Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere punto 1) ed, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 aprile 2002. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. Il comune di ABETONE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota del 5,8 per mille: per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari; per l'unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale; per le pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate; aliquota del 6 per mille per gli immobili con le seguenti categorie catastali: A/10 Uffici e studi privati; B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme; B/2 Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; B/3 Prigioni e riformatori; B/4 Uffici pubblici; B/5 Scuole e laboratori scientifici; B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9; B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti; B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate; C/1 Negozi e botteghe; C/3 Laboratori e locali di deposito; C/4 Fabbricati per arti e mestieri; C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative; D/1 opifici; D/2 Alberghi e pensioni; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; D/4 Case di cura ed ospedali; D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione; D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi; D/7 Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;D/8 Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio; D/10 Residence; D/11 Scuole e laboratori scientifici privati; D/12 Posti barca in luoghi turistici e stabilimenti balneari, utilizzati per attivita' o destinazioni pertinenti con la categoria catastale attribuita; aliquota ordinaria del 6,8 per mille per tutte le altre tipologie di immobili non comprese sopra. 2. di confermare, per l'anno 2002, in euro 165,266 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosI' come disciplinata dall'art. 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). 02A01001; Il comune di ACI CATENA (provincia di Catania) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del: aliquota ordinaria 6,2 per mille (euro 0,516457); unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo - terreni agricoli 5,5 per mille (euro 0,516457); aree fabbricabili 7 per mille (euro 0,516457); b) determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 (euro 103,291380). (Omissis). 02A01002; Il comune di ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, come approvate dalla giunta comunale con deliberazione n. 581, del 27 novembre 2001, necessarie per il raggiungimento del pareggio del bilancio di previsione: 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze come definite dal vigente regolamento I.C.I., intendendo tali solo quelle unita' immobiliari che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile), residente nel comune di Alba, occupa o utilizza direttamente a scopo abitativo;6,75 per mille per gli altri immobili e per terreni (aliquota ordinaria); 4 per mille (ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, con precisazione che detta aliquota E' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. I proprietari, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, devono presentare all'Ufficio tributi del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'inizio dei lavori, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante che gli interventi rientrano tra quelli specificati, con indicazione degli estremi della concessione edilizia rilasciata dal Comune, la data di inizio dei lavori e gli estremi catastali delle unita' immobiliari interessate; 4 per mille (ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.), applicabile per un periodo non superiore a due anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. Dette imprese, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, devono presentare all'Ufficio tributi del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio l'utilizzo dell'agevolazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l'aliquota E' applicata, nonchE' la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota; 2. di confermare in euro 103,29 la detrazione da applicare al totale dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dal vigente regolamento I.C.I., elevabile a euro 258,23 - pertanto anch'essa confermata - secondo i criteri e le procedure sottoelencati, giusta deliberazione della giunta comunale n. 581 del 27 novembre 2001: a) possesso, alla data del 31 dicembre 2001, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C/6), quali uniche proprieta' immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti della famiglia anagrafica. Il possesso dei terreni e di ogni altra unita' immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione; b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno 2001, non superiore complessivamente ad euro 13.427,88 annui lordi; nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti I.R.P.E.F., quali ad esempio: eventuale rendita catastale degli immobili posseduti (prima casa ed rimessa di pertinenza); pensioni sociali, militari, indennita' di accompagnamento, ecc: c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi che, pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), appartengono a famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo (calcolato come indicato al punto b) superiore ad euro 18.075,99 annui lordi; d) esclusione della maggiore detrazione delle unita' immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9; e) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di euro 103,29; f) concessione della maggiore detrazione a soggetti passivi comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate condizioni di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c); g) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione entro il 20 dicembre 2002 su modulo predisposto dall'Ufficio tributi. Si precisa, a titolo di interpretazione autentica, che l'elevazione della detrazione puO' essere esercitata solo dai soggetti che rispondano ai requisiti sopra riportati previa presentazione, da parte degli stessi, di relativa dichiarazione su modulo predisposto dall'Ufficio tributi. Di tale beneficio di elevazione della detrazione non potevano e non potranno usufruire gli Istituti autonomi per le case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali gli Istituti medesimi risultano essere soggetto passivo dell'imposta; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01003; Il comune di ALBIGNASEGO (provincia di Padova) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2002, per l'imposta comunale sugli immobili posseduti a titolo di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio comunale; 2. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2002 per: l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) purchE' questi vi dimorino abitualmente e ciO' sia comprovato da residenza anagrafica; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti ; 3. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2002 sugli immobili classificati o classificabili catastalmente nella categoria C/6, C/7 e C/2, posseduti e utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale dai titolari dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota che sara' applicata per l'anno 2002 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioE' non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioE' utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto d'affitto; 5. di determinare nella misura del 2 per mille l'aliquota che sara' applicata per l'anno 2002 sugli alloggi in locazione, a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle condizioni previste dall'accordo territoriale per il Comune di Albignasego; 6. di determinare nella misura del 6,2 per mille l'aliquota ordinaria che sara' applicata per l'anno 2002 per l'imposta comunale sugli immobili relativa agli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti 1), 2), 3), 4) e 5); 7. di fissare per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta I.C.I. in L. 220.000 (euro 113,62) per I' unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi case popolari e per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), purchE' questi vi dimorino abitualmente e ciO' sia comprovato da residenza anagrafica; 8. di prevedere, per l'anno 2002, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122;9. di individuare, in riferimento al precedente punto 8), le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione l.C.I., fermo restando che la detrazione non puO' essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto: 1. massimo L. 500.000 (euro 258,23) per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti che si trovano nelle condizioni sottoriportate: a) persone assistite in via continuativa dal Comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale; b) quando il reddito dell'istante sia dato solo da pensione ed il reddito complessivo della famiglia anagrafica rientri entro i seguenti limiti (imponibile lordo anno 2001 con esclusione del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza): L. 11.200.000 (euro 5.784.32) per nucleo composto da una persona; L. 20.450.000 (euro 10.561,54) per nucleo composto da due persone; Per ogni ulteriore persona il limite viene elevato di L. 2.490.000 (euro 1.285,98); c) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto b); d) le famiglie con almeno un soggetto portatore di handicap con invalidita' pari al 100%, o cecita' assoluta civile oppure sordomutismo o minori con diritto all'indennita' di accompagnamento, opportunamente certificati, ai sensi delle leggi n. 381/1970, n. 118/1971, n. 18/1980; 2. per l'abitazione principale che sia Iunica dI' proprieta' di nuclei familiari residenti con tre o piU' figli fiscalmente a carico alla data del 1 gennaio 2002 e con un reddito del nucleo familiare lordo imponibile 2001 non superiore a L. 60.000.000 (euro 30.987,41) con esclusione del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza, cosi determinata: massimo L. 300.000 (euro 154,94) per nuclei familiari con tre figli fiscalmente a carico; massimo L. 400.000 (euro 206,58) per nuclei familiari con quattro figli fiscalmente a carico; massimo L. 500.000 (euro 258,23) per nuclei familiari con cinque o piU' tigli fiscalmente a carico. Per i nuclei familiari con piU' di cinque figli a carico, il reddito lordo imponibile di L. 60.000.000 (euro 30.987,41), ai fini della predetta detrazione, viene aumentato di L. 5.000.000 (euro 2.582,28) per ogni figlio a carico oltre il quinto. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito familiare lordo imponibile massimo di L. 60.000.000 (euro 30.987,41) si detraggono L. 5.000.000 (euro 2.582.28) per ciascun lavoratore autonomo per ottenere il reddito familiare massimo al fine di usufruire del beneficio fiscale della maggiore detrazione. Nell'ipotesi che tali nuclei familiari ricadano nella fattipecie prevista al punto 1 sopradescritto, la somma delle detrazioni non puO' comunque superare L. 500.000 (euro 258,23). I parametri indicati per poter usufruire della maggiore detrazione I.C.I. di cui alle fattispecie punti 9.1 e 9.2 potranno essere ridefiniti per effetto dell'approvazione del Regolamento I.S.E.E. comunale. Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2001 vi stano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento E' quello risultante alla data del primo gennaio 2002. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno 2002, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione; sono comunque escluse dal beneficio Le unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1 - abitazione di tipo signorile, A/8 - abitazione in ville, A/9 - 2castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici e A/10 - uffici e studi privati. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista per le situazioni suindicate dal punto 9.1 dovranno presentare apposita domanda all'ufficio assistenza entro il 30 giugno 2002 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del loro nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonche' la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unita' immobiliare. Per la casistica descritta alla lettera d) del punto 9.1 E' necessario allegare alla domanda da presentare all'ufficio assistenza copia del certificato di invalidita'. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista dalla situazione suindicata al punto 9.2 dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, la situazione reddituale del nucleo familiare, la categoria catastale dell'unita' immobiliare, nonchE' la composizione del nucleo familiare. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione. (Omissis). 02A01004; Il comune di ALBINO (ALBI) (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantenere per l'anno 2002 le aliquote in vigore nell'anno 2001 e di seguito riportate: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota abitazione principale: 4,5 per mille; aliquota abitazione a disposizione del contribuente non locate, nE' concesse in uso gratuito a parenti in linea retta che la utilizzino come abitazione principale; 6,5 per mille; aliquota fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione lavori: 5,5 per mille; detrazione abitazione principale 108 e (L. 210.000); si fa presente che in base all'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili E' equiparata all'abitazione principale: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata concessa in uso gratuito a familiari; b) l'immobile di proprieta' di persona fisica residente all'estero a condizione che lo stesso non risulti locato o concesso in uso gratuito a familiari; 2. che non si procede al versamento I.C.I. qualora l'importo complessivamente dovuto nell'anno sia inferiore a 10 euro (L. 20.000); 3. che non si procede all'emissione di avvisi di liquidazione e provvedimenti di rimborso per importi inferiori a 16,5 euro (L. 32.000). (Omissis). 02A01005; Il comune di ALFIANELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del 6 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 02A01006; Il comune di ALI' (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille, senza applicare aliquote differenziate per particolari categorie o riduzioni sulla prima casa oltre quelle previste per legge. (Omissis). 02A01007; Il comune di ALI' TERME (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune, per l'anno 2002, con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' dell'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437. a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) della presente delibera, nella misura del 6,5 per mille. b) aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. c) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli. (Omissis). 02A01008; Il comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) quantificandola nella misura unica del 5,2 per mille. (Omissis). 02A01009; Il comune di ALTINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, (omissis), nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). 02A01010; Il comune di ALVITO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 5 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicare all'I.C.I. (Omissis). 02A01011; Il comune di AMATRICE (provincia di Rieti) ha adottato, il 27 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota ridotta, da applicare alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel Comune per l'unita' immobiliare direttamente ad abitazione principale: 4,5 per mille; 2. aliquota da applicare ai soggetti passivi per altri fabbricati, diversi dalle abitazioni principali: 6 per mille; 3. aliquota da applicare per i soggetti passivi per gli immobili che rientrano nelle categorie terreni fabbricabili: 5 per mille, ribadendo quanto stabilito dalla giunta comunale con propria delibera n. 83 del 26 giugno 1993, II - di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare E' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali a prescindere dalle quote di proprieta' (C.M. 26 maggio 1997, n. 144/E); la detrazione non puO' superare, in ogni caso, l'I.C.I. dovuta. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchE' agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02A01012; Il comune di AMPEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per quanto in premessa esposto, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,7 per mille; 2. di determinare in favore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze una aliquota ridotta nella misura del 4,7 per mille. (Omissis). 02A01013; Il comune di ANFO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in vigore per l'anno 2001, determinate con deliberazione del commissario straordinario n. 12 del 18 dicembre 2000 e che qui di seguito si riportano: 5 per mille per la prima abitazione; 6,5 per mille per gli altri immobili. 2. di confermare, altresI', la detrazione di L. 200.000 (euro 103,29) per la prima casa. (Omissis). 02A01014; Il comune di ANTEGNATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, nelle misure specificate in premessa: a) abitazione principale: aliquota: 4,5 per mille; b) immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 6 per mille; c) per l'abitazione principale: detrazione di euro 103,30; d) per l'abitazione principale, purchE' accatastata nelle categorie A3 e A4, di soggetti passivi titolari di pensioni sociali o di pensioni integrate al minimo, che non godono di altri redditi: detrazioni di euro 180,76. (Omissis). 02A01015; Il comune di ANTIGNANO (provincia di Asti) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). delibera di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; Delibera di determinare altresI' la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in euro 103,29. (Omissis). 02A01016; Il comune di APIRO (provincia di Macerata) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare e riapprovare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini I.C.I. a valere per l'anno 2002: aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 02A01017; Il comune di APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (EPPAN AN DER WEINSTRABE) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per i motivi di cui in premessa, l'importo di detrazione 2002 dell'imposta comunale sugli immobili per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ad euro 500,00; 2. il diritto della detrazione nell'ammontare di euro 500,00 viene concesso anche alle persone che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata e che questa circostanza venga comunicata al comune entro il termine per il pagamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili; 3. di dare atto che la presente delibera non E' soggetta al controllo preventivo di legittimita' ai sensi dell'art. 51 della legge regionale del 4 gennaio 1993, n. 1, e succ. modifiche; 4. di dare atto che contro la presente deliberazione ogni cittadino puO' presentare opposizione alla giunta municipale entro i dieci giorni di pubblicazione della stessa all'albo comunale; entro 60 giorni dalla data di esecutivita' della presente deliberazione puO' essere presentato ricorso alla sezione autonoma di bolzano del T.A.R. (Omissis). 02A01018; Il comune di ARCADE (provincia di Treviso) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno di imposta 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02A01019; Il comune di ASTI ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantenere per l'esercizio 2002, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati; 2. di mantenere altresI' per l'esercizio 2002 l'aliquota, gia' in vigore nel 2001, del 4 per mille, a favore dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili; 3. di mantenere infine per l'esercizio 2002 l'aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che concedono l'unita' immobiliare in locazione a titolo di abitazione principale, come previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01020; Il comune di AVIANO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare (Omissis) l'aliquota del 4 per mille e di stabilire in e 130 la detrazione per l'abitazione principale (e relative pertinenze, nel rispetto dei quanto stabilito dal regolamento I.C.I.) adottate con propria deliberazione n. 34/2001; 2. di applicare l'aliquota differenziata del 7 per mille agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale. 3. di avvalersi della facolta' di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 che considera come adibita ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01021; Il comune di BAGNO A RIPOLI (provincia di Firenze) ha adottato, il 3 e 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. determinate per l'anno 2000 nella seguente misura: 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle relative pertinenze cosI' come disposto dal penultimo comma dell'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato con atto consiliare n. del 25 gennaio 2001; 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dall'abitazione principale; 9 per mille per gli alloggi non locati (case sfitte), ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431; in quanto E' possibile in tal modo assicurare l'equilibrio di bilancio 2001 e garantire il mantenimento dell'attuale standard di erogazione dei servizi comunali; (Omissis). 1. di confermare ai fini I.C.I. per l'anno 2002 in euro 139,44 (L. 270.000) la detrazione in favore dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con l'elevazione a euro 258,23 (L. 500.000) limitatamente in favore di quelle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate all'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili cosI' come risulta modificato dalla deliberazione consiliare n. 10 del 25 gennaio 2001 in quanto tale sistema di detrazione E' compatibile con l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio e di garantire il mantenimento dell'attuale standard di erogazione dei servizi comunali. (Omissis). 02A01022; Il comune di BAGNOLO IN PIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 6 dicembre e il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconoscere, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione ai fini I.C.I. di L. 260.000 (euro 134,28) stabilita per le abitazioni principali e al periodo dell'anno nel quale si protrae la prevista destinazione dell'unita' immobiliare: a) pensionati: possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 2002. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unita' classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale; aver compiuto il sessantacinquesimo anno d'eta' al 1 gennaio 2002; essere in condizione non lavorativa e con un reddito imponibile non superiore a L. 15.000.000 annui riferito al 2001 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o piU' persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000 L. 10.500.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo; b) portatori di Handicap: possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti in nucleo familiare al 1 gennaio 2001. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unita' classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale;il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%; il reddito imponibile complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annui riferito al 2001 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o piU' persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000 L. 10.500.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo; c) famiglie numerose: possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 2002. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono aver nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unita' classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed affettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale; nucleo familiare composto da cinque o piU' componenti al 1 gennaio 2002 come da stato di famiglia; reddito familiare complessivo (somma dei redditi imponibili) riferito all'anno 2001 non superiore a L. 56.000.000 lordi annui nel caso di famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono L. 8.500.000 lorde annue per ogni componente oltre il quinto; 2. di riconoscere, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 58, terzo comma, del decreto legislativo 446/1997, ai soggetti che si trovano nelle condizioni sottoindicate, una detrazione che consenta di coprire per intero l'imposta dovuta per l'abitazione e relative pertinenze (cat. C/2, limitatamente ad una cantina e una soffitta, e cat. C/6 o C/7); d) soggetti con reddito imponibile I.R.P.E.F. non superiore a L. 12.000.000: possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unita' classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale; reddito imponibile non superiore a L. 12.000.000 annui riferito al 2001; essere unico componente del nucleo familiare; 3. di riconoscere, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione ai fini I.C.I. di L. 40.000 (euro 20,66) stabilita per le abitazioni principali e al periodo dell'anno nel quale si protrae la prevista destinazione dell'unita' immobiliare; e) nuclei familiari con reddito imponibile I.R.P.E.F. non superiore a L. 20.000.000: possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 2002. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unita' classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale; reddito familiare complessivo (somma dei redditi imponibili) riferito all'anno 2001 non superiore a L. 20.000.000; L'assenza anche di una sola delle condizioni richieste fa venir meno il diritto alla maggiore detrazione. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piU' soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della quota proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra; La maggiore detrazione E' concessa a seguito di specifica domanda dell'interessato, corredata da apposita autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al comune o da allegare alla denuncia I.C.I., qualora questa sia dovuta. La presentazione della autocertificazione consente di usufruire della maggiore detrazione gia' in sede del primo o unico versamento del tributo. Tuttavia E' fatto salvo il diritto del comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procedera' a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi; (Omissis). 1. aliquota del 5,6 per mille applicabile a: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioE' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione, e i suoi familiari dimorano abitualmente; a1) si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; c) unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; d) alloggi dati in comodato a parenti fino al terzo grado e relativi coniugi; e) alloggi locati con contratto, fatto salvo il caso si cui tale contratto non E' soggetto per legge a registrazione; f) terreni agricoli; g) pertinenze dell'abitazione principale classificabili o classificate nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7. Per usufruire dell'aliquota del 5,6 per mille i contribuenti, che rientrano nei casi di cui alle lettere a1) d) ed e), debbono presentare all'ufficio tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti, entro il secondo od unico versamento del tributo. E' fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni; 2. aliquota del 6,8 per mille applicabile a: h) fabbricati strumentali all'attivita' di impresa; i) tutti i fabbricati di imprese, societa', associazioni, cooperative; j) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili: l) fabbricati di enti senza scopo di lucro; m) garages, posti auto e cantine che non rientrano nella previsione di cui alla lettera g). L'aliquota in oggetto si applica comunque agli immobili che non rientrano nelle casistiche di cui ai punti 1, 3 e 4; 3. aliquota del 7 mille applicabile a: n) aree fabbricabili; o) alloggi non locati, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale del contribuente e risultanti vuoti, o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato gratuito o comunque utilizzati da parenti fino al 3o grado (figli, genitori, fratelli, zii) e i relativi coniugi, che risultano ivi residenti.4. Aliquota dello 0,5 per mille applicabile a: a) immobili adibiti ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "contratti concordati", che per tutto l'anno 2001 abbiamo regolarmente pagato l'I.C.I. al 7 per mille (in qualita' di alloggi non locati); b) tale condizione dovra' essere dichiarata su apposita autocertificazione, come da modello in distribuzione presso l'ufficio tributi del comune. Si precisa che tale aliquota particolare E' da considerarsi in vigore per il primo anno di locazione. L'immobile in questione per gli anni successivi, sara' assoggettato all'aliquota in vigore per le abitazioni principali (per la durata del contratto). Fissazione di una detrazione di L. 200.000 (euro 103,29) oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, anche per: unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. (Omissis). 02A01023; Il comune di BAGOLINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del: 6,5 per mille - aliquota ordinaria; 5,5 per mille - abitazione principale. E determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A01024; Il comune di Balangero (provincia di Torino) ha adottato, il 23 ottobre e il 30 novembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per il 2002 le aliquote I.C.I. in vigore nel 2001, come da prospetto allegato; I.C.I. Aliquote vigenti per l'anno 2002 (deliberazione G.C. n. 116 del 23 ottobre 2001) Oggetto Aliquote Aliquota ordinaria 6,5 per mille Abitazione principale 6 per mille Locali destinati a varie attivita', riconducibili ad enti non aventi scopo di lucro 5 per mille Aree edificabili 6 per mille I.C.I. Detrazioni vigenti per l'anno 2002 (deliberazione G.C. n. 116 del 23 ottobre 2001) Oggetto Aliquote Aliquota Ordinaria == Abitazione principale euro 103,29 (L.200.000) Locali destinati a varie attivita', riconducibili ad enti non aventi scopo di lucro == Aree edificabili == (Omissis). di approvare detrazione di L. 200.000 (e 103,29) per abitazione principale e seguente agevolazione: "E' considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata". (Omissis). 02A01025; Il comune di BARBARESCO(provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquote: ordinaria 5 per mille per abitazione principale, ordinaria 7 per mille per le altre abitazioni ed i terreni. 2. detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare da destinare ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 02A01026; Il comune di BARBARIGA (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di e 104,00. (Omissis). 02A01027; Il comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO(provincia di Messina) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure sottoelencate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) abitazione principale: 6 per mille; b) terreni agricoli: 6 per mille; c) aree fabbricati: 7 per mille; d) altri fabbricati: 7 per mille. (Omissis). 02A01028; Il comune di BARZIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come sottoriportato: abitazione principale e pertinenze 4,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione a suo tempo stabilita in L. 500.000 per l'abitazione principale, provvedendo alla conversione in e 258; (Omissis). 02A01029; Il comune di BASALUZZO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,25 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed una sola sua pertinenza; di stabilire, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,75 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili. (Omissis). 02A01030; Il comune di BASTIDA PANCARANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita dalla norma sopraindicata, in euro 103,29. (Omissis). 02A01031; Il comune di BAZZANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote: 1) aliquota ordinaria: 6 per mille; 2) aliquota per abitazione principale (cosI' come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): 5,8 per mille; 3) aliquota maggiorata: 7 per mille, per i soli immobili ad uso abitazione e relativi cantina e garage non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4) aliquota agevolata ai sensi del comma 4, dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998, 3 per mille. L'agevolazione viene concessa a condizione che il soggetto interessato attesti entro il termine di versamento del saldo dell'imposta l'esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un contratto registrato. Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine di contribuire ad incentivare il mercato della locazione; le seguenti detrazioni: 1) detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2 dell'art.8 sopracitato cosI' come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: euro 134,28; 2) la detrazione di cui al punto 1) E' elevata a euro 185,92 per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni: a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6. Nel caso di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano; b) avere compiuto i sessanta anni di eta' se donne e sessantacinque se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati; c) vivere soli o in nucleo familiare; d) avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini I.R.P.E.F. non superiore a e 7.750 pro capite. Nel caso di nucleo familiare composto da piU' persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a euro 11.880, piU' euro 826 per ogni persona a carico; 3) la detrazione di cui al punto 1) E' elevata a euro 185,92 per le abitazioni principali possedute da nucleo familiare composto, al 1 gennaio 2002, da una o piU' persone, di cui almeno una disabile. Si considera persona disabile la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta', riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative. Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto 2.d); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo. (Omissis). 02A01032; Il comune di BERLINGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sara' applicata in questo comune nella misura cosI' differenziata: prima abitazione e relative pertinenze: aliquota 5 per mille; altri immobili: aliquota 6,1 per mille. (Omissis). 02A01033; Il comune di BIBBIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 14 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.: a) 5,8 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto b) e c) seguenti; b) 7 per mille per gli alloggi non locati e alloggi tenuti a disposizione (o seconde case); c) 7 per mille per le aree fabbricabili. (Omissis). 02A01034; Il comune di BIOGLIO (provincia di Biella) ha adottato, il 14 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare (omissis) le aliquote che saranno applicate in questo comune, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta, come segue: immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche: 5,75 per mille; immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come dimora abituale: 6 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 6,25 per mille; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6,25 per mille;alloggi non locati: 6,25 per mille; detrazione per l'abitazione principale: euro103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A01035; Il comune di BISACQUINO (provincia di Palermo) ha adottato, il 7 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota da applicare alla base imponibile per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del sei virgola cinquanta per mille, e di confermare la detrazione per la prima casa e sue pertinenze in L. 200.000. (Omissis). 02A01036; Il comune di BOLLENGO (provincia di Torino) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nella misura del cinque per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). 02A01037; Il comune di BOLZANO (Bozen) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni: a) detrazione di euro 258 ai soggetti passivi titolari di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) detrazione di e 310 per i possessori di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare relativo all'anno 2001 non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l'anno 2002 con decreto del presidente della giunta provinciale. Il reddito familiare da prendere in considerazione E' il reddito complessivo (al netto della detrazione per l'abitazione principale) di tutti i componenti del nucleo familiare; 2. la detrazione di cui al precedente punto 1, lettera b), sara' concessa ai soggetti passivi che producano una dichiarazione del reddito familiare percepito nel 2001, su un modulo predisposto dal comune e consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 2002; 3. di fissare le aliquote nella seguente misura: 2 per mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili; 9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 4. di dare atto che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 9 per mille non si considerano alloggi sfitti i seguenti: le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (come previsto dall'art. 4 del regolamento I.C.I.), purchE' il comodatario abbia la residenza presso l'abitazione stessa; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; l'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani residenti all 'estero; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto ed utilizzate dal soggetto passivo per scopi turistici, limitatamente ad una singola unita', per le quali viene assolta l'imposta di soggiorno in questo comune; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto ed utilizzate dal soggetto passivo per motivi di lavoro o di studio, limitatamente ad una singola abitazione. In questo caso E' necessario presentare all'ufficio entro la data prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 2002 un'attestazione del datore di lavoro o dell'istituto scolastico; l'abitazione posseduta a titolo di comproprieta' nella quale uno dei contitolari abbia la residenza; le abitazioni inagibili o inabitabili che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone e di fatto non utilizzate. (Omissis). 02A01038; Il comune di BOMPIETRO (provincia di Palermo) ha adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decorrenza 1993 mediante decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del: 5 per mille, relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota ordinaria; 4 per mille, relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota prima casa; 2. di confermare la deduzione per gli immobili adibiti a prima casa a L. 300.000. (Omissis). 02A01039; Il comune di BONATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.): 4,9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in conformita' a quanto previsto dall'art.6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicem- bre 1996, n. 662; 3. l'imposta E' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile E' comunque utilizzato. Il comune puO' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, e 103,29 (L. 200.000) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare E' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchE' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. La detrazione applicata alle abitazioni principali E' applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2o grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti), rimanendo applicabile l'aliquota ordinaria. Per poter usufruire di tale agevolazione E' necessario presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del comune; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di stimare, in base alle proiezioni del gettito relativo dell'anno 2001, il gettito complessivo dell'imposta in euro 627.495,13 (L. 1.215.000.000); 7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02A01040; Il comune di BOVOLONE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis); 2. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 6,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 (euro 103,30, con arrotondamento al centesimo superiore) per l'abilitazione principale, posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso abitazione o altro diritto reale di godimento e del 7 per mille per gli alloggi non locati. (Omissis). 02A01041; Il comune di BRANDIZZO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2002, per tutte le tipologie impositive e in euro 103,29 (pari a L. 199.997) la detrazione spettante per l'abitazione principale; 2. di aumentare la detrazione spettante per l'abitazione principale, per l'anno 2002, in relazione a richieste con particolari situazioni di carattere sociale da euro 103,29 (pari a L. 199.997) a euro 206,58 (pari a L. 399.995), nel rispetto dei criteri di seguito specificati. I soggetti beneficiari della maggiore detrazione devono: avere un reddito annuo netto di importo inferiore o pari a euro 5.164,57 (pari a L. 10.000.002), elevato a euro 7.230,40 (pari a L. 14.000.007) in presenza di coniuge o di primo figlio (in assenza di coniuge). In caso di nuclei familiari composti da piU' soggetti sara' operata una maggiorazione di euro 1.032,91 (pari a L. 1.999.993) per ogni componente aggiuntivo. Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti; essere proprietari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale compreso eventualmente il box di pertinenza. Procedura per il riconoscimento della maggiore detrazione: il richiedente dovra' presentare: a) apposita domanda, redatta su modulo da ritirarsi presso il comune; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare; La documentazione dovra' pervenire all'ufficio nei termini ordinari fissati per il pagamento della rata d'accordo od unica rata, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine del pagamento della rata a saldo. L'esame e l'emissione di apposito avviso di accoglimento o diniego dell'istanza sono demandati al funzionario responsabile. (Omissis). 02A01042; Il comune di BREDA DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate per l'anno 2002 in questo comune nelle seguenti misure: 7 per mille per le abilitazioni sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento; sono esclusi (e pertanto si applica l'aliquota del 5 per mille) i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti entro il secondo grado; 5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare, per le ragioni esposte in premessa, la detrazione per abitazione principale in L. 240.000 (euro 123,95); 3. (omissis). 4. (omissis). (Omissis). 02A01043; Il comune di BREGANZE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) di approvare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella seguente misura: A) aliquota base per abitazione principale e sue pertinenze (garage, cantine ecc., per non piU' di due ai sensi art. 2, comma 2, reg. I.C.I. 4 per mille ad esclusione di quanto stabilito alla seguente lett. B); B) aliquota per abitazioni non locate, cioE' tenute o rimaste sfitte, indipendentemente dal fatto di essere prima o seconda abitazione 7 per mille; C) aliquota per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati al punto A) e B): 5 per mille; E) E' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di cura a seguito di ricovero permanente; D) detrazione per abitazione principale occupata: euro 110. (Omissis). 02A01044; Il comune di BREMBATE DI SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) quantificandola nella misura del 5,3 per mille. (Omissis). 02A01045; Il comune di BRENNERO (BRENNER) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune in misura del 5 per mille; di ridurre l'aliquota in favore del titolare di un'abitazione principale al 4 per mille; di determinare l'aliquota per le abitazioni diverse dall'abitazione principale (secondarie) in misura del 6 per mille; di fissare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in maniera uniforme con euro 225. (Omissis). 02A01046; Il comune di BRIATICO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). B. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I., in vigore nell'anno nelll'anno 2001, per come appresso specificato: 1. 4,5 per mille per la prima casa di abitazione; 2. 6 per mille per le seconde case date in fitto; 3. 6,5 per mille per le seconde case non in fitto; C. di confermare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 873/1993, la detrazione d'imposta sulla prima casa, mantenendola, cosI' come per il 2001, a L. 300.000 per alcune categorie di contribuenti, e precisamente: pensionati: 1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento E' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2) avere compiuto il 60o anno di eta' alla data del 1 gennaio 2002; 3) essere in condizioni non lavorative e con un reddito da pensione non superiore a L. 13.000.000 annuo lordo riferito al 2001. Il reddito E' quello del singolo contribuente, senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare; famiglie numerose: 1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento E' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere alcuna altra proprieta' immobiliare; 2) nucleo familiare composto da 6 o piU' componenti alla data del 1 gennaio 2002; 3) reddito familiare all'anno 2001 non superiore a L. 78.000.000 annuo lordo nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.000.000 annui lordi per ogni componente superiore a 6; sia nel caso di cui al punto A (pensionati) che in quello di cui alla lettera B (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 120.000 E' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; disoccupati: 1) che alla data del 1 gennaio 2002 siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; 2) i non occupati che, gia' fruitori della cassa integrazione guadagni o della indennita' di mobilita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al 1 gennaio 2002 abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 2001; @rien4:i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscano di trattamento di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale mobilita' da oltre sei mesi; Le condizioni suddette devono essere documentate dai competenti organismi.3) di determinare i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare: le complete generalita' con codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000. La richiesta autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata o presentata direttamente al protocollo dell'ente, entro il mese di maggio 2002 all'ufficio tributi del comune di Briatico, ufficio I.C.I. I contribuenti che hanno inviato la richiesta nei termini suddetti, potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 2002, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.lgs. n. 504/1992. (Omissis). 02A01047; Il comune di BRISIGHELLA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: aliquote per abitazione principale: 5 per mille; aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota differenziata: 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze; sono soggetti alla maggiore aliquota sia gli "alloggi non locati" che le "residenze secondarie" individuati dall'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. Restano in ogni caso escluse le unita' abitative che comunque risulteranno regolarmente locate nonchE' quelle sfitte realizzate per la vendita dalle imprese costruttrici; aliquota agevolata: 2 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998. 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). 02A01048; Il comune di BRUNATE (provincia di Como) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille con detrazione di euro 155; b) immobili diversi dalle abitazioni (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati) 5 per mille; c) tutte le abitazioni che non siano abitazione principale 5,3 per mille. (Omissis). 02A01049; Il comune di BUCCINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota applicabile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5,5 per mille, con l'eccezione degli alloggi non locati da almeno due anni per i quali si applica l'aliquota del 7 per mille. (Omissis). 1. di elevare a euro 250 per l'anno 2002 la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992 istitutivo dell'I.C.I. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta che risulti essere percettore di pensione sociale minima e/o di pensioni di invalidita' civile in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggore detrazione; inoltre il nucleo famigliare del soggetto passivo non deve disporre di altri redditi che cumulati ai primi superino l'importo della pensione sociale minima che viene comunicato annualmente dalla Regione Lombardia; 2. di elevare a euro 250 per l'anno 2002 la detrazione pe l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta I.C.I. che alla data del 1 maggio 2001 risulti disoccupato ed iscritto nelle liste di collocamento da almeno quattro mesi, in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggiore detrazione a condizione che la suddetta unita' immobiliare sia iscritta in catasto con una rendita non superiore a euro 517; inoltre il reddito nel nucleo famigliare del titolare dell'unita' immobiliare non deve superare: gli e 7.747 cosI' come documentato dalla rispettiva dichiarazione dei redditi. (Omissis). 02A01050; Il comune di BUJA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'I.C.I.: 1a abitazione 4,8 per mille; 2a abitazione 6 per mille; altri fabbricati 4,8 per mille. (Omissis). 02A01051; Il comune di CARDEZONE (provincia di Trento) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5 per mille. 3. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per: l'abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, in qualita' di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento o da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle); gli immobili adibiti ad attivita' produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio ecc.); gli immobili destinati di fatto a stalla e/o fienile. 02A01052; 5. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 ed applicando la stessa anche ad immobili utilizzati, quale dimora abituale, da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle). 6. di considerare quale parte integrante dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto il garage, box e posto auto, una soffitta e una cantina, purchE' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. 7. di non accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi in cui l'imposta dovuta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell'allegata tabella, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che potra' annualmente essere aggiornata, fermo restando comunque che il valore delle stesse E' quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 di data 30 dicembre 1992. (Omissis). 02A01053; Il comune di CAGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 2. di determinare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in euro 125. (Omissis). 02A01054; Il comune di CALDOGNO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, confermate per l'anno 2001 con propria deliberazione n. 87 del 1 dicembre 2000, come piU' sotto riportate e di determinare in euro 180 le detrazioni per abitazione principale con le motivazioni nelle premesse indicate: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota per l'abitazione principale 6 per mille; aliquota per le aree fabbricabili 7 per mille; aliquota fabbricati adibiti ad uso residenziale risulti liberi o sfitti 7 per mille; detrazione per abitazione principale euro 180. (Omissis). 02A01055; Il comune di CALESTANO (provincia di Parma) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota unica per tutte le fattispecie imponibili dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nella misura del 6,5 per mille; 2. di confermare la determinazione della detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000 (euro 103,29); 3. di confermare anche per l'anno 2002 di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto dagli anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01056; Il comune di CALVENE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, un'aliquota unica pari al 5 per mille; 2. di determinare altresI', agli stessi effetti, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A01057; Il comune di CAMASTRA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) di fissare l'aliquota per l'anno 2002 nella misura del sei per mille. di determinare le detrazioni nella misura minima di euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis) 02A01058; Il comune di CAMBURZANO (provincia di Biella) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) 1. determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. di dare atto che la detrazione per abitazione principale E' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; 3. di dare atto che non operano le riduzioni di imposta od aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 507/1992 come sostituto con il comma 55 della legge n. 662/1996; 3. (Omissis); 4. (Omissis); 5. (Omissis); (Omissis). 02A01059; Il comune di CAMO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille; di proporre al consiglio comunale di fissare nella misura minima pari ad euro 103,29 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A01060; Il comune di CAMPIGLIA CERVO (provincia di Biella) ha adottato, il 23 e 30 novembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). di approvare per l'anno 2002 la detrazione di L. 230.000 (omissis) dall'imposta comunale sugli immobili dovute per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A01061; Il comune di CANALE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di confermare altresI' in e 113,621 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A01062; Il comune di CANEGRATE (provincia di Milano) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e le detrazioni di imposta attualmente in vigore, come sotto riportate: aliquota I.C.I. per abitazione principale 5 per mille; aliquota I.C.I. per immobili diversi 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale: e 103,29; La detrazione per abitazione principale E' elevata a euro 154,94 per i contribuenti appartenenti alla categoria sotto riportata, entro i limiti di reddito di seguito indicati, e titolari della sola casa di abitazione: nuclei familiari con solo reddito di lavoro dipendente e/o di pensione. Limiti di reddito di pensione o di lavoro dipendente (il reddito da considerare E' quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare): Componenti il nucleo familiare conviventi Reddito annuo del nucleo familiare: 1 persona Euro 6.713,94 2 persona Euro 10.070,91 3 persona Euro 12.756,49 4 o piU' persone Euro 15.777,76 La detrazione per abitazione principale E' elevata a euro 206,58 quando ricorrono le seguenti condizioni, fermi restando i limiti sopra indicati: appartenere ad un nucleo familiare in cui E' presente un portatore di handicap e/o invalido civile e/o anziani ultra 65enni; l'handicap e/o l'invalidita' dovra' essere attestato da certificato di invalidita' superiore al 74%. (Omissis). 02A01063; Il comune di CAPPELLA MAGGIORE (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per quanto esposto in premessa, le aliquote da applicare nell'anno 2002 alle fattispecie imponibili dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: 4,3 per mille per l'abitazione principale e pertinenze; 7 per mille per tutti gli altri edifici posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 7 per mille aree edificabili; 2. di confermare in e 103,29 (lire 200.000) l'ammontare della detrazione dell'imposta relativa all'abitazione principale. (Omissis). 02A01064; Il comune di CAPRALBA (provincia di Cremona) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare dal 1 gennaio 2002 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille e le agevolazioni concesse, cosI' come gia' determinate con delibera del Cc n. 2 in data 25 febbraio 2000 e qui di seguito integralmente riportate: 1. di applicare una detrazione di L. 300.000 inclusa quella prevista per legge in L. 200.000 e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, alle persone ultra sessantenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta) proprietarie, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso ad abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosI' come definito dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504.92 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla docu- mentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000 elevato a L. 25.700.000, se il coniuge E' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente: i richiedenti non dovranno risultare titolari di altri diritti di proprieta' o di usufrutto di beni immobili diversi da quanto oggetto della riduzione. (Omissis). 02A01065; Il comune di CAPRINO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, nella stessa misura prevista per l'anno 2002, le aliquote applicabili per l'anno 2002, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta: 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. di determinare per l'anno 2002 nella misura di euro 104,00, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai fini dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.); 3. di determinare in euro 130,00 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per quei contribuenti che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale accertato, su istanza degli interessati, dall'ufficio di servizio sociale in collaborazione con gli uffici comunali, e stabilito con provvedimento del responsabile I.C.I., nei confronti di: a) persone di eta' superiore a 65 anni con coniuge pure di tale eta' titolare o titolari di pensione sociale o altra pensione di importo analogo e che alla data del presente provvedimento costituivano nucleo familiare a se stante; b) nuclei familiari con presenza di handicappato riconosciuto al 100 per cento; c) nuclei familiari con presenza di anziani non autosufficienti, riconosciuti tali; 4. di determinare per l'anno 2002 nella misura di euro 258,00 la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ricomprese nei centri storici ed interessate da interventi di ristrutturazione che avra' effetto, per la durata di 5 anni, dalla data di rilascio del certificato di abitabilita'. (Omissis). 02A01066; Il comune di CARAVAGGIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibite ad abitazione principale: 4,8 per mille; b) altri immobili: 6 per mille. 2. di confermare in euro 103,291 e L. 200.000 = la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A01067; Il comune di CARCERI (provincia di Padova) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). "di confermare per l'anno 2002 la misura unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, e di confermare in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale". (Omissis). 02A01068; Il comune di CARIGNANO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2002 nelle seguenti misure: immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati ovvero non dati in uso, usufrutto o abitazione a terzi: 7 per mille; tutti gli altri immobili: 6,5 per mille. di confermare la detrazione per l'abitazione principale a lire 280.000. (Omissis). 02A01069; Il comune di CARNATE (provincia di Milano) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili che sara' applicata in questo comune nelle sotto indicate misure: 1. 5,8 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (vedasi art. 6-bis del regolamento I.C.I. vigente); 2. 6,5 per mille per altri fabbricati, immobili diversi dalle abitazioni e immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale; 3. 7 per mille per immobili non locati. (Omissis).di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento modificato con delibera di C.C. n. 68 del 17 dicembre 1999 vigente in questo comune, esecutivo ai sensi di legge, l'imposta verra' riscossa mediante versamento in c/c postale intestato alla tesoreria del comune - mediante bonifico bancario o mediante pagobancomat se istituto, sostituendo completamente la riscossione tramite concessionario; di dare atto che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all' art. 3 del decreto legislativo n. 504 come modificato dal decreto legislativo 446/1997, sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare e 103,29 (pari a L. 200.000) rapportare al periodo dell'anno per cui protrae tale detrazione; se l'unita' immobiliare E' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; di determinare, invece, per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, come definito dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/1997, un'ulteriore detrazione dell'imposta, confermando per l'anno 2002 l'elevazione della detrazione da euro 103,29 (pari a L. 200.000) ad e 154,93 (pari a L. 300.000) nelle seguenti circostanze: A. pensionati e lavoratori dipendenti con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti il nucleo familiare, fino ad euro 12.394,93 (pari a L. 24.000.000 circa), piU' euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) per ogni persona a carico; B. portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponobile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino ad euro 12.394,96 (pari a L. 24.000.000 circa), piU euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) per ogni persona a carico; C. disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutto i componenti del nucleo familiare, fino ad euro 12.394,96 (pari a L. 24.000.000. = circa), piU' euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) per ogni persona a carico; D. lavoratori posti in cassa integrazione o mobilita' con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino ad euro 12.394,96 (pari a L. 24.000.000 circa), piU euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) per ogni persona carico; E. nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dall'A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito per persona a carico E' elevato da euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) ad euro 1.549,37 (pari a L. 3.000.000 circa); F. i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norme vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Dal reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare E' escluso il reddito della prima casa di abitazione. Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da euro 103,29 (pari a L. 200.000) ad euro 154,93 (pari a L. 300.000) tutte le unita' classificate A/1-A/8-A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui ai punti a), b), c), d), e f); coloro che ritengano di aver diritto alla detrazione per l'anno 2002 dovranno inoltrare domanda entro il 22 giugno 2002; Le maggiorazioni detrazioni verranno concesse con determinazione del funzionario responsabile nominato con delibera di giunta comunale n. 206/1998 ai sensi del 4 comma dell'art. 11 del decreto legislativo 504/1992; (Omissis). Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 446/1996 per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della Legge 91/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02A01070; Il comune di CARRO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di proporre e fissare per l'anno 2002 l'applicazione dell'imposta com/le sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l'aliquota del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2); 2. di fissare l'aliquota agevolata del 2,5 per mille ai fini dell'I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalilizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata E' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 3. di non operare nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 riduzioni o detrazioni d'imposta, dando atto che per l'abitazione principale resta fissata la detrazione di L. 200.000, ai sensi del comma 2 art. 8 decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sopracitato. (Omissis). 02A01071; Il comune di CARUNCHIO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille come in precedenza. (Omissis). 02A01072; Il comune di CASALETTO VAPRIO (provincia di Cremona) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2002, riconfermando le aliquote, le detrazioni e modalita' applicative gia' adottate nell'anno 2001: aliquota nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili ad eccezione: di quelli adibiti ad abitazione principale del proprietario; dei terreni agricoli; aliquota nella misura del 5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario (prima casa); aliquota nella misura del 5,5 per mille per i soli terreni agricoli; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. l'imposta E' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa al contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile E' comunque utilizzato. Il comune puO' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (euro 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare E' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01073; Il comune di CASALGRANDE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nel modo seguente le aliquote I.C.I. per l'anno 2002: a) Un'aliquota ordinaria pari al 6,3 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto b) seguente; b) Un'aliquota ridotta pari al 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. 2. di avvalersi della facolta' di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, pertanto, per l'anno 2002: a) di fissare in euro 132 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) di fissare in euro 168 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone fisiche aventi i requisiti espressi in narrativa. (Omissis). 02A01074; Il comune di CASELLA (provincia di Genova) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. unica al 4,5 per mille e le detrazioni per abitazione principale di lire 200.000. (Omissis). 02A01075; Il comune di CASOREZZO (provincia di Milano) ha adottato, il 7 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue: aliquota 5 per mille per unita' adibita ad abitazione principale; aliquota 5 per mille per terreni ed aree fabbricabili; aliquota ordinaria 6 per mille. 2. di applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale una detrazione di e 120 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A01076; Il comune di CASSACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,2 per mille per le motivazioni indicate in premessa; 2. di confermare per il 2002 l'aliquota diversificata, pari al 6,5 per mille per gli immobili classificati e ricadenti nelle seguenti categorie di fabbricati: GRUPPO C: C/1 - Negozi e botteghe; GRUPPO D: D/1 - Opifici; D/2 - Alberghi e pensioni; D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili; D/4 - Case di cura e ospedali; D/5 - Istituti di credito, cambio e assicurazione; D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi; D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/9 - Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio; D/10 - Residenze; D/11 - Scuole e laboratori scientifici privati; D/12 - Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari. 3. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 103,2914 - rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonchE' utilizzo; 4. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5 per mille. (Omissis). 02A01077; Il comune di CASSINA DE' PECCHI (provincia di Milano) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili): aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto registrato: 5 per mille; aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi proprietari di unita' immobiliari destinate a civile abitazione e tenute sfitte (non sono da considerarsi tali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a familiari residenti): 7 per mille; aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; aliquota da applicare agli immobili per i quali i proprietari stipulano contratti di locazione secondo le disposizioni dell'accordo locale sottoscritto tra amministrazione comunale, proprietari e sindacati rappresentanti degli inquilini ex articolo 2 e 3 della legge n. 431/1998 e del D.M. 5 marzo 1999: 4 per mille. (Omissis). 02A01078; Il comune di CASSINA VALSASSINA (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota al 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; Aliquota al 4 per mille per la pertinenza all'abitazione principale; Aliquota al 6 per mille per le seconde case ed altri fabbricati; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,30 (lire 200.000) (art. 8 comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 - art. 3 comma 55 legge n. 662/1996), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare E' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari; 4. per abitazione principale s'intende la classificazione riportata all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'l.C.I., quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchE' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A01079; Il comune di CASTANO PRIMO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, comprese le unita' immobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata......................aliquota 4 per mille; b) unita' immobiliari adibite ad abitazione, tenute a disposizione e non locate.................................................aliquota 7 per mille; c) tutti gli altri immobili, comprese anche le unita' immobiliari locate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale................................................aliquota 6,3 per mille; 2. di determinare ai sensi deIl'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per l'anno 2002, le detrazioni d'imposta come da prospetto seguente: a) abitazione principale dei soggetti passivi dell'imposta a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, dimorante abitualmente nell' immobile, riferito all'anno 2001 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore ai seguenti valori: Numero componenti Importo Lire Importo euro nucleo familiare 1 10.758.000 5556,04 2 17.860.000 9223,92 3 22.963.000 11859,40 4 27.429.000 14165,90 5 31.894.000 16472,88 6 36.146.000 18667,85 7 e oltre 36.851.000 19031 ,95 detrazione L. 500.000 pari a euro 103.29 b) per le abitazioni principali dei soggetti passivi dell'imposta persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa detrazione L. 200.000 pari a euro 103,29. (Omissis). 02A01080; Il comune di CASTEGNATO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille. 2. di confermare la detrazione di e 103,50 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale estendibile alle relative pertinenze, anche per l'anno 2002. (Omissis). 02A01081; Il comune di CASTEL D'AIANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. gia' approvata con atto di giunta comunale n. 4 del 4 gennaio 2001 determinando l'aliquota I.C.I. per il 2002 nella misura del 6 per mille, invariata, per tutti i casi ad esclusione di quelli di seguito elencati; di determinare l'aliquota I.C.I. per il 2002 nella misura del 3 per mille per le seguenti fattispecie: 1) aree edificabili destinate alla realizzazione di insediamenti artigianali e/o industriali comprese nel piano per i nuovi insediamenti produttivi di iniziativa pubblica cedute direttamente dall'amministrazione comunale. L'aliquota ridotta spetta dalla data di acquisto per un periodo non superiore ai 3 anni. Nell'ipotesi di rivendita da parte del soggetto acquirente, nel corso del triennio, l'aliquota ridotta spetta al nuovo proprietario a condizione che la vendita sia stata autorizzata dall'Amministrazione Comunale; in tal caso il limite temporale dei 3 anni decorre comunque dalla data di acquisto del primo acquirente. Nell'ipotesi in cui sull'area oggetto di agevolazione nel termine suddetto fossero ultimati dei fabbricati l'aliquota ridotta spetta anche sui fabbricati limitatamente al periodo residuo. 2) fabbricati di nuova costruzione di qualsiasi categoria e da chiunque posseduti per i quali, sia comunicato l'inizio lavori nel corso dell'anno a cui si riferisce la delibera della determinazione dell'aliquota. Sono esclusi gli immobili (aree e fabbricati) rientranti nella lettera a). L'agevolazione compete anche sull'area edificabile oggetto di utilizzazione edificatoria relativa ai fabbricati suddetti. L'aliquota ridotta spetta dalla data di inizio lavori per un periodo complessivamente non superiore ai 3 anni. Nell'ipotesi di cessione nel corso del triennio l'aliquota ridotta spetta anche al soggetto acquirente limitatamente al periodo residuo. 3) di determinare la detrazione per l'abitazione principale in e 124,00 (L. 240.097) (art. 8 comma 2 decreto legislativo n. 504/1992). (Omissis). 02A01082; Il comune di CASTEL GOFFREDO (provincia di Mantova) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 2002 come segue: l'aliquota I.C.I. come segue: 5,75 per mille per la prima casa; 7 per mille per i terreni agricoli e per aree edificabili; 7 per mille per tutti gli altri fabbricati; la detrazione d'imposta in L. 250.000 - euro 129,11 per Iabitazione principale; per gli alloggi sfitti, inutilizzati, per il periodo in cui si verifica tale situazione, l'aliquota del 7 per mille; per gli alloggi affittati, per il periodo in cui si verifica tale situazione, l'aliquota del 5,85 per mille. (Omissis). 02A01083; Il comune di CASTEL VOLTURNO (provincia di Caserta) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate nell'anno 2001, che si riportano: (Omissis). 5,5 per mille sulle abitazioni principali; 7 per mille per le abitazioni diverse da quelle principali; 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni confermando altresI' in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A01084; Il comune di CASTELLANZA (provincia di Varese) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le misure delle aliquote applicate nell'anno 2001 cosI' come sottoindicato: aliquota ridotta pari al 4 per mille con la detrazione di euro 103,30 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze non locati; aliquota del 3,8 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite nell'accordo di cui alla delibera della giunta comunale n. 409 del 7 ottobre 1999 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; aliquota ordinaria pari al 6 per mille. (Omissis). 02A01085; Il comune di CASTELLAZZO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel territorio comunale per l'anno 2002; 2. determinare in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale da applicare per l'anno 2002; (Omissis). 02A01086; Il comune di CASTELLUCCHIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02A01087; Il comune di CASTELMASSA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per tutto quanto esposto in premessa, di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze 6 per mille. 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni I.C.I.: detrazione ordinaria per unita' immobiliari adibite ad abitazione princ. euro 104,00; detrazione speciale per unita' immobiliari adibite ad abitazione princ. euro 260,00. Le suddette detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante li quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. 3. di stabilire che le categorie di contribuenti in particolare situazione di disagio economico e sociale, per i quali spetta la detrazione speciale per abitazione principale di euro 260,00 sono le seguenti: a) nucleo familiare composto da un pensionato il cui reddito non sia superiore a L. 11. 000.000; b) nucleo familiare composto da pensionati il cui reddito non sia superiore a L. 20.000.000 maggiorate di L. 5.000.000 per ogni pensionato oltre i primi due; c) presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato o gravato da invalidita' pari o superiore al 66% e con reddito familiare complessivo non superiore a L. 30.000.000. Per reddito si intende il reddito imponibile I.R.P.E.F. anno 2001 al netto della detrazione per l'abitazione principale ed al lordo di eventuali oneri deducibili. (Omissis). 02A01088; Il comune di CASTELNOVO NE' MONTI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili valevoli nel territorio del comune di Castelnovo Ne' Monti per l'anno 2002 nel seguente modo: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota maggiorata per aree edificabili 7 per mille; 2. di determinare la detrazione spettante per abitazione principale per l'anno d'imposta 2002 nella misura di euro 160,00. (Omissis). 02A01089; Il comune di CASTELNUOVO NIGRA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per le ragioni e motivazioni indicate nella premessa narrativa, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille e con una detrazione di euro 103,30 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 2. di confermare al 6 per mille, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per tutte le unita' immobiliari adibite ad uso diverso da abitazione principale. (Omissis). 02A01090; Il comune di CASTELROTTO (KASTELRUTH) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1992 art. 8, la detrazione per la prima abitazione con decorrenza dal 1 gennaio 2002 in L. 500.000 (corrisponde a euro 258,23), e di concedere questa detrazione anche all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata per i suoi appartamenti. 2. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1992 art. 6, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza 1 gennaio 2001 al 4,4 per mille. 3. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1992 art. 6, comma 2, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seconde case con imposta di soggiorno secondo la legge regionale n. 25/1988 con decorrenza 1 gennaio 2001 al 7 per mille. (Omissis). 02A01091; Il comune di CASTELVETERE IN VAL FORTORE (provincia di Benevento) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per quanto illustrato in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille, a norma dell'art. 6 deI decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). Il comune di CASTELVETRO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1 aliquota 5 per mille per abitazione principale, terreni agricoli e aree fabbricabili; 2 aliquota 5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione principale; 3 aliquota differenziata 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (da applicarsi limitatamente agli immobili oggetto degli interventi sopraelencati e per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori). Si rende noto altresI' che questo comune, con deliberazione della giunta comunale n. 104 del 22 dicembre 2001, esecutiva, ha determinato per l'anno 2002 i criteri per la concessione delle maggiori detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art 8 - comma III - decreto legislativo n. 504, 30 dicembre 1992 prevedendone l'aumento da L. 200.000 a L. 500.000. (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, l'aumento delle detrazioni I.C.I. da e 103,29 (pari a L. 199.997) a e 258,23 (pari a L. 499.990), ai sensi dell'art. 8, comma II, del decreto legislativo n. 504/1992 ai contribuenti in possesso delle sottoelencate caratteristiche: A) soggetto passivo ultrasessantenne (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta); B) proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso od abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 (non possiedono questa caratteristica i soggetti che possiedono oltre all'bitazione principale anche altri immobili di qualsiasi natura, compresi terreni ed aree fabbricabili); C) titolare di reddito lordo soggetto ad I.R.P.E.F. riferito al nucleo familiare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a e 10.750,12 (pari a L. 20.815.135) elevato a e 14.544,035 (pari a L. 28.161.169) se il coniuge E' a carico, elevato di ulteriori e 516,46 (pari a L. 1.000.006) per ogni familiare a carico o nullatenente, precisando che tale reddito deve considerarsi comprensivo del reddito derivante da fabbricati; 2. di stabilire che i soggetti di cui sopra, dovranno presentare richiesta di agevolazione entro il 18 maggio 2002 corredata dalla seguente documentazione: a) copia del certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) dichiarazione relativa ai redditi percepiti ed alla composizione del nucleo familiare, il cui schema verra' predisposto dall'Ufficio. (Omissis). 02A01093; Il comune di CASTEL VISCARDO (provincia di Terni) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille, la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 = euro 103,29 effettuando la riscossione diretta tramite versamento sul c.c.p. n. 12004065 intestato a comune di Castel Viscardo - servizio tesoreria I.C.I. (Omissis). 02A01094; Il comune di CASTENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 novembre 2001 e 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nella misura del 5 per mille. (Omissis). 1. di stabilire in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale gli immobili posseduti dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che gli stessi immobili non risultino locati; 2. di stabilire, inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della Legge n. 662/1996, per l'anno 2002, che le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e, classificate nelle categorie A2/A3/A4/A5/A6 potranno usufruire della detrazione di L. 250.000 (euro 129,11) per gli immobili il cui valore catastale rivalutato sia inferiore a L. 65.000.000 (euro 33.569,70). Tale valore deve considerarsi lordo, ossia comprensivo delle eventuali pertinenze (al massimo 2), distintamente iscritte in catasto, asservite alla predetta abitazione. Si specifica che per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale E' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri 100; 3. di considerare destinatari della presente agevolazione tutte le persone fisiche residenti nel comune di Castenedolo, proprietarie sull'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con le sue pertinenze; 4. di definire, infine, che per beneficiare dell'ulteriore detrazione I.C.I., gli interessati dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi comunale entro il 15 giugno 2002. (Omissis). 02A01095; Il comune di CASTIGLIONE COSENTINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale I.C.I. sugli immobili - fabbricati istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 giugno 1992 e ss.mm. e la detrazione per la prima casa di euro 129,11 - L. 250.000; di determinare per l'anno 2002 per i terreni aree fabbricabili le seguenti aliquote I.C.I.; Aree fabbricabili compresi nelle zone C/1 ed altri 4 per mille (Omissis). 02A01096; Il comune di CASTIGLIONE D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).(Omissis). 02A01097; Il comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale gia' adottate per l'anno 2001, come di seguito riportato: a) aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,98 per mille; b) aliquota applicata nella misura del 7 per mille per gli alloggi vuoti non concessi in locazione (case sfitte) ed aree fabbricabili; c) detrazione d'imposta sulla abitazione principale nella misura di euro 135,00. (Omissis). 02A01098; Il comune di CASTIGLIONE MESSER MARINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 resta confermata nella misura del 4,5 per mille. 2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, Legge 23 dicembre 1996 n. 662, la detrazione di imposta resta determinata in L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A01099; Il comune di CAVRIAGO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'8 novembre 2001 e il 31 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota ordinaria nella misura del 6,1 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 5,8 per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioE' quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e sue pertinenze, intendendosi come tali le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/7 (limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o una tettoia) le unita' immobiliari C/6 (per non piU' di due garage) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale; c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte: intendendosi come tali le abitazioni non occupate dal proprietario o dai suoi familiari, non siano locate a terzi, siano prive di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotate dell'arredo indispensabile per la residenza. Si escludono le abitazioni realizzate per la vendita da imprese edili in attesa di essere vendute. 2. di fissare in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di estendere la possibilita' di usufruire della detrazione di euro 103,29 e della aliquota ridotta nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e che essi risultino residenti nel comune; 4. di estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta anche nei seguenti casi: 4.a) unita' immobiliari, che risultavano non locate e vuote, locate con contratto registrato a partire dall'1 gennaio 2002 ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 4.b) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di Io grado (figli/genitori - genitori/figli); 5. di andare ad applicare la riduzione del 50% di imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2002 al soggetto passivo qualora ricorrano le seguenti condizioni: A) Pensionati: possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al'1 gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioE' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7; aver compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1 gennaio 2002; essere in condizione non lavorativa e con reddito complessivo lordo non superiore a euro 12.911,43 riferito all'anno 2001. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un unico componente, il reddito complessivo lordo non puO' essere superiore a euro 10.329,14 annui. L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno al diritto della riduzione d'imposta. Inoltre: l'applicazione di tale riduzione richiede che gli altri eventuali componenti del nucleo famigliare non possiedano altri fabbricati in tutto il territorio nazionale; nel caso in cui Iunita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piU' soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della riduzione deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra. B) Famiglie numerose: possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioE' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7; il nucleo famigliare deve essere formato da 3 o piU' figli minori o in condizioni non lavorative al 1 gennaio 2002, come da stato di famiglia; il reddito complessivo riferito all'anno 2001 non superiore a euro 30.987,42 lordi nel caso di 5 componenti, poi si aggiungono per ogni altro componente euro 7.746,86 annui lordi. L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno il diritto di riduzione. C) Nucleo familiare in condizioni bisognose: possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioE' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7; nucleo famigliare formato da un solo genitore con un figlio minore o in condizioni non lavorative, con reddito complessivo lordo non superiore a euro 13.944,34 annui lordi riferite all'anno 2001 (comprensivo anche dei redditi esenti ai fini I.R.P.E.F.) per ogni ulteriore figlio minore o in condizioni non lavorative si aggiungono euro 6 713,94 annui lordi. D) Famiglie con componenti portatori di handicap: (ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992 n. 104) possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioE' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7; il reddito complessivo riferito all'anno 2001 non deve essere superiore a euro 18.076,00 annuI' lordi se la famiglia E' composta di 2 persone, si aggiungono poi euro 7.746,86 annui lordi per ogni componente oltre i 2. L'assenza di una delle condizioni fa venir meno il diritto alla riduzione d'imposta. 4. Di poter usufruire della detrazione di euro 103,29 nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e della riduzione del 50 per cento dell'imposta I.C.I. dovuta di cui al punto 4) lettere A/B/C/D previa presentazione di specifica domanda dell'interessato comprovante il possesso dei requisiti richiesti; analogamente per poter usufruire della aliquota ridotta al 5,8 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato di cui al punto 3.a, occorre presentare apposita comunicazione indicante gli estremi della registrazione. Sia la domanda che la comunicazione dovranno pervenire al comune entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione I.C.I. (Omissis). 1. di modificare quanto ai punti 2), 3) e 4) della deliberazione n. 181 dell'8 novembre 2001 che stabilivano in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale fissandola quindi in euro 103,291. (Omissis). 02A01100; Il comune di CENESELLI (provincia di Rovigo) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis), di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2002; 2. di stabilire, inoltre: a) in e 103,30 la misura della detrazione annua ordinaria per gli immobili adibiti ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; b) in e 258, 20 la misura della detrazione annua d'imposta spettante alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale e, piU' precisamente, per le seguenti categorie di contribuenti: 1) Nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito annuo imponibile I.R.P.E.F. (al lordo degli oneri deducibili) un importo non superiore a euro 6197,50; 2) Nucleo familiare composto da due pensionati aventi come reddito annuo imponibile I.R.P.E.F. (al lordo degli oneri deducibili) un importo non superiore a euro 10845,60. (Omissis). 02A01101; Il comune di CERANO (provincia di Novara) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. gia' vigenti per l'anno 2001 ed in particolare: abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille; detrazione euro 103.29; altri immobili 5,5 per mille. (Omissis). 02A01102; Il comune di CERES (provincia di Torino) ha adottato, il 17 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 (cinque) per mille. (Omissis). 02A01103; Il comune di CERGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002; 2. di stabilire quale unica deduzione possibile l'importo di L. 200.000, relativo all'abilitazione principale. (Omissis). 02A01104; Il comune di CERMES (provincia di Bolzano) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che, per l'anno 2002, trovera' applicazione l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti gli immobili esistenti sul territorio del comune di Cermes nella misura unica e minima del 4 per mille; 2. di confermare, inoltre, che per l'anno 2002 trovera' applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura unica di L. 600.000, euro 309,87. (Omissis). 02A01105; Il comune di CERVICATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 settembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare e determinare, (omissis) l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6,75 per mille, relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 3. di fissare in euro 123,95 la detrazione di imposta per l'abilitazione principale; 4. di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto stabilito dall'art. 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). 02A01106; Il comune di CESENA (provincia di ForlI) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare, per i motivi illustrati in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: 1. Aliquota agevolata - 5 per mille per: unita' abitative locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, secondo il contratto-tipo di cui al comma 3, art. 2 della legge n. 431/1998. A tali unita' immobiliari non compete la normale detrazione d'imposta di euro 103,29 (L. 200.000); 2. aliquota ridotta - 5,8 per mille per: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonchE' per gli immobili ad essa equiparati cosI' come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. (art. 13 "Abitazione principale" e art. 14 "Pertinenze dell'abilitazione principale"); 3. aliquota maggiorata - 7 per mille per: unita' abitative, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze come meglio specificato dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. (art. 6 "Alloggio non locato e residenza secondaria"); 4. aliquota ordinaria - 6,7 per mille per: tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3; di confermare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., anche per l'anno 2002, l'aumento della detrazione d'imposta da euro 103,29 (L. 200.000) a euro 165,27 (L. 320.000) annue, a favore dei soggetti passivi che versano in particolari condizioni di disagio economico-sociale con le stesse misure e gli stessi criteri applicativi e dichiarativi fissati con delibera di consiglio n. 231 del 20 ottobre 1998 (imposta comunale sugli immobili - misure e criteri applicativi per l'anno 1999), fatti salvi l'aggiornamento delle annualita' di riferimento e l'eventuale trasformazione in euro degli importi espressi in lire. (Omissis). 02A01107; Il comune di CESIOMAGGIORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 29 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare come di seguito le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, che sara' applicata in questo Comune: a) nelle misura del 5 per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata E' applicata limitamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio lavori; c) nella misura del 6 per mille per le abitazioni non principali o secondarie; d) nella misura del 5 per mille ai casi diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e), f) del presente dispositivo e per tutti gli altri immobili; e) nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari di imprese aderenti al Patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino e destinate a nuovi insediamenti produttivi e per la durata di cinque anni dall'attivazione del nuovo insediamento; f) nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili; 2. di confermare per l'anno 2002, euro 103,29 pari a L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalita' di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). 02A01108; Il comune di CESSOLE (provincia di Asti) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del comune di Cessole nel modo seguente: aliquota ordinaria: misura del 5 per mille con detrazione di euro 103,291 per la prima casa; seconda casa: misura del 5,5 per mille. (Omissis). 02A01109; Il comune di CHIENS (KIENS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo Comune, ad eccezione dell'aliquota prevista al successivo punto 2, nella misura unica di 4 per mille. 2. per le unita' immobiliari soggetti all'imposta di soggiorno ai sensi della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, nella versione dell'art. 14 del T.U. approvato con d.p.g.r. dd. 20 ottobre 1988, n. 29/L, l'aliquota E' determinata nella misura del 7 per mille. 3. di fissare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale in euro 232,41 (L. 450.000). (Omissis). 02A01110; Il comune di CHIESANUOVA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per le ragioni in premesse enunciate, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili; 2. di stabilire la detrazione per l'abilitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di L. 200.000, pari ad euro 103.291. (Omissis). 02A01111; Il comune di CHIONS (provincia di Pordenone) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote gia' in vigore dell'imposta comunale sugli immobili e cioE': 4,5 per mille per l'abitazione principale; 5 per mille per tutti gli altri immobili; L. 240.000 = euro 123,95 detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A01112; Il comune di CHIUSAFORTE (provincia di Udine) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare anche per l'anno 2002 l'aliquota da applicare in questo comune, ai fini dell'I.C.I., nella misura unica del 5,5 per mille, per le motivazioni esposte in premessa; di fissare, altresI', per lo stesso anno, la detrazione per l'abilitazione principale del soggetto passivo in euro 129,11. (Omissis). 02A01113; Il comune di CINISELLO BALSAMO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6 per mille per l'abitazione principale, le relative pertinenze e per tutte le altre tipologie di immobili non ricomprese nelle fattispecie di seguito indicate; aliquota ridotta: 2 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato applicando le modalita' per la determinazione del canone ed avvalendosi del "Contratto tipo locale" in conformita' alle condizioni definite dall'"Accordo locale per la Citta' di Cinisello Balsamo", ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del d.m. 5 marzo 1999. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta il proprietario dell'immobile dovra' depositare copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'ufficio competente del comune di Cinisello Balsamo; aliquota diversificata: 7 per mille, per le unita' immobiliari ad uso abitativo che risultino sfitte al 1 gennaio dell'anno 2002 e per le quali non risultino, alla predetta data, essere stati registrati contratti di locazione; aliquota diversificata: 7 per mille, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D: tale aliquota va applicata sia ai fabbricati iscritti in catasto e, quindi forniti di rendita, sia ai fabbricati non ancora iscritti al catasto ed il cui valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia determinato sulla base delle scritture contabili, ai sensi di quanto sopra disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n.