protrae la prevista
destinazione dell'unita' immobiliare;
  e) nuclei familiari con reddito imponibile I.R.P.E.F. non superiore
a L. 20.000.000:
    possesso   del  solo  immobile  abitato  quale  unica  proprieta'
immobiliare  del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al
1  gennaio  2002.  Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di
usufrutto,  uso  o  abitazione,  il  contribuente  e  i componenti il
nucleo,  non  devono  avere  nessun'altra proprieta' immobiliare. Per
altre  unita'  immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari
dell'abitazione   principale,   intendendosi   per   tali  le  unita'
classificate   o   classificabili   nelle   categorie  catastali  C/2
limitatamente  ad  una  cantina e una soffitta, e un immobile di cat.
C/6   o   C/7  destinate  ed  effettivamente  utilizzate  a  servizio
dell'abitazione principale;
    reddito  familiare  complessivo  (somma  dei  redditi imponibili)
riferito all'anno 2001 non superiore a L. 20.000.000;
  L'assenza  anche  di  una  sola delle condizioni richieste fa venir
meno  il  diritto  alla maggiore detrazione. Nel caso in cui l'unita'
immobiliare  sia  adibita  ad  abitazione principale da parte di piU'
soggetti  comproprietari,  ognuno  di  questi, per godere della quota
proporzionale  della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei
requisiti di cui sopra;
  La  maggiore  detrazione E' concessa a seguito di specifica domanda
dell'interessato,    corredata    da    apposita   autocertificazione
relativamente  al  possesso  dei  requisiti  richiesti, da consegnare
direttamente  al  comune  o da allegare alla denuncia I.C.I., qualora
questa sia dovuta.
  La  presentazione  della  autocertificazione  consente di usufruire
della  maggiore  detrazione gia' in sede del primo o unico versamento
del  tributo.  Tuttavia  E'  fatto  salvo  il  diritto  del comune di
verificare  (anche invitando il contribuente a documentare la domanda
relativa)  la  sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di
cui sopra in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il
comune  procedera' a richiedere il versamento di quanto indebitamente
trattenuto  dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e
i relativi interessi;
  (Omissis).
1. aliquota del 5,6 per mille applicabile a:
  a)  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale, cioE'
quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto, uso o abitazione, e i suoi familiari dimorano
abitualmente;
    a1)  si  intende  per  abitazione  principale anche quella unita'
immobiliare  posseduta,  a  titolo  di  proprieta' o di usufrutto, da
anziani  o  disabili  che  acquistano  la  residenza  in  istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
  b)  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti autonomi case
popolari;
  c)   unita'  immobiliari  appartenenti  a  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
  d)  alloggi  dati  in  comodato  a  parenti  fino  al terzo grado e
relativi coniugi;
  e)  alloggi  locati  con contratto, fatto salvo il caso si cui tale
contratto non E' soggetto per legge a registrazione;
  f) terreni agricoli;
  g)   pertinenze   dell'abitazione   principale   classificabili   o
classificate  nelle  categorie  catastali  C/2  limitatamente  ad una
cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7.
  Per  usufruire  dell'aliquota del 5,6 per mille i contribuenti, che
rientrano  nei  casi  di  cui  alle  lettere  a1)  d)  ed e), debbono
presentare   all'ufficio   tributi  apposita  autocertificazione  sul
possesso   dei   requisiti  richiesti,  entro  il  secondo  od  unico
versamento del tributo.
  E' fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o
meno dei requisiti richiesti e delle condizioni;
2. aliquota del 6,8 per mille applicabile a:
  h) fabbricati strumentali all'attivita' di impresa;
  i)   tutti   i   fabbricati  di  imprese,  societa',  associazioni,
cooperative;
  j) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che   hanno   per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  l'attivita'  di
costruzione e alienazione di immobili:
  l) fabbricati di enti senza scopo di lucro;
  m) garages, posti auto e cantine che non rientrano nella previsione
di cui alla lettera g).
  L'aliquota  in  oggetto  si  applica comunque agli immobili che non
rientrano nelle casistiche di cui ai punti 1, 3 e 4;
3. aliquota del 7 mille applicabile a:
  n) aree fabbricabili;
  o)  alloggi  non  locati,  intendendosi  per  tali  gli alloggi non
adibiti ad abitazione principale del contribuente e risultanti vuoti,
o  a  disposizione  e/o  utilizzati  in  modo  saltuario,  o privi di
contratto di affitto.
  Sono  esclusi  gli alloggi concessi in comodato gratuito o comunque
utilizzati  da  parenti  fino al 3o grado (figli, genitori, fratelli,
zii)  e  i  relativi coniugi, che risultano ivi residenti.4. Aliquota
dello 0,5 per mille applicabile a:
  a)  immobili  adibiti  ad  uso  abitativo,  concessi in locazione a
titolo  di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del
comma  3  dell'art.  2  della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "contratti
concordati",  che  per  tutto l'anno 2001 abbiamo regolarmente pagato
l'I.C.I. al 7 per mille (in qualita' di alloggi non locati);
  b)   tale   condizione   dovra'   essere   dichiarata  su  apposita
autocertificazione, come da modello in distribuzione presso l'ufficio
tributi del comune.
  Si  precisa  che  tale  aliquota  particolare E' da considerarsi in
vigore  per  il  primo anno di locazione. L'immobile in questione per
gli anni successivi, sara' assoggettato all'aliquota in vigore per le
abitazioni principali (per la durata del contratto).
  Fissazione  di una detrazione di L. 200.000 (euro 103,29) oltre che
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione, anche per:
    unita'   immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquistano  la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  autonomi  case
popolari;
    unita'   immobiliari   appartenenti   a  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari.
  (Omissis).
02A01023;
  Il  comune  di  BAGOLINO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato, il
28 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del:
  6,5 per mille - aliquota ordinaria;
  5,5 per mille - abitazione principale.
  E   determinare  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
  (Omissis).
02A01024;
  Il  comune  di  Balangero  (provincia di Torino) ha adottato, il 23
ottobre  e  il 30 novembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di confermare per il 2002 le aliquote I.C.I. in vigore nel 2001, come
da prospetto allegato;
  I.C.I.
Aliquote  vigenti  per  l'anno 2002 (deliberazione G.C. n. 116 del 23
ottobre  2001)  Oggetto                                      Aliquote
Aliquota  ordinaria                         6,5  per mille Abitazione
principale                      6  per mille Locali destinati a varie
attivita',    riconducibili    ad    enti   non   aventi   scopo   di
lucro                  5           per           mille           Aree
edificabili                           6 per mille
  I.C.I.
  Detrazioni vigenti per l'anno 2002
  (deliberazione G.C. n. 116 del 23 ottobre 2001)
Oggetto                  Aliquote                            Aliquota
Ordinaria                  ==                              Abitazione
principale                  euro 103,29                   (L.200.000)
Locali  destinati a varie attivita', riconducibili ad enti non aventi
scopo           di           lucro                  ==           Aree
edificabili                  ==
  (Omissis).
di  approvare  detrazione  di  L. 200.000  (e  103,29) per abitazione
principale  e  seguente  agevolazione:  "E'  considerata  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  da anziani o disabili che acquistano la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".
  (Omissis).
02A01025;
  Il  comune  di  BARBARESCO(provincia  di  Cuneo) ha adottato, il 22
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  aliquote:  ordinaria  5  per  mille  per  abitazione  principale,
ordinaria  7 per  mille  per  le  altre  abitazioni  ed i terreni. 2.
detrazione   d'imposta  per  l'unita'  immobiliare  da  destinare  ad
abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
02A01026;
  Il  comune  di  BARBARIGA (provincia di Brescia) ha adottato, il 22
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili che sara' applicata in questo Comune nella misura del
6 per  mille;  2.  di  determinare  per l'anno 2002 la detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di
e 104,00.
  (Omissis).
02A01027;
  Il  comune  di  BARCELLONA  POZZO DI GOTTO(provincia di Messina) ha
adottato,  il  29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2002,  nelle  misure sottoelencate, le
aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili,
istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  a) abitazione principale: 6 per mille;
  b) terreni agricoli: 6 per mille;
  c) aree fabbricati: 7 per mille;
  d) altri fabbricati: 7 per mille.
  (Omissis).
02A01028;
  Il  comune  di  BARZIO  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato, il 21
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.   di   confermare   per   l'anno  2002  le  aliquote  I.C.I.  come
sottoriportato:
  abitazione principale e pertinenze 4,5 per mille;
  immobili diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille;
2.  di  confermare  la detrazione a suo tempo stabilita in L. 500.000
per l'abitazione principale, provvedendo alla conversione in e 258;
  (Omissis).
02A01029;
  Il  comune  di  BASALUZZO (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di  stabilire,  (omissis),  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  I.C.I.  nella  misura  del  4,25  per  mille per le persone
fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  ed  una  sola  sua
pertinenza; di stabilire, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  I.C.I. nella misura del 4,75 per mille per tutti gli
altri soggetti passivi ed immobili imponibili.
  (Omissis).
02A01030;
  Il comune di BASTIDA PANCARANA (provincia di Pavia) ha adottato, il
28   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002, in attuazione dell'art. 6 del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  modificato
dall'art.  3  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;
2.  di  non  apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale, che rimane
stabilita dalla norma sopraindicata, in euro 103,29.
  (Omissis).
02A01031;
  Il comune di BAZZANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.   di  determinare  per  l'anno  2002,  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote:
  1) aliquota ordinaria: 6 per mille;
  2)   aliquota   per  abitazione  principale  (cosI'  come  definita
dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili): 5,8 per mille;
  3)  aliquota  maggiorata:  7  per mille, per i soli immobili ad uso
abitazione  e  relativi  cantina e garage non locati e a disposizione
per  un  periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno di
cui   all'art.   7,  commi  1  e  2,  del  regolamento  comunale  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
  4) aliquota agevolata ai sensi del comma 4, dell'art. 2 della legge
9  dicembre  1998,  n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli  immobili  adibiti  ad  uso  abitativo"  per  i proprietari che
concedono  in  locazione  a  titolo di abitazione principale immobili
alle  condizioni previste dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2
della legge n. 431/1998, 3 per mille.
  L'agevolazione   viene   concessa  a  condizione  che  il  soggetto
interessato   attesti  entro  il  termine  di  versamento  del  saldo
dell'imposta l'esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un
contratto registrato.
  Si  ritiene  opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine
di contribuire ad incentivare il mercato della locazione;
le seguenti detrazioni:
  1)  detrazione  per l'abitazione principale del soggetto passivo di
cui  al  comma 2 dell'art.8 sopracitato cosI' come definita dall'art.
16  del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili: euro 134,28;
  2) la detrazione di cui al punto 1) E' elevata a euro 185,92 per le
abitazioni  principali  possedute  da soggetti passivi che si trovino
nelle seguenti condizioni:
    a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita
ad  abitazione  principale  eventualmente  comprensiva di posto auto,
autorimessa,   cantina,   area  pertinenziale  e  classificata  nelle
categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
  Nel   caso   di   diritto  di  usufrutto,  uso  od  abitazione,  il
contribuente  non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare
nel territorio italiano;
    b)   avere   compiuto   i  sessanta  anni  di  eta'  se  donne  e
sessantacinque  se  uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento,
ed essere pensionati;
    c) vivere soli o in nucleo familiare;
    d)  avere  percepito  nell'anno  precedente  rispetto a quello di
competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini I.R.P.E.F. non
superiore a e 7.750 pro capite.
  Nel  caso  di nucleo familiare composto da piU' persone, il reddito
complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a euro
11.880, piU' euro 826 per ogni persona a carico;
  3) la detrazione di cui al punto 1) E' elevata a euro 185,92 per le
abitazioni  principali  possedute  da nucleo familiare composto, al 1
gennaio  2002,  da una o piU' persone, di cui almeno una disabile. Si
considera  persona  disabile  la  persona  affetta  da menomazione di
qualsiasi  genere  che  comporta  una  diminuzione  permanente  della
capacita'  lavorativa  superiore  ai 2/3 o, se minore di anni 18, che
abbia  difficolta'  persistenti  a  svolgere  i compiti e le funzioni
proprie  della  sua  eta',  riconosciute  tali ai sensi delle vigenti
normative.
  Per  il  reddito  complessivo  valgono  i  parametri  riportati  al
punto 2.d);  qualora  venga  erogato  l'assegno  di  accompagnamento,
questo   non   viene   computato   ai  fini  del  reddito  imponibile
complessivo.
  (Omissis).
02A01032;
  Il  comune  di  BERLINGO  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I)  che  sara' applicata in questo comune nella
misura cosI' differenziata:
  prima abitazione e relative pertinenze: aliquota 5 per mille;
  altri immobili: aliquota 6,1 per mille.
  (Omissis).
02A01033;
  Il  comune di BIBBIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
14   novembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
  a)  5,8  per  mille  per  tutti  i tipi di immobili ad eccezione di
quelli di cui al punto b) e c) seguenti;
  b)  7  per  mille  per  gli  alloggi  non locati e alloggi tenuti a
disposizione (o seconde case);
  c) 7 per mille per le aree fabbricabili.
  (Omissis).
02A01034;
  Il  comune  di  BIOGLIO  (provincia  di  Biella) ha adottato, il 14
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
2.  di  determinare  (omissis)  le  aliquote che saranno applicate in
questo  comune,  con riferimento alle diverse tipologie di immobili e
di soggetti passivi di imposta, come segue:
  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  da  parte di persone
fisiche: 5,75 per mille;
  immobili  locati  con  contratto  registrato  ad un soggetto che li
utilizzi come dimora abituale: 6 per mille;
  immobili diversi dalle abitazioni: 6,25 per mille;
  immobili  posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6,25 per
mille;alloggi non locati: 6,25 per mille;
  detrazione per l'abitazione principale: euro103,29 (L. 200.000).
  (Omissis).
02A01035;
  Il  comune  di  BISACQUINO (provincia di Palermo) ha adottato, il 7
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  da  applicare  alla  base  imponibile  per
l'imposta  comunale  sugli  immobili per l'anno 2002 nella misura del
sei virgola cinquanta per mille, e di confermare la detrazione per la
prima casa e sue pertinenze in L. 200.000.
  (Omissis).
02A01036;
  Il   comune   di   BOLLENGO  (provincia  di  Torino)  ha  adottato,
l'11 dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare  nella  misura  del  cinque  per mille l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per l'anno 2002, da
applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.
  (Omissis).
02A01037;
  Il  comune  di BOLZANO (Bozen) ha adottato, il 29 novembre 2001, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi
dell'art.   8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni:
  a)  detrazione  di  euro 258 ai soggetti passivi titolari di unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
  b)  detrazione  di  e  310  per  i possessori di unita' immobiliare
adibita   ad  abitazione  principale,  aventi  un  reddito  familiare
relativo  all'anno  2001  non superiore al doppio del fabbisogno base
calcolato  secondo  gli  elementi fissati per l'anno 2002 con decreto
del  presidente  della  giunta  provinciale.  Il reddito familiare da
prendere  in considerazione E' il reddito complessivo (al netto della
detrazione  per  l'abitazione  principale)  di tutti i componenti del
nucleo familiare;
2.  la  detrazione  di  cui  al precedente punto 1, lettera b), sara'
concessa  ai  soggetti  passivi  che  producano una dichiarazione del
reddito  familiare  percepito  nel 2001, su un modulo predisposto dal
comune  e  consegnato  all'ufficio competente, entro la data prevista
dal  decreto  legislativo  n.  504/1992  per  il  termine  del  primo
versamento  I.C.I.  dovuto per l'anno 2002; 3. di fissare le aliquote
nella seguente misura:
  2  per  mille  limitatamente  ai fabbricati concessi in locazione a
titolo  di  abitazione  principale  con  contratto di cui all'art. 2,
comma 3, della legge n. 431/1998;
  4  per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
  6 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili;
  9  per  mille  per gli alloggi non locati per i quali non risultino
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
4.  di  dare  atto che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 9
per mille non si considerano alloggi sfitti i seguenti:
    le  abitazioni  concesse in uso gratuito a parenti (come previsto
dall'art.  4 del regolamento I.C.I.), purchE' il comodatario abbia la
residenza presso l'abitazione stessa;
    le  abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che hanno acquisito la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata;
    l'abitazione  principale  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o
usufrutto da cittadini italiani residenti all 'estero;
    le  abitazioni  possedute  a  titolo di proprieta' o usufrutto ed
utilizzate dal soggetto passivo per scopi turistici, limitatamente ad
una singola unita', per le quali viene assolta l'imposta di soggiorno
in questo comune;
    le  abitazioni  possedute  a  titolo di proprieta' o usufrutto ed
utilizzate  dal  soggetto  passivo  per motivi di lavoro o di studio,
limitatamente ad una singola abitazione. In questo caso E' necessario
presentare all'ufficio entro la data prevista dal decreto legislativo
n. 504/1992  per  il  termine  del primo versamento I.C.I. dovuto per
l'anno  2002  un'attestazione  del  datore  di lavoro o dell'istituto
scolastico;
    l'abitazione  posseduta a titolo di comproprieta' nella quale uno
dei contitolari abbia la residenza;
    le    abitazioni    inagibili   o   inabitabili   che   risultano
oggettivamente  ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate,
per  ragioni  di  pericolo  all'integrita' fisica o alla salute delle
persone e di fatto non utilizzate.
  (Omissis).
02A01038;
  Il  comune  di  BOMPIETRO (provincia di Palermo) ha adottato, il 23
ottobre  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decorrenza  1993 mediante
decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del:
  5  per  mille,  relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota
ordinaria;
  4  per  mille,  relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota
prima casa;
  2. di confermare la deduzione per gli immobili adibiti a prima casa
a L. 300.000.
  (Omissis).
02A01039;
  Il comune di BONATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote e detrazioni
per l'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.):
  4,9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
  6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in
conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.6,  comma  2,  del decreto
legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della
legge n. 662/1996;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicem- bre  1996,  n.  662; 3. l'imposta E' ridotta del cinquanta per
cento  per  i  fabbricati  inagibili  od  inabitabili  e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la  facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve
dichiarare  la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile
e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di
comunicare  al  comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione
dei  lavori  di  ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la
data dalla quale l'immobile E' comunque utilizzato.
  Il  comune puO' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la
veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del
suo  ammontare, e 103,29 (L. 200.000) rapportati al periodo dell'anno
durante   il   quale   si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'
immobiliare  E'  adibita  ad  abitazione  principale da piU' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per   abitazione   principale   s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le  disposizioni  di  cui  al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonchE'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
  La  detrazione applicata alle abitazioni principali E' applicabile,
nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti in linea retta/collaterale fino al 2o grado (genitori, figli,
fratelli, nonni, nipoti), rimanendo applicabile l'aliquota ordinaria.
Per  poter  usufruire  di  tale agevolazione E' necessario presentare
apposita richiesta all'ufficio tributi del comune;
5.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili  che  acquistano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata;  6.  di  stimare, in base alle
proiezioni   del   gettito   relativo   dell'anno 2001,   il  gettito
complessivo dell'imposta in euro 627.495,13 (L. 1.215.000.000); 7. di
dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9
del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita' di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori  diretti  od imprenditori agricoli a titolo principale le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo;  la  cancellazione  dai  predetti  elenchi ha effetto a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
02A01040;
  Il  comune  di  BOVOLONE  (provincia  di  Verona)  ha  adottato, il
20 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1. (omissis); 2. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota che sara'
applicata  in  questo  comune  nella  misura  del  6,5 per mille, con
detrazione   di   L. 200.000  (euro  103,30,  con  arrotondamento  al
centesimo  superiore)  per  l'abilitazione  principale,  posseduta  a
titolo di proprieta', usufrutto, uso abitazione o altro diritto reale
di godimento e del 7 per mille per gli alloggi non locati.
  (Omissis).
02A01041;
  Il  comune  di  BRANDIZZO  (provincia  di  Torino)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di fissare, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili da applicarsi per l'anno 2002, per tutte le
tipologie  impositive  e  in  euro  103,29  (pari  a  L.  199.997) la
detrazione  spettante per l'abitazione principale; 2. di aumentare la
detrazione spettante per l'abitazione principale, per l'anno 2002, in
relazione a richieste con particolari situazioni di carattere sociale
da euro 103,29 (pari a L. 199.997) a euro 206,58 (pari a L. 399.995),
nel rispetto dei criteri di seguito specificati.
  I soggetti beneficiari della maggiore detrazione devono:
    avere  un  reddito  annuo  netto  di  importo  inferiore o pari a
euro 5.164,57  (pari a L. 10.000.002), elevato a euro  7.230,40 (pari
a L. 14.000.007) in presenza di coniuge o di primo figlio (in assenza
di  coniuge).  In  caso di nuclei familiari composti da piU' soggetti
sara'   operata  una  maggiorazione  di  euro  1.032,91  (pari  a  L.
1.999.993) per ogni componente aggiuntivo. Per reddito complessivo si
intende  la  somma  dei  redditi  di  tutti  i  componenti  il nucleo
familiare, comunque conseguiti;
    essere  proprietari  della  sola  unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione principale compreso eventualmente il box di pertinenza.
Procedura per il riconoscimento della maggiore detrazione:
  il richiedente dovra' presentare:
    a)  apposita  domanda,  redatta  su modulo da ritirarsi presso il
comune;
    b)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione concernente la
condizione  reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo
familiare;
  La documentazione dovra' pervenire all'ufficio nei termini ordinari
fissati per il pagamento della rata d'accordo od unica rata, nei casi
di  nuove  acquisizioni  successivamente intervenute, nel termine del
pagamento della rata a saldo.
  L'esame  e l'emissione di apposito avviso di accoglimento o diniego
dell'istanza sono demandati al funzionario responsabile.
  (Omissis).
02A01042;
  Il  comune di BREDA DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il
27   novembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per  le ragioni esposte in premessa, le aliquote
dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate per l'anno
2002 in questo comune nelle seguenti misure:
  7  per mille per le abilitazioni sfitte o tenute a disposizione dal
proprietario  o titolare del diritto reale di godimento; sono esclusi
(e  pertanto  si  applica  l'aliquota  del  5 per mille) i fabbricati
concessi  in  comodato  o  comunque  utilizzati  da  parenti entro il
secondo grado;
  5 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  confermare, per le ragioni esposte in premessa, la detrazione
per abitazione principale in L. 240.000 (euro 123,95);
  3. (omissis).
  4. (omissis).
  (Omissis).
02A01043;
  Il  comune  di  BREGANZE  (provincia  di  Vicenza)  ha adottato, il
4 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis)
di  approvare  per  l'anno  2002  le  aliquote  I.C.I. nella seguente
misura:
  A)  aliquota  base  per  abitazione  principale  e  sue  pertinenze
(garage,  cantine ecc., per non piU' di due ai sensi art. 2, comma 2,
reg.  I.C.I.  4  per  mille  ad  esclusione  di quanto stabilito alla
seguente lett. B);
  B)  aliquota  per  abitazioni  non  locate,  cioE' tenute o rimaste
sfitte,  indipendentemente  dal  fatto  di  essere  prima  o  seconda
abitazione 7 per mille;
  C) aliquota per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati
al punto A) e B): 5 per mille;
  E)   E'  considerata  abitazione  principale  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di cura
a seguito di ricovero permanente;
  D) detrazione per abitazione principale occupata: euro 110.
  (Omissis).
02A01044;
  Il  comune  di BREMBATE DI SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  quantificandola  nella  misura del 5,3 per
mille.
  (Omissis).
02A01045;
  Il  comune di BRENNERO (BRENNER) (provincia di Bolzano) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  ordinaria  per  l'imposta comunale sugli
immobili  in  questo  comune  in  misura  del 5 per mille; di ridurre
l'aliquota  in  favore  del titolare di un'abitazione principale al 4
per  mille;  di  determinare  l'aliquota  per  le  abitazioni diverse
dall'abitazione principale (secondarie) in misura del 6 per mille; di
fissare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in maniera
uniforme con euro 225.
  (Omissis).
02A01046;
  Il  comune di BRIATICO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il
10   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
  B.  di  confermare  per  l'anno  2002 le aliquote I.C.I., in vigore
nell'anno nelll'anno 2001, per come appresso specificato:
    1. 4,5 per mille per la prima casa di abitazione;
    2. 6 per mille per le seconde case date in fitto;
    3. 6,5 per mille per le seconde case non in fitto;
  C.  di  confermare,  ai  sensi  dell'art.  15, comma 6, della legge
n. 873/1993,  la detrazione d'imposta sulla prima casa, mantenendola,
cosI'  come  per  il  2001,  a  L.  300.000  per  alcune categorie di
contribuenti, e precisamente:
  pensionati:
    1)  possesso  del  solo appartamento abitato ed eventuale annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente  al  1  gennaio  2002. Nel caso in cui l'appartamento E'
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
    2)  avere  compiuto  il  60o anno di eta' alla data del 1 gennaio
2002;
    3)  essere  in  condizioni  non  lavorative  e  con un reddito da
pensione  non superiore a L. 13.000.000 annuo lordo riferito al 2001.
Il   reddito   E'   quello  del  singolo  contribuente,  senza  alcun
riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare;
  famiglie numerose:
    1)  possesso  del  solo appartamento abitato ed eventuale annesso
garage  o  posto  macchina,  quale  unica  proprieta' immobiliare del
contribuente  al  1  gennaio  2002. Nel caso in cui l'appartamento E'
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non deve avere alcuna altra proprieta' immobiliare;
    2) nucleo familiare composto da 6 o piU' componenti alla data del
1 gennaio 2002;
    3)  reddito familiare all'anno 2001 non superiore a L. 78.000.000
annuo  lordo  nel  caso  di  una  famiglia  di sei componenti; a tale
reddito  si  aggiungono L. 13.000.000 annui lordi per ogni componente
superiore  a  6;  sia  nel caso di cui al punto A (pensionati) che in
quello  di cui alla lettera B (famiglie numerose), l'applicazione del
beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 120.000 E' subordinata alla
condizione   che  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  non
possiedano alcuna proprieta' immobiliare;
  disoccupati:
    1) che alla data del 1 gennaio 2002 siano iscritti nelle liste di
collocamento da almeno due anni;
    2)  i  non  occupati  che, gia' fruitori della cassa integrazione
guadagni  o  della  indennita'  di  mobilita'  ai sensi delle vigenti
disposizioni  di  legge,  al  1  gennaio  2002  abbiano  perduto tali
provvidenze nel corso dell'anno 2001;
@rien4:i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscano di
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni o siano iscritti nella
lista regionale mobilita' da oltre sei mesi;
  Le  condizioni  suddette  devono  essere documentate dai competenti
organismi.3) di determinare i seguenti criteri applicativi:
    il  contribuente  deve presentare la richiesta autocertificazione
nella  quale  deve  dichiarare:  le  complete  generalita' con codice
fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il
riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000.
  La  richiesta  autocertificazione  dovra'  essere  inviata  tramite
raccomandata o presentata direttamente al protocollo dell'ente, entro
il  mese  di  maggio 2002 all'ufficio tributi del comune di Briatico,
ufficio I.C.I.
  I contribuenti che hanno inviato la richiesta nei termini suddetti,
potranno,  al  momento  del  pagamento  della  rata I.C.I. 2002, gia'
tenere conto della detrazione richiesta.
  L'amministrazione  comunale  si riserva, comunque, di richiedere la
documentazione comprovante quanto dichiarato.
  Nel  caso  di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni
previste dal D.lgs. n. 504/1992.
  (Omissis).
02A01047;
  Il  comune di BRISIGHELLA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 17
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  stabilire, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
    aliquote per abitazione principale: 5 per mille;
    aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
    aliquota  differenziata: 7 per mille per gli alloggi non locati e
relative  pertinenze;  sono  soggetti  alla maggiore aliquota sia gli
"alloggi  non  locati"  che  le  "residenze  secondarie"  individuati
dall'art.  7  del  vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.
Restano  in  ogni  caso  escluse  le  unita'  abitative  che comunque
risulteranno regolarmente locate nonchE' quelle sfitte realizzate per
la vendita dalle imprese costruttrici;
    aliquota  agevolata:  2  per  mille  per gli immobili concessi in
locazione  a  titolo di abitazione principale con contratti stipulati
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998.
2.  di  stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione principale in L.
250.000.
  (Omissis).
02A01048;
  Il   comune   di  BRUNATE  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il
12 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  4  per mille con
detrazione di euro 155; b) immobili diversi dalle abitazioni (terreni
agricoli,  aree fabbricabili, altri fabbricati) 5 per mille; c) tutte
le abitazioni che non siano abitazione principale 5,3 per mille.
  (Omissis).
02A01049;
  Il  comune  di  BUCCINASCO  (provincia  di  Milano) ha adottato, il
30 ottobre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.   di  determinare  l'aliquota  applicabile  ai  fini  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  per l'anno 2002 nella misura unica del 5,5
per  mille,  con  l'eccezione  degli alloggi non locati da almeno due
anni per i quali si applica l'aliquota del 7 per mille.
  (Omissis).
1.  di  elevare  a  euro  250  per l'anno 2002 la detrazione prevista
dall'art. 8,  commi  2  e  3,  del  decreto  legislativo  n. 504/1992
istitutivo  dell'I.C.I. per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  dell'imposta  che
risulti  essere percettore di pensione sociale minima e/o di pensioni
di  invalidita'  civile  in base ad idonea documentazione da allegare
alla  richiesta  di  maggore detrazione; inoltre il nucleo famigliare
del  soggetto passivo non deve disporre di altri redditi che cumulati
ai  primi  superino l'importo della pensione sociale minima che viene
comunicato  annualmente dalla Regione Lombardia; 2. di elevare a euro
250   per   l'anno   2002   la  detrazione  pe  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo
dell'imposta   I.C.I.  che  alla  data  del  1  maggio  2001  risulti
disoccupato ed iscritto nelle liste di collocamento da almeno quattro
mesi,  in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di
maggiore  detrazione  a condizione che la suddetta unita' immobiliare
sia  iscritta  in  catasto  con una rendita non superiore a euro 517;
inoltre  il  reddito  nel  nucleo famigliare del titolare dell'unita'
immobiliare  non  deve  superare:  gli e 7.747 cosI' come documentato
dalla rispettiva dichiarazione dei redditi.
  (Omissis).
02A01050;
  Il  comune  di  BUJA  (provincia  di Udine) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'I.C.I.:
    1a abitazione 4,8 per mille;
    2a abitazione 6 per mille;
    altri fabbricati 4,8 per mille.
  (Omissis).
02A01051;
  Il  comune  di  CARDEZONE  (provincia di Trento) ha adottato, il 29
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
2.  di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5 per
mille. 3. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4
per mille per:
  l'abitazione  principale  dei  soggetti  residenti  e  che dimorano
abitualmente  nell'immobile  posseduto,  in qualita' di proprietari o
titolari  di  altro  diritto  reale  di  godimento  o  da parenti del
proprietario  o  del titolare di altro diritto reale di godimento, in
linea  retta  di  primo  grado  (padre,  madre  e  figli)  e in linea
collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle);
  gli   immobili   adibiti   ad   attivita'   produttive   in  genere
(artigianali, industriali, commerciali, di servizio ecc.);
  gli immobili destinati di fatto a stalla e/o fienile.
02A01052;  5. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da
L.  200.000  a  L.  500.000 ed applicando la stessa anche ad immobili
utilizzati,  quale dimora abituale, da parenti del proprietario o del
titolare di altro diritto di godimento, in linea retta di primo grado
(padre,  madre  e  figli)  e  in  linea  collaterale di secondo grado
(fratelli  e  sorelle).  6.  di  considerare  quale  parte integrante
dell'abitazione   principale,  anche  se  distintamente  iscritta  in
catasto  il  garage,  box  e  posto auto, una soffitta e una cantina,
purchE'  siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta
abitazione.  7.  di  non  accertare  il  maggior  valore  delle  aree
fabbricabili, nei casi in cui l'imposta dovuta sia versata sulla base
di valori non inferiori a quelli stabiliti nell'allegata tabella, che
fa  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che
potra'  annualmente essere aggiornata, fermo restando comunque che il
valore  delle  stesse  E'  quello  venale  in  comune commercio, come
stabilito  dal  comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 di
data 30 dicembre 1992.
  (Omissis).
02A01053;
  Il comune di CAGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 15 dicembre
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.)
istituita  con  d.lgs. 30  dicembre  1992  n.  504; 2. di determinare
l'importo  della  detrazione spettante per l'abitazione principale in
euro 125.
  (Omissis).
02A01054;
  Il  comune  di  CALDOGNO  (provincia  di  Vicenza)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di  confermare  anche  per  l'anno  2002  le  aliquote per il calcolo
dell'imposta  comunale sugli immobili, confermate per l'anno 2001 con
propria  deliberazione  n.  87  del  1 dicembre 2000, come piU' sotto
riportate  e  di determinare in euro 180 le detrazioni per abitazione
principale con le motivazioni nelle premesse indicate:
  aliquota ordinaria 6 per mille;
  aliquota per l'abitazione principale 6 per mille;
  aliquota per le aree fabbricabili 7 per mille;
  aliquota  fabbricati  adibiti  ad uso residenziale risulti liberi o
sfitti 7 per mille;
  detrazione per abitazione principale euro 180.
  (Omissis).
02A01055;
  Il  comune  di  CALESTANO  (provincia  di  Parma)  ha  adottato, il
18 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.   di   determinare  l'aliquota  unica  per  tutte  le  fattispecie
imponibili  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per l'anno 2002,
nella  misura  del  6,5 per mille; 2. di confermare la determinazione
della detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000
(euro  103,29);  3.  di confermare anche per l'anno 2002 di avvalersi
della  facolta'  prevista  dall'art.  3,  comma  56,  della  legge 23
dicembre 1996 n. 662, considerando direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  dagli anziani che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
02A01056;
  Il comune di CALVENE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di determinare, (omissis), ai fini dell'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili, un'aliquota unica pari al 5 per mille; 2. di
determinare altresI', agli stessi effetti, la detrazione per l'unita'
immobiliare   adibita   ad   abitazione  principale  nell'importo  di
euro 103,29 (L. 200.000).
  (Omissis).
02A01057;
  Il  comune  di CAMASTRA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 18
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis)
di fissare l'aliquota per l'anno 2002 nella misura del sei per mille.
di  determinare  le  detrazioni  nella  misura  minima di euro 103,29
(L. 200.000).
  (Omissis)
02A01058;
  Il  comune  di  CAMBURZANO (provincia di Biella) ha adottato, il 13
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis)
1.  determinare  per  l'anno  2002,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  del  6  per  mille, senza alcuna differenziazione di immobili
diversi   dalle   abitazioni  od  abitazioni  in  aggiunta  a  quella
principale  o  per gli enti senza scopo di lucro; 2. di dare atto che
la  detrazione  per abitazione principale E' di L. 200.000 rapportate
al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; 3.
di  dare  atto  che non operano le riduzioni di imposta od aumenti di
detrazioni  indicati  nel  comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 507/1992
come sostituto con il comma 55 della legge n. 662/1996; 3. (Omissis);
4. (Omissis); 5. (Omissis);
  (Omissis).
02A01059;
  Il  comune di CAMO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 novembre
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del
7  per  mille;  di  proporre  al  consiglio comunale di fissare nella
misura  minima  pari  ad  euro  103,29  la  detrazione  da  applicare
all'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale.
  (Omissis).
02A01060;
  Il  comune di CAMPIGLIA CERVO (provincia di Biella) ha adottato, il
23  e  30 novembre  2001,  le  seguenti  deliberazioni  in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del
6 per mille.
  (Omissis).
di  approvare  per  l'anno 2002 la detrazione di L. 230.000 (omissis)
dall'imposta  comunale sugli immobili dovute per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
02A01061;
  Il comune di CANALE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 dicembre
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  da applicare in questo comune nella misura del 6 per
mille;  2.  di  confermare  altresI'  in  e  113,621 la detrazione da
applicare  all'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione principale.
  (Omissis).
02A01062;
  Il   comune   di  CANEGRATE  (provincia  di  Milano)  ha  adottato,
il 10 dicembre   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e le detrazioni di
imposta attualmente in vigore, come sotto riportate:
    aliquota I.C.I. per abitazione principale 5 per mille;
    aliquota I.C.I. per immobili diversi 6,5 per mille;
    detrazione per abitazione principale: e 103,29;
La  detrazione per abitazione principale E' elevata a euro 154,94 per
i  contribuenti  appartenenti alla categoria sotto riportata, entro i
limiti  di reddito di seguito indicati, e titolari della sola casa di
abitazione:
    nuclei  familiari  con  solo  reddito di lavoro dipendente e/o di
pensione.
Limiti  di  reddito di pensione o di lavoro dipendente (il reddito da
considerare  E' quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i
componenti il nucleo di convivenza familiare):
  Componenti  il nucleo familiare conviventi Reddito annuo del nucleo
familiare:
    1 persona         Euro 6.713,94
    2 persona         Euro 10.070,91
    3 persona         Euro 12.756,49
    4 o piU' persone         Euro 15.777,76
La  detrazione  per  abitazione  principale  E' elevata a euro 206,58
quando  ricorrono  le  seguenti  condizioni,  fermi restando i limiti
sopra indicati:
    appartenere  ad  un  nucleo  familiare  in  cui  E'  presente  un
portatore  di  handicap e/o invalido civile e/o anziani ultra 65enni;
l'handicap  e/o  l'invalidita' dovra' essere attestato da certificato
di invalidita' superiore al 74%.
  (Omissis).
02A01063;
  Il  comune di CAPPELLA MAGGIORE (provincia di Treviso) ha adottato,
il 27 dicembre   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per  quanto  esposto in premessa, le aliquote da
applicare  nell'anno  2002  alle  fattispecie imponibili dell'imposta
comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
  4,3 per mille per l'abitazione principale e pertinenze;
  7  per  mille  per  tutti  gli  altri edifici posseduti in aggiunta
all'abitazione principale;
  7 per mille aree edificabili;
2.  di  confermare  in  e  103,29  (lire  200.000)  l'ammontare della
detrazione dell'imposta relativa all'abitazione principale.
  (Omissis).
02A01064;
  Il   comune   di  CAPRALBA  (provincia  di  Cremona)  ha  adottato,
il 12 dicembre   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di  confermare dal 1 gennaio 2002 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille e
le  agevolazioni  concesse,  cosI' come gia' determinate con delibera
del  Cc  n. 2 in data 25 febbraio 2000 e qui di seguito integralmente
riportate:  1.  di  applicare  una  detrazione  di L. 300.000 inclusa
quella  prevista  per  legge  in  L.  200.000  e  fino  a concorrenza
dell'ammontare  dell'imposta  dovuta,  alle persone ultra sessantenni
(alla   data   del  31 dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento  dell'imposta)  proprietarie, ovvero titolari del diritto
di  usufrutto,  uso ad abitazione di unica unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale,  cosI' come definito dall'art. 8, comma 2
del  decreto  legislativo  n.  504.92  ed  avente  le caratteristiche
previste  per  le  categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, e
con  reddito  lordo,  riferito  al  nucleo familiare risultante dalla
docu- mentazione  anagrafica, non superiore a L. 19.000.000 elevato a
L. 25.700.000, se il coniuge E' a carico. Tali limiti di reddito sono
elevati  di  un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o
nullatenente:  i richiedenti non dovranno risultare titolari di altri
diritti  di  proprieta'  o  di  usufrutto di beni immobili diversi da
quanto oggetto della riduzione.
  (Omissis).
02A01065;
  Il  comune  di  CAPRINO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato,
il 20 dicembre   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare, nella stessa misura prevista per l'anno 2002, le
aliquote  applicabili  per l'anno 2002, ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) come di seguito:
  aliquota ordinaria: 6 per mille;
  aliquota  ridotta:  5  per  mille,  in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
2.  di  determinare  per  l'anno 2002 nella misura di euro 104,00, la
detrazione  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo,  ai fini dell'Imposta
comunale sugli Immobili (I.C.I.); 3. di determinare in euro 130,00 la
detrazione   dell'imposta   per   l'unita'   immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  per  quei  contribuenti  che  si  trovino  in
particolari condizioni di disagio sociale accertato, su istanza degli
interessati,  dall'ufficio  di servizio sociale in collaborazione con
gli  uffici  comunali, e stabilito con provvedimento del responsabile
I.C.I., nei confronti di:
  a)  persone  di  eta'  superiore a 65 anni con coniuge pure di tale
eta'  titolare  o  titolari  di  pensione sociale o altra pensione di
importo   analogo   e   che  alla  data  del  presente  provvedimento
costituivano nucleo familiare a se stante;
  b)  nuclei  familiari  con presenza di handicappato riconosciuto al
100 per cento;
  c)  nuclei  familiari  con presenza di anziani non autosufficienti,
riconosciuti tali;
4.  di  determinare  per  l'anno  2002 nella misura di euro 258,00 la
detrazione   dell'imposta   per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale ricomprese nei centri storici ed interessate da
interventi  di ristrutturazione che avra' effetto, per la durata di 5
anni, dalla data di rilascio del certificato di abitabilita'.
  (Omissis).
02A01066;
  Il  comune  di  CARAVAGGIO  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato,
il 5 novembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
  a)  unita'  immobiliare  adibite  ad abitazione principale: 4,8 per
mille;
  b) altri immobili: 6 per mille.
2.  di  confermare  in  euro 103,291 e L. 200.000 = la detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
02A01067;
  Il   comune   di   CARCERI   (provincia  di  Padova)  ha  adottato,
il 28 novembre   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
"di  confermare  per  l'anno  2002  la misura unica del 5,5 per mille
dell'imposta  comunale sugli immobili, e di confermare in euro 103,29
la detrazione per l'abitazione principale".
  (Omissis).
02A01068;
  Il  comune  di  CARIGNANO  (provincia  di  Torino)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di   confermare   l'aliquota   I.C.I.   per  l'esercizio  2002  nelle
seguenti misure:
    immobili   di  civile  abitazione  posseduti  oltre  l'abitazione
principale  e  non  locati  ovvero  non  dati  in  uso,  usufrutto  o
abitazione a terzi: 7 per mille;
    tutti gli altri immobili: 6,5 per mille.
di  confermare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  a lire
280.000.
  (Omissis).
02A01069;
  Il  comune  di  CARNATE  (provincia  di  Milano)  ha  adottato,  il
6 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
Immobili  che  sara'  applicata in questo comune nelle sotto indicate
misure:
  1.  5,8  per  mille  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale (vedasi art. 6-bis del regolamento I.C.I. vigente);
  2.  6,5  per  mille  per  altri  fabbricati, immobili diversi dalle
abitazioni   e   immobili   posseduti  in  aggiunta  alla  abitazione
principale;
  3. 7 per mille per immobili non locati.
  (Omissis).di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art. 8, comma 2, del
regolamento  modificato  con  delibera  di C.C. n. 68 del 17 dicembre
1999 vigente in questo comune, esecutivo ai sensi di legge, l'imposta
verra'  riscossa  mediante  versamento  in c/c postale intestato alla
tesoreria   del  comune  -  mediante  bonifico  bancario  o  mediante
pagobancomat  se  istituto,  sostituendo completamente la riscossione
tramite concessionario;
  di dare atto che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita
ad  abitazione principale del soggetto passivo di cui all' art. 3 del
decreto  legislativo  n. 504  come modificato dal decreto legislativo
446/1997,  sono  detratte  fino  alla concorrenza del suo ammontare e
103,29  (pari  a  L. 200.000) rapportare al periodo dell'anno per cui
protrae  tale  detrazione;  se  l'unita'  immobiliare  E'  adibita ad
abitazione  principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;
  di  determinare,  invece, per la determinazione dell'imposta dovuta
per  le  predette unita' immobiliari, come definito dall'art. 3 comma
55   della  legge  n. 662/1996  integrato  dall'art.  3  del  decreto
legislativo  11 marzo  1997  n. 50 convertito con modificazioni dalla
Legge  n. 122/1997, un'ulteriore detrazione dell'imposta, confermando
per  l'anno 2002 l'elevazione della detrazione da euro 103,29 (pari a
L. 200.000)   ad   e 154,93   (pari  a  L.  300.000)  nelle  seguenti
circostanze:
  A.   pensionati   e   lavoratori  dipendenti  con  reddito  annuale
imponibile,  ai  fini  I.R.P.E.F.,  di  tutti  i componenti il nucleo
familiare,  fino ad euro 12.394,93 (pari a L. 24.000.000 circa), piU'
euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) per ogni persona a carico;
  B.  portatori  di  handicap con attestato di invalidita' civile con
reddito annuale imponobile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti
del  nucleo  familiare,  fino ad euro 12.394,96 (pari a L. 24.000.000
circa),  piU euro  1.032,91  (pari  a  L.  2.000.000  circa) per ogni
persona a carico;
  C.  disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F.,
di  tutto  i  componenti del nucleo familiare, fino ad euro 12.394,96
(pari   a  L. 24.000.000.  =  circa),  piU'  euro  1.032,91  (pari  a
L. 2.000.000 circa) per ogni persona a carico;
  D.  lavoratori  posti in cassa integrazione o mobilita' con reddito
annuale  imponibile,  ai  fini  I.R.P.E.F., di tutti i componenti del
nucleo  familiare,  fino  ad  euro  12.394,96  (pari  a L. 24.000.000
circa),  piU euro  1.032,91  (pari  a  L.  2.000.000  circa) per ogni
persona carico;
  E.  nel  caso  di  presenza  nei  nuclei  suddetti, di portatori di
handicap, con attestato di invalidita' civile, o nel caso di presenza
di  persone  anziane  non  autosufficienti  con certificazione medica
dall'A.S.L.,  sempre se conviventi, l'aumento del reddito per persona
a  carico  E' elevato da euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) ad
euro 1.549,37 (pari a L. 3.000.000 circa);
  F.  i  titolari  di  assistenza  sociale a livello comunale a norme
vigenti  regolamenti  se non gia' beneficiari secondo quanto previsto
ai punti precedenti.
Dal  reddito  annuale  imponibile  ai  fini  I.R.P.E.F.  di  tutti  i
componenti il nucleo familiare E' escluso il reddito della prima casa
di  abitazione.  Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione
da euro 103,29 (pari a L. 200.000) ad euro 154,93 (pari a L. 300.000)
tutte  le  unita'  classificate  A/1-A/8-A/9, anche se appartenenti a
cittadini  di cui ai punti a), b), c), d), e f); coloro che ritengano
di  aver  diritto  alla detrazione per l'anno 2002 dovranno inoltrare
domanda entro il 22 giugno 2002; Le maggiorazioni detrazioni verranno
concesse con determinazione del funzionario responsabile nominato con
delibera  di  giunta  comunale  n.  206/1998  ai  sensi  del  4 comma
dell'art. 11 del decreto legislativo 504/1992;
  (Omissis).
Di  dare  atto  che,  ai  sensi  del comma 2 dell'art. 58 del decreto
legislativo  446/1996  per  l'applicazione  dell'art.  9  del decreto
legislativo  n. 504/1992  relativo  alle  modalita'  di  applicazione
dell'imposta  ai  terreni agricoli si considerano coltivatori diretti
od  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  le persone fisiche
iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui all'art. 11 della
Legge  91/1963  soggette  al  corrispondente obbligo assicurativo; la
cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha  effetto  a decorrere dal 1
gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
02A01070;
  Il comune di CARRO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di proporre e fissare per l'anno 2002 l'applicazione dell'imposta
com/le  sugli  immobili  (I.C.I.),  istituita con decreto legislativo
30 dicembre  1992 n. 504, con l'aliquota del 5 per mille per tutte le
tipologie  di  immobili,  fatto  salvo  quanto previsto al successivo
punto  2);  2.  di  fissare l'aliquota agevolata del 2,5 per mille ai
fini  dell'I.C.I.  a  favore  di  proprietari che eseguano interventi
volti  al  recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o
interventi   finalilizzati  al  recupero  di  immobili  di  interesse
artistico  o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero
volti   alla   realizzazione   di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali.  L'aliquota  agevolata E' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni  dall'inizio  dei  lavori;  3. di non operare nell'anno 2002, ai
sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.
504,  come  sostituito  dall'art.  3 comma 55 della legge 23 dicembre
1996  n.  662  riduzioni  o  detrazioni d'imposta, dando atto che per
l'abitazione principale resta fissata la detrazione di L. 200.000, ai
sensi  del  comma 2 art. 8 decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre
1992 sopracitato.
  (Omissis).
02A01071;
  Il  comune  di  CARUNCHIO  (provincia  di  Chieti)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  da  applicare  sul territorio di questo comune nella misura
unica del 4,5 per mille come in precedenza.
  (Omissis).
02A01072;
  Il  comune  di CASALETTO VAPRIO (provincia di Cremona) ha adottato,
il   5  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
2.   di   determinare   per   l'anno   2002  le  seguenti  norme  per
l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo
comune, con effetto dal 1 gennaio 2002, riconfermando le aliquote, le
detrazioni e modalita' applicative gia' adottate nell'anno 2001:
  aliquota  nella  misura  del  6 per mille per tutti gli immobili ad
eccezione:
    di quelli adibiti ad abitazione principale del proprietario;
    dei terreni agricoli;
  aliquota  nella  misura del 5 per mille per i soli immobili adibiti
ad abitazione principale del proprietario (prima casa);
  aliquota  nella  misura  del  5,5  per  mille  per  i  soli terreni
agricoli;
3.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre  1996,  n.  662;  4.  l'imposta E' ridotta del cinquanta per
cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di
fatto  non  utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale  viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio
tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea   documentazione   alla   dichiarazione.   In  alternativa  al
contribuente  ha  la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva
ai  sensi  della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale
deve  dichiarare  la  data  d'inizio  delle  condizioni  che  rendono
inabitabile  e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha
l'obbligo  di comunicare al comune, con raccomandata A.R., la data di
ultimazione  dei  lavori  di  ricostruzione  o  restauro  ovvero,  se
antecedente,  la  data dalla quale l'immobile E' comunque utilizzato.
Il  comune  puO'  effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la
veridicita'  di  quanto  dichiarato dal contribuente; 5. dall'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,
lire 200.000 (euro 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare E'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piU'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  s'intende  quella  nella  quale  il  contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i   suoi   familiari  dimorano  abitualmente;  6.  viene  considerata
direttamente  adibita  ad  abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
  (Omissis).
02A01073;
  Il  comune di CASALGRANDE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il   4  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare  nel  modo seguente le aliquote I.C.I. per l'anno
2002:
  a)  Un'aliquota ordinaria pari al 6,3 per mille per tutti i tipi di
immobili ad eccezione di quelli di cui al punto b) seguente;
  b)  Un'aliquota  ridotta  pari  al  5,5  per  mille  per  le unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.
2.  di  avvalersi  della  facolta'  di  cui  all'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art.  3,  comma  55  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, e,
pertanto, per l'anno 2002:
  a)  di  fissare  in euro 132 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale;
  b)  di  fissare  in euro 168 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  per  le persone fisiche aventi i
requisiti espressi in narrativa.
  (Omissis).
02A01074;
  Il  comune  di  CASELLA  (provincia  di  Genova)  ha  adottato,  il
4 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002 l'aliquota I.C.I. unica al 4,5 per
mille e le detrazioni per abitazione principale di lire 200.000.
  (Omissis).
02A01075;
  Il  comune  di  CASOREZZO  (provincia  di  Milano)  ha adottato, il
7 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 come segue:
  aliquota 5 per mille per unita' adibita ad abitazione principale;
  aliquota 5 per mille per terreni ed aree fabbricabili;
  aliquota ordinaria 6 per mille.
2.  di  applicare  alle  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale  una  detrazione  di e 120 rapportata al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
02A01076;
  Il  comune  di  CASSACCO  (provincia  di  Udine)  ha  adottato,  il
13 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ordinaria nella
misura  del 5,2 per mille per le motivazioni indicate in premessa; 2.
di  confermare  per il 2002 l'aliquota diversificata, pari al 6,5 per
mille  per  gli  immobili  classificati  e  ricadenti  nelle seguenti
categorie di fabbricati: GRUPPO C:
  C/1 - Negozi e botteghe;
GRUPPO D:
  D/1 - Opifici;
  D/2 - Alberghi e pensioni;
  D/3  -  Teatri,  cinematografi,  sale  per  concerti,  spettacoli e
simili;
  D/4 - Case di cura e ospedali;
  D/5 - Istituti di credito, cambio e assicurazione;
  D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi;
  D/7  -  Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di
una  attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni;
  D/8  -  Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di
una  attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni;
  D/9  - Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi del
suolo, ponti privati soggetti a pedaggio;
  D/10 - Residenze;
  D/11 - Scuole e laboratori scientifici privati;
  D/12 - Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari.
3.  di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino alla concorrenza del suo ammontare euro 103,2914 - rapportate al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae tale destinazione,
nonchE' utilizzo; 4. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3 comma
48 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, fino alla data di entrata
in  vigore  delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali
sono rivalutate del 5 per mille.
  (Omissis).
02A01077;
  Il  comune di CASSINA DE' PECCHI (provincia di Milano) ha adottato,
il   12 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.   di   confermare   per  l'anno  2002  le  seguenti  aliquote  per
l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili):
  aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale: 5 per mille;
  aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per
le  unita'  immobiliari  ad uso abitazione, dagli stessi possedute in
aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto registrato:
5 per mille;
  aliquota  da  applicare  a  tutti i soggetti passivi proprietari di
unita' immobiliari destinate a civile abitazione e tenute sfitte (non
sono  da  considerarsi  tali  le  unita'  immobiliari concesse in uso
gratuito a familiari residenti): 7 per mille;
  aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che
non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed
utilizzazioni: 5 per mille;
  aliquota  da  applicare  agli  immobili  per  i quali i proprietari
stipulano contratti di locazione secondo le disposizioni dell'accordo
locale  sottoscritto  tra  amministrazione  comunale,  proprietari  e
sindacati  rappresentanti  degli  inquilini  ex  articolo 2 e 3 della
legge n. 431/1998 e del D.M. 5 marzo 1999: 4 per mille.
  (Omissis).
02A01078;
  Il  comune  di CASSINA VALSASSINA (provincia di Lecco) ha adottato,
il   30 novembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
  Aliquota  al  4  per  mille  per  le  unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale;
  Aliquota   al   4   per  mille  per  la  pertinenza  all'abitazione
principale;
  Aliquota al 6 per mille per le seconde case ed altri fabbricati;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre   1996,   n.   662;  3.  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, euro 103,30
(lire  200.000)  (art.  8  comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 -
art.  3  comma 55 legge n. 662/1996), rapportate al periodo dell'anno
durante   il   quale   si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'
immobiliare  E'  adibita  ad  abitazione  principale da piU' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per la quale la destinazione medesima si verifica per la
determinazione   dell'imposta   dovuta   per   le   predette   unita'
immobiliari;    4.    per    abitazione   principale   s'intende   la
classificazione    riportata   all'art.   4   del   regolamento   per
l'applicazione  dell'l.C.I.,  quella nella quale il contribuente, che
la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale,
ed  i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al
presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari, nonchE' agli alloggi regolarmente
assegnati  dagli  Istituti  autonomi  per  le case popolari; 5. viene
considerata  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  e  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
02A01079;
  Il  comune  di  CASTANO PRIMO (provincia di Milano) ha adottato, il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2002,  le  aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (l.C.I.) istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:
  a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
in  favore  delle  persone  fisiche,  soggetti  passivi  e di soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  residenti nel comune,
comprese le unita' immobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili, che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione        che        la        stessa       non       risulti
locata......................aliquota 4 per mille;
  b)  unita' immobiliari adibite ad abitazione, tenute a disposizione
e non locate.................................................aliquota
7 per mille;
  c)  tutti  gli altri immobili, comprese anche le unita' immobiliari
locate  con  contratto  registrato, a soggetti che le utilizzano come
dimora
abituale................................................aliquota  6,3
per mille;
2.   di  determinare  ai  sensi  deIl'art.  8  comma  3  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per
l'anno 2002, le detrazioni d'imposta come da prospetto seguente:
  a)  abitazione  principale  dei  soggetti  passivi  dell'imposta  a
condizione  che  il  reddito  complessivo annuo del nucleo familiare,
dimorante abitualmente nell' immobile, riferito all'anno 2001 inclusi
gli  eventuali  redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non
compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore ai
seguenti valori:

  Numero componenti          Importo Lire        Importo euro
  nucleo familiare
1                           10.758.000              5556,04
2                           17.860.000              9223,92
3                           22.963.000             11859,40
4                           27.429.000             14165,90
5                           31.894.000             16472,88
6                           36.146.000             18667,85
7 e oltre                   36.851.000            19031 ,95
                 detrazione L. 500.000  pari a  euro 103.29
  b)  per  le abitazioni principali dei soggetti passivi dell'imposta
persone  fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
detrazione L. 200.000 pari a euro 103,29.
  (Omissis).
02A01080;
  Il  comune  di  CASTEGNATO  (provincia  di Brescia) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
  aliquota ordinaria 6 per mille;
  aliquota abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille.
2.  di  confermare la detrazione di e 103,50 per l'unita' immobiliare
adibita   ad   abitazione   principale   estendibile   alle  relative
pertinenze, anche per l'anno 2002.
  (Omissis).
02A01081;
  Il  comune di CASTEL D'AIANO (provincia di Bologna) ha adottato, il
29 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  I.C.I.  gia' approvata con atto di giunta
comunale  n. 4  del 4 gennaio 2001 determinando l'aliquota I.C.I. per
il  2002 nella misura del 6 per mille, invariata, per tutti i casi ad
esclusione  di  quelli di seguito elencati; di determinare l'aliquota
I.C.I.  per  il  2002  nella  misura  del 3 per mille per le seguenti
fattispecie:
  1)  aree  edificabili  destinate alla realizzazione di insediamenti
artigianali   e/o   industriali   comprese  nel  piano  per  i  nuovi
insediamenti  produttivi  di  iniziativa pubblica cedute direttamente
dall'amministrazione comunale.
L'aliquota  ridotta  spetta dalla data di acquisto per un periodo non
superiore  ai 3 anni. Nell'ipotesi di rivendita da parte del soggetto
acquirente,  nel  corso  del  triennio,  l'aliquota ridotta spetta al
nuovo  proprietario a condizione che la vendita sia stata autorizzata
dall'Amministrazione  Comunale;  in  tal caso il limite temporale dei
3 anni  decorre comunque dalla data di acquisto del primo acquirente.
Nell'ipotesi  in  cui  sull'area  oggetto di agevolazione nel termine
suddetto  fossero  ultimati  dei fabbricati l'aliquota ridotta spetta
anche sui fabbricati limitatamente al periodo residuo.
  2)  fabbricati  di  nuova  costruzione  di qualsiasi categoria e da
chiunque  posseduti  per  i quali, sia comunicato l'inizio lavori nel
corso  dell'anno  a cui si riferisce la delibera della determinazione
dell'aliquota.
Sono  esclusi  gli  immobili  (aree  e  fabbricati)  rientranti nella
lettera   a).  L'agevolazione  compete  anche  sull'area  edificabile
oggetto   di   utilizzazione   edificatoria  relativa  ai  fabbricati
suddetti.  L'aliquota  ridotta spetta dalla data di inizio lavori per
un  periodo complessivamente non superiore ai 3 anni. Nell'ipotesi di
cessione  nel  corso  del triennio l'aliquota ridotta spetta anche al
soggetto acquirente limitatamente al periodo residuo.
  3)   di  determinare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale
in e 124,00   (L. 240.097)   (art.  8  comma  2  decreto  legislativo
n. 504/1992).
  (Omissis).
02A01082;
  Il comune di CASTEL GOFFREDO (provincia di Mantova) ha adottato, il
4 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare  le  aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 2002
come segue:
  l'aliquota I.C.I. come segue:
    5,75 per mille per la prima casa;
    7 per mille per i terreni agricoli e per aree edificabili;
    7 per mille per tutti gli altri fabbricati;
    la   detrazione   d'imposta   in  L. 250.000  -  euro 129,11  per
Iabitazione principale;
    per  gli  alloggi  sfitti, inutilizzati, per il periodo in cui si
verifica tale situazione, l'aliquota del 7 per mille;
    per gli alloggi affittati, per il periodo in cui si verifica tale
situazione, l'aliquota del 5,85 per mille.
  (Omissis).
02A01083;
  Il comune di CASTEL VOLTURNO (provincia di Caserta) ha adottato, il
13 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
Di  confermare  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) determinate nell'anno 2001, che si riportano:
  (Omissis).
  5,5 per mille sulle abitazioni principali;
  7 per mille per le abitazioni diverse da quelle principali;
  7  per  mille  per  tutti  gli  immobili  diversi  dalle abitazioni
confermando  altresI'  in  L. 300.000  la detrazione per l'abitazione
principale.
  (Omissis).
02A01084;
  Il  comune  di  CASTELLANZA  (provincia  di Varese) ha adottato, il
10 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.   di   confermare  per  l'anno  2002,  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  le  misure  delle  aliquote
applicate nell'anno 2001 cosI' come sottoindicato:
  aliquota  ridotta  pari  al  4  per  mille  con  la  detrazione  di
euro 103,30   per   le   unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale;
  aliquota  del 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze non
locati;
  aliquota  del  3,8  per  mille  per  i proprietari che concedono in
locazione  a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni
definite  nell'accordo  di  cui  alla  delibera della giunta comunale
n. 409  del 7 ottobre 1999 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge
9 dicembre 1998, n. 431;
  aliquota ordinaria pari al 6 per mille.
  (Omissis).
02A01085;
  Il  comune  di  CASTELLAZZO  BORMIDA  (provincia di Alessandria) ha
adottato,  il  21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  determinare  nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  da  applicare  nel territorio comunale per
l'anno   2002;  2.  determinare  in  euro 103,29  la  detrazione  per
l'abitazione principale da applicare per l'anno 2002;
  (Omissis).
02A01086;
  Il  comune  di CASTELLUCCHIO (provincia di Mantova) ha adottato, il
10 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I)  che  sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
02A01087;
  Il  comune  di  CASTELMASSA  (provincia  di Rovigo) ha adottato, il
27 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1. per tutto quanto esposto in premessa, di stabilire per l'anno 2002
le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
  aliquota ordinaria 6,5 per mille;
  aliquota  per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e
sue pertinenze 6 per mille.
2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni I.C.I.:
  detrazione  ordinaria  per unita' immobiliari adibite ad abitazione
princ. euro 104,00;
  detrazione  speciale  per  unita' immobiliari adibite ad abitazione
princ. euro 260,00.
Le  suddette  detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante
li  quale  si protrae la destinazione ad abitazione principale. 3. di
stabilire  che le categorie di contribuenti in particolare situazione
di  disagio  economico  e  sociale,  per i quali spetta la detrazione
speciale per abitazione principale di euro 260,00 sono le seguenti:
  a)  nucleo  familiare  composto da un pensionato il cui reddito non
sia superiore a L. 11. 000.000;
  b)  nucleo  familiare composto da pensionati il cui reddito non sia
superiore   a  L. 20.000.000  maggiorate  di  L. 5.000.000  per  ogni
pensionato oltre i primi due;
  c)  presenza  nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore
di  handicap certificato o gravato da invalidita' pari o superiore al
66%   e   con   reddito   familiare   complessivo   non  superiore  a
L. 30.000.000.
Per  reddito si intende il reddito imponibile I.R.P.E.F. anno 2001 al
netto  della  detrazione  per  l'abitazione principale ed al lordo di
eventuali oneri deducibili.
  (Omissis).
02A01088;
  Il  comune  di CASTELNOVO NE' MONTI (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
valevoli nel territorio del comune di Castelnovo Ne' Monti per l'anno
2002 nel seguente modo:
  aliquota ordinaria 6,5 per mille;
  aliquota maggiorata per aree edificabili 7 per mille;
2.  di  determinare la detrazione spettante per abitazione principale
per l'anno d'imposta 2002 nella misura di euro 160,00.
  (Omissis).
02A01089;
  Il  comune  di CASTELNUOVO NIGRA (provincia di Torino) ha adottato,
il   20 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per  le  ragioni  e  motivazioni  indicate nella
premessa  narrativa,  per  l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille e
con  una  detrazione di euro 103,30 per le unita' immobiliari adibite
ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  d'imposta;  2. di
confermare   al   6  per  mille,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili, per tutte le
unita' immobiliari adibite ad uso diverso da abitazione principale.
  (Omissis).
02A01090;
  Il  comune  di  CASTELROTTO  (KASTELRUTH) (provincia di Bolzano) ha
adottato,  il  18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre
1992 art. 8, la detrazione per la prima abitazione con decorrenza dal
1  gennaio  2002  in  L. 500.000  (corrisponde  a  euro 258,23), e di
concedere   questa   detrazione  anche  all'istituto  per  l'edilizia
abitativa  agevolata  per i suoi appartamenti. 2. di fissare ai sensi
del   decreto  legislativo  n.  504  del  23 dicembre  1992  art.  6,
l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.)
con  decorrenza  1  gennaio  2001  al 4,4 per mille. 3. di fissare ai
sensi  del  decreto  legislativo  n. 504 del 23 dicembre 1992 art. 6,
comma 2, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per
le  seconde  case con imposta di soggiorno secondo la legge regionale
n. 25/1988 con decorrenza 1 gennaio 2001 al 7 per mille.
  (Omissis).
02A01091;
  Il  comune  di CASTELVETERE IN VAL FORTORE (provincia di Benevento)
ha  adottato,  il  24 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di  determinare, per quanto illustrato in premessa, l'aliquota I.C.I.
per  l'anno  2002  nella  misura  unica  del  6  per  mille,  a norma
dell'art. 6 deI decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
  Il  comune  di  CASTELVETRO  PIACENTINO  (provincia di Piacenza) ha
adottato,  il  22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
  1  aliquota 5 per mille per abitazione principale, terreni agricoli
e aree fabbricabili;
  2  aliquota 5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione
principale;
  3 aliquota differenziata 4 per mille per i proprietari che eseguono
interventi  di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili
o  interventi  finalizzati  al  recupero  di  immobili  di  interesse
artistico  o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero
volti   alla   realizzazione   di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali   oppure  all'utilizzo  di  sottotetti  (da  applicarsi
limitatamente  agli immobili oggetto degli interventi sopraelencati e
per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori).
Si  rende  noto  altresI'  che questo comune, con deliberazione della
giunta   comunale   n.   104  del  22 dicembre  2001,  esecutiva,  ha
determinato  per  l'anno  2002  i  criteri  per  la concessione delle
maggiori  detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art 8 - comma III - decreto
legislativo  n. 504,  30 dicembre  1992  prevedendone l'aumento da L.
200.000 a L. 500.000.
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002, l'aumento delle detrazioni I.C.I. da
e 103,29 (pari a L. 199.997) a e 258,23 (pari a L. 499.990), ai sensi
dell'art. 8,  comma  II,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  ai
contribuenti in possesso delle sottoelencate caratteristiche:
  A)  soggetto  passivo  ultrasessantenne  (alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta);
  B)  proprietario  ovvero  titolare del diritto di usufrutto, uso od
abitazione   di   unica  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale classificata nelle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3
-  A/4  -  A/5 - A/6 (non possiedono questa caratteristica i soggetti
che possiedono oltre all'bitazione principale anche altri immobili di
qualsiasi natura, compresi terreni ed aree fabbricabili);
  C)  titolare  di  reddito  lordo soggetto ad I.R.P.E.F. riferito al
nucleo  familiare,  risultante  dalla  documentazione anagrafica, non
superiore a e 10.750,12 (pari a L. 20.815.135) elevato a e 14.544,035
(pari  a  L.  28.161.169)  se  il  coniuge  E'  a  carico, elevato di
ulteriori  e 516,46 (pari a L. 1.000.006) per ogni familiare a carico
o   nullatenente,  precisando  che  tale  reddito  deve  considerarsi
comprensivo del reddito derivante da fabbricati;
2.  di  stabilire  che  i  soggetti di cui sopra, dovranno presentare
richiesta  di  agevolazione  entro  il 18 maggio 2002 corredata dalla
seguente documentazione:
  a)  copia del certificato catastale relativo all'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale;
  b) dichiarazione relativa ai redditi percepiti ed alla composizione
del nucleo familiare, il cui schema verra' predisposto dall'Ufficio.
  (Omissis).
02A01093;
  Il  comune  di CASTEL VISCARDO (provincia di Terni) ha adottato, il
27 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di  riconfermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  per l'applicazione
dell'I.C.I.  nella  misura unica del 5,5 per mille, la detrazione per
abitazione  principale  in  L. 200.000  =  euro 103,29 effettuando la
riscossione   diretta   tramite  versamento  sul  c.c.p.  n. 12004065
intestato a comune di Castel Viscardo - servizio tesoreria I.C.I.
  (Omissis).
02A01094;   Il  comune  di  CASTENEDOLO  (provincia  di  Brescia)  ha
adottato,  il  19 novembre  2001  e  20 dicembre  2001,  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata nella misura del 5 per
mille.
  (Omissis).
1. di stabilire in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale
gli  immobili  posseduti  dagli  anziani o dai disabili che risultino
residenti  in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a
condizione  che  gli  stessi  immobili  non  risultino  locati; 2. di
stabilire,  inoltre,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3, del decreto
legislativo  n. 504/1992, cosi come sostituito dal comma 55 dell'art.
3 della Legge n. 662/1996, per l'anno 2002, che le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e, classificate
nelle categorie A2/A3/A4/A5/A6 potranno usufruire della detrazione di
L. 250.000  (euro 129,11)  per  gli  immobili il cui valore catastale
rivalutato  sia  inferiore  a  L. 65.000.000  (euro 33.569,70).  Tale
valore  deve  considerarsi  lordo,  ossia comprensivo delle eventuali
pertinenze   (al  massimo  2),  distintamente  iscritte  in  catasto,
asservite  alla  predetta abitazione. Si specifica che per pertinenza
si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che
sono  ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale
E'  sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore
a   metri   100;   3.   di  considerare  destinatari  della  presente
agevolazione  tutte  le  persone  fisiche  residenti  nel  comune  di
Castenedolo, proprietarie sull'intero territorio nazionale della sola
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  con  le sue
pertinenze;   4.   di   definire,   infine,   che   per   beneficiare
dell'ulteriore detrazione I.C.I., gli interessati dovranno presentare
apposita  domanda  all'ufficio  tributi  comunale  entro il 15 giugno
2002.
  (Omissis).
02A01095;
  Il  comune  di  CASTIGLIONE  COSENTINO  (provincia  di  Cosenza) ha
adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002  nella  misura  del  6  per  mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  I.C.I. sugli
immobili  -  fabbricati  istituita con decreto legislativo n. 504 del
30 giugno  1992  e  ss.mm.  e  la  detrazione  per  la  prima casa di
euro 129,11  -  L. 250.000;  di  determinare  per  l'anno  2002 per i
terreni aree fabbricabili le seguenti aliquote I.C.I.;
  Aree fabbricabili compresi nelle zone C/1 ed altri 4 per mille
  (Omissis).
02A01096;
  Il comune di CASTIGLIONE D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il
29 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).(Omissis).
02A01097;
  Il  comune  di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (provincia di Mantova) ha
adottato,  il  26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.   di   determinare  per  l'anno  2002  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote e la detrazione per
l'abitazione  principale  gia'  adottate  per  l'anno  2001,  come di
seguito riportato:
  a) aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,98 per mille;
  b)  aliquota applicata nella misura del 7 per mille per gli alloggi
vuoti non concessi in locazione (case sfitte) ed aree fabbricabili;
  c) detrazione d'imposta sulla abitazione principale nella misura di
euro 135,00.
  (Omissis).
02A01098;
  Il  comune  di  CASTIGLIONE  MESSER MARINO (provincia di Chieti) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
  (Omissis).1.  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili per
l'anno 2002 resta confermata nella misura del 4,5 per mille.
  2.  di  stabilire  che,  ai  sensi  dell'art. 8 comma 3, del D.Lgs.
30 dicembre  1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, Legge
23 dicembre  1996  n. 662, la detrazione di imposta resta determinata
in   L. 200.000   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale.
  (Omissis).
02A01099;
  Il  comune  di  CAVRIAGO  (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
l'8 novembre 2001 e il 31 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2002, ai
fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
  a) aliquota ordinaria nella misura del 6,1 per mille;
  b)  aliquota  ridotta, nella misura del 5,8 per mille, per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  cioE' quella nella
quale  il  contribuente  che  la  possiede  a  titolo  di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente  e  sue  pertinenze,  intendendosi  come  tali le unita'
immobiliari  classificate  o classificabili nelle categorie catastali
C/2  e  C/7  (limitatamente  ad  una  cantina o ad una soffitta o una
tettoia)  le  unita'  immobiliari  C/6  (per  non piU' di due garage)
destinate  ed  effettivamente  utilizzate in modo durevole a servizio
dell'abitazione principale;
  c)  aliquota  maggiorata  nella  misura  del  7  per  mille  per le
abitazioni  sfitte: intendendosi come tali le abitazioni non occupate
dal  proprietario  o  dai  suoi  familiari, non siano locate a terzi,
siano prive di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche
e  non  siano  dotate dell'arredo indispensabile per la residenza. Si
escludono le abitazioni realizzate per la vendita da imprese edili in
attesa di essere vendute.
2.   di   fissare  in  euro 103,29  la  detrazione  per  l'abitazione
principale;  3.  di  estendere  la  possibilita'  di  usufruire della
detrazione  di  euro 103,29  e  della  aliquota  ridotta  nel caso di
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la  stessa  non  risulti  locata  e  che essi risultino residenti nel
comune;  4.  di  estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta anche
nei seguenti casi:
  4.a) unita' immobiliari, che risultavano non locate e vuote, locate
con contratto registrato a partire dall'1 gennaio 2002 ad un soggetto
che le utilizzi come abitazione principale;
  4.b)  unita'  immobiliari  concesse in uso gratuito a parenti di Io
grado (figli/genitori - genitori/figli);
5.  di  andare  ad  applicare  la riduzione del 50% di imposta I.C.I.
dovuta  per  l'anno  2002  al  soggetto  passivo qualora ricorrano le
seguenti condizioni: A) Pensionati:
  possesso   del   solo   appartamento  appartenente  alla  categoria
catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del
contribuente  al'1  gennaio  2002. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di usufrutto, uso od abitazione, il
contribuente  non  deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in
tutto  il  territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non
si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage)
-  C/2  (magazzino  -  locale  deposito cioE' cantine) - C/7 (tettoia
chiusa   o   aperta),   nel   caso   di  multiproprieta'  l'effettiva
disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7;
  aver compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1 gennaio 2002;
  essere in condizione non lavorativa e con reddito complessivo lordo
non  superiore  a  euro 12.911,43 riferito all'anno 2001. Nel caso in
cui  il  nucleo  familiare  sia  composto  da un unico componente, il
reddito  complessivo lordo non puO' essere superiore a euro 10.329,14
annui.
  L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno al diritto
della riduzione d'imposta.
Inoltre:
  l'applicazione  di  tale riduzione richiede che gli altri eventuali
componenti  del  nucleo famigliare non possiedano altri fabbricati in
tutto il territorio nazionale;
  nel  caso  in  cui  Iunita'  immobiliare  sia adibita ad abitazione
principale  da  parte  di  piU'  soggetti  comproprietari,  ognuno di
questi,  per  godere  della  riduzione  deve  essere  in possesso dei
requisiti di cui sopra.
B) Famiglie numerose:
  possesso   del   solo   appartamento  appartenente  alla  categoria
catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del
contribuente  al  1  gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di usufrutto, uso od abitazione, il
contribuente  non  deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in
tutto  il  territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non
si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage)
-  C/2  (magazzino  -  locale  deposito cioE' cantine) - C/7 (tettoia
chiusa   o   aperta),   nel   caso   di  multiproprieta'  l'effettiva
disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7;
  il nucleo famigliare deve essere formato da 3 o piU' figli minori o
in  condizioni  non  lavorative  al  1 gennaio 2002, come da stato di
famiglia;
  il  reddito  complessivo  riferito  all'anno  2001  non superiore a
euro 30.987,42  lordi nel caso di 5 componenti, poi si aggiungono per
ogni altro componente euro  7.746,86 annui lordi.
L'assenza  di  una delle suddette condizioni fa venir meno il diritto
di riduzione. C) Nucleo familiare in condizioni bisognose:
  possesso   del   solo   appartamento  appartenente  alla  categoria
catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del
contribuente  al  1  gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di usufrutto, uso od abitazione, il
contribuente  non  deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in
tutto  il  territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non
si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage)
-  C/2  (magazzino  -  locale  deposito cioE' cantine) - C/7 (tettoia
chiusa   o   aperta),   nel   caso   di  multiproprieta'  l'effettiva
disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7;
  nucleo  famigliare formato da un solo genitore con un figlio minore
o  in  condizioni  non  lavorative, con reddito complessivo lordo non
superiore  a  euro  13.944,34  annui  lordi  riferite  all'anno  2001
(comprensivo  anche  dei  redditi esenti ai fini I.R.P.E.F.) per ogni
ulteriore  figlio minore o in condizioni non lavorative si aggiungono
euro  6 713,94 annui lordi.
D) Famiglie con componenti portatori di handicap: (ai sensi e per gli
effetti della legge 5 febbraio 1992 n. 104)
  possesso   del   solo   appartamento  appartenente  alla  categoria
catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del
contribuente  al  1  gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di usufrutto, uso od abitazione, il
contribuente  non  deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in
tutto  il  territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non
si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage)
-  C/2  (magazzino  -  locale  deposito cioE' cantine) - C/7 (tettoia
chiusa   o   aperta),   nel   caso   di  multiproprieta'  l'effettiva
disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7;
  il  reddito  complessivo  riferito  all'anno  2001  non deve essere
superiore  a  euro  18.076,00 annuI' lordi se la famiglia E' composta
di  2  persone, si aggiungono poi euro  7.746,86 annui lordi per ogni
componente oltre i 2.
L'assenza  di  una  delle  condizioni  fa  venir meno il diritto alla
riduzione  d'imposta. 4. Di poter usufruire della detrazione di euro
103,29  nel  caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in   istituti  di  ricovero  e  della  riduzione  del  50  per  cento
dell'imposta  I.C.I. dovuta di cui al punto 4) lettere A/B/C/D previa
presentazione  di  specifica  domanda dell'interessato comprovante il
possesso  dei  requisiti  richiesti; analogamente per poter usufruire
della  aliquota  ridotta  al  5,8 per mille per le unita' immobiliari
locate  con  contratto  registrato  di  cui  al  punto  3.a,  occorre
presentare   apposita   comunicazione  indicante  gli  estremi  della
registrazione. Sia la domanda che la comunicazione dovranno pervenire
al  comune  entro  il  termine  previsto  per  la presentazione della
dichiarazione I.C.I.
  (Omissis).
1.  di  modificare quanto ai punti 2), 3) e 4) della deliberazione n.
181 dell'8 novembre 2001 che stabilivano in euro 103,29 la detrazione
per l'abitazione principale fissandola quindi in euro 103,291.
  (Omissis).
02A01100;
  Il  comune  di  CENESELLI  (provincia  di  Rovigo)  ha adottato, il
30 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  (omissis),  di  stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota
unica I.C.I. per l'anno 2002; 2. di stabilire, inoltre:
  a)  in  e 103,30 la misura della detrazione annua ordinaria per gli
immobili  adibiti  ad  abitazione  principale,  rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  b)  in  e  258,  20  la  misura  della  detrazione  annua d'imposta
spettante  alle  unita' immobiliari adibite ad abitazione principale,
in  relazione  a  particolari situazioni di carattere sociale e, piU'
precisamente, per le seguenti categorie di contribuenti:
    1) Nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito
annuo  imponibile  I.R.P.E.F.  (al  lordo  degli oneri deducibili) un
importo non superiore a euro 6197,50;
    2)  Nucleo  familiare  composto  da  due  pensionati  aventi come
reddito annuo imponibile I.R.P.E.F. (al lordo degli oneri deducibili)
un importo non superiore a euro 10845,60.
  (Omissis).
02A01101;
  Il   comune  di  CERANO  (provincia  di  Novara)  ha  adottato,  il
19 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. gia' vigenti per
l'anno 2001 ed in particolare:
  abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille;
  detrazione euro 103.29;
  altri immobili 5,5 per mille.
  (Omissis).
02A01102;
  Il   comune   di  CERES  (provincia  di  Torino)  ha  adottato,  il
17 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
(cinque) per mille.
  (Omissis).
02A01103;
  Il  comune  di  CERGNAGO  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato,  il
4 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1. di confermare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002; 2.
di stabilire quale unica deduzione possibile l'importo di L. 200.000,
relativo all'abilitazione principale.
  (Omissis).
02A01104;
  Il  comune  di  CERMES  (provincia  di  Bolzano)  ha  adottato,  il
19 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.   di   stabilire  che,  per  l'anno  2002,  trovera'  applicazione
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) per tutti
gli  immobili  esistenti  sul  territorio  del comune di Cermes nella
misura unica e minima del 4 per mille; 2. di confermare, inoltre, che
per  l'anno 2002 trovera' applicazione la detrazione per gli immobili
adibiti  ad  abitazione  principale nella misura unica di L. 600.000,
euro 309,87.
  (Omissis).
02A01105;
  Il  comune  di  CERVICATI  (provincia  di  Cosenza) ha adottato, il
27 settembre   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
2.  di  confermare  e  determinare,  (omissis)  l'aliquota  che sara'
applicata  in  questo  comune  nella misura unica del 6,75 per mille,
relativa  all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 3. di fissare
in   euro 123,95   la   detrazione   di  imposta  per  l'abilitazione
principale; 4. di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto stabilito dall'art.
55 della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
02A01106;
  Il   comune   di  CESENA  (provincia  di  ForlI)  ha  adottato,  il
27 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di fissare, per i motivi illustrati in premessa, le seguenti aliquote
ai  fini  dell'imposta  comunale  sugli  immobili per l'anno 2002: 1.
Aliquota agevolata - 5 per mille per:
  unita'   abitative   locate  a  soggetti  che  le  utilizzano  come
abitazione  principale,  secondo il contratto-tipo di cui al comma 3,
art. 2 della legge n. 431/1998. A tali unita' immobiliari non compete
la normale detrazione d'imposta di euro 103,29 (L. 200.000);
2. aliquota ridotta - 5,8 per mille per:
  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonchE' per gli
immobili  ad  essa equiparati cosI' come previsto dal regolamento per
l'applicazione dell'I.C.I. (art. 13 "Abitazione principale" e art. 14
"Pertinenze dell'abilitazione principale");
3. aliquota maggiorata - 7 per mille per:
  unita'  abitative, possedute in aggiunta all'abitazione principale,
non  locate  o  tenute a disposizione del soggetto passivo e relative
pertinenze come meglio specificato dal regolamento per l'applicazione
dell'I.C.I. (art. 6 "Alloggio non locato e residenza secondaria");
4. aliquota ordinaria - 6,7 per mille per:
  tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e
3;
di  confermare,  ai  sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento per
l'applicazione  dell'I.C.I.,  anche  per l'anno 2002, l'aumento della
detrazione  d'imposta  da  euro  103,29  (L.  200.000)  a euro 165,27
(L. 320.000)  annue,  a  favore  dei  soggetti passivi che versano in
particolari  condizioni  di  disagio  economico-sociale con le stesse
misure  e  gli  stessi criteri applicativi e dichiarativi fissati con
delibera  di  consiglio  n. 231 del 20 ottobre 1998 (imposta comunale
sugli immobili - misure e criteri applicativi per l'anno 1999), fatti
salvi  l'aggiornamento  delle annualita' di riferimento e l'eventuale
trasformazione in euro degli importi espressi in lire.
  (Omissis).
02A01107;
  Il  comune  di CESIOMAGGIORE (provincia di Belluno) ha adottato, il
29 ottobre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare come di seguito le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno  2002, che sara' applicata in
questo Comune:
  a)  nelle  misura del 5 per mille, per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale;
  b)  nella  misura  del  4  per  mille,  a favore di proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
E'  applicata  limitamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti
interventi per la durata di tre anni dall'inizio lavori;
  c)  nella misura del 6 per mille per le abitazioni non principali o
secondarie;
  d)  nella  misura  del 5 per mille ai casi diversi da quelli di cui
alle  lettere b), c), e), f) del presente dispositivo e per tutti gli
altri immobili;
  e)  nella  misura  del  4  per  mille  per le unita' immobiliari di
imprese  aderenti  al Patto territoriale di sviluppo del comprensorio
feltrino  e destinate a nuovi insediamenti produttivi e per la durata
di cinque anni dall'attivazione del nuovo insediamento;
  f) nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;
2.  di  confermare  per l'anno 2002, euro 103,29 pari a L. 200.000 la
detrazione  dovuta  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  8 del decreto legislativo n. 504 del 30
dicembre  1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n.
662 del 23 dicembre 1996.
  (Omissis).
02A01108;
  Il   comune   di  CESSOLE  (provincia  di  Asti)  ha  adottato,  il
15 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) del comune di Cessole nel modo seguente:
  aliquota  ordinaria:  misura  del  5  per  mille  con detrazione di
euro 103,291 per la prima casa;
  seconda casa: misura del 5,5 per mille.
  (Omissis).
02A01109;
  Il  comune di CHIENS (KIENS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il
14 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I.  che sara'
applicata  in  questo  Comune, ad eccezione dell'aliquota prevista al
successivo  punto  2,  nella  misura  unica di 4 per mille. 2. per le
unita'  immobiliari  soggetti all'imposta di soggiorno ai sensi della
legge  regionale  29  agosto 1976, n. 10, nella versione dell'art. 14
del  T.U.  approvato  con  d.p.g.r.  dd.  20  ottobre  1988, n. 29/L,
l'aliquota E' determinata nella misura del 7 per mille. 3. di fissare
per  l'anno  2002,  la  detrazione  d'imposta I.C.I. per l'abitazione
principale in euro 232,41 (L. 450.000).
  (Omissis).
02A01110;
  Il  comune  di  CHIESANUOVA  (provincia  di Torino) ha adottato, il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per le ragioni in premesse enunciate, per l'anno
2002,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili,  nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili; 2. di
stabilire   la  detrazione  per  l'abilitazione  principale,  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.,
nella misura di L. 200.000, pari ad euro 103.291.
  (Omissis).
02A01111;
  Il  comune  di  CHIONS  (provincia  di  Pordenone)  ha adottato, il
14 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002  le  aliquote  gia'  in  vigore
dell'imposta comunale sugli immobili e cioE':
  4,5 per mille per l'abitazione principale;
  5 per mille per tutti gli altri immobili;
  L. 240.000 = euro 123,95 detrazione per l'abitazione principale.
  (Omissis).
02A01112;
  Il  comune  di  CHIUSAFORTE  (provincia  di  Udine) ha adottato, il
5 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
di   fissare  anche  per  l'anno  2002  l'aliquota  da  applicare  in
questo comune,  ai  fini  dell'I.C.I., nella misura unica del 5,5 per
mille,  per le motivazioni esposte in premessa; di fissare, altresI',
per  lo  stesso anno, la detrazione per l'abilitazione principale del
soggetto passivo in euro 129,11.
  (Omissis).
02A01113;
  Il  comune  di CINISELLO BALSAMO (provincia di Milano) ha adottato,
il   19 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
  (Omissis).
1.  di  stabilire,  per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti
misure:
  aliquota  ordinaria:  6  per  mille per l'abitazione principale, le
relative  pertinenze  e  per tutte le altre tipologie di immobili non
ricomprese nelle fattispecie di seguito indicate;
  aliquota  ridotta:  2  per  mille  per  gli  immobili  concessi  in
locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato
applicando   le   modalita'  per  la  determinazione  del  canone  ed
avvalendosi   del   "Contratto   tipo  locale"  in  conformita'  alle
condizioni  definite  dall'"Accordo locale per la Citta' di Cinisello
Balsamo",  ai  sensi  dell'art.  2,  commi  3,  4  e 5, della legge 9
dicembre   1998,   n. 431   e   del   d.m.   5  marzo  1999.  Ai fini
dell'applicazione dell'aliquota ridotta il proprietario dell'immobile
dovra'  depositare  copia  del  contratto  di  locazione regolarmente
registrato  presso  l'ufficio  competente  del  comune  di  Cinisello
Balsamo;
  aliquota  diversificata:  7 per mille, per le unita' immobiliari ad
uso  abitativo che risultino sfitte al 1 gennaio dell'anno 2002 e per
le  quali  non risultino, alla predetta data, essere stati registrati
contratti di locazione;
  aliquota   diversificata:   7   per   mille,   per   i   fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D: tale aliquota va applicata sia
ai  fabbricati  iscritti in catasto e, quindi forniti di rendita, sia
ai  fabbricati  non  ancora  iscritti  al  catasto  ed  il cui valore
imponibile   ai   fini   dell'imposta  comunale  sugli  immobili  sia
determinato  sulla base delle scritture contabili, ai sensi di quanto
sopra  disposto  dall'art.  5,  comma  3,  del decreto legislativo n.