L'indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati,  calcolato  con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio
1992,  n.  81,  da applicarsi per l'anno 2002 ai sensi degli articoli
65,  comma  4 e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
pari  al  2,7  per  cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT 18 gennaio
2002).
    Pertanto:
      a) l'assegno  mensile  per il nucleo familiare da corrispondere
agli  aventi  diritto  per  l'anno  2002,  se  spettante nella misura
intera,  e'  pari  a  Euro 110,58  (L. 214.112,041);  per  le domande
relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione
economica,  con  riferimento  a  nuclei  familiari composti da cinque
componenti, e' pari a Euro 19904,35 (L. 38.540.198,1.);
      b) l'assegno mensile di maternita' da corrispondere agli aventi
diritto  per  le  nascite,  gli affidamenti preadottivi e le adozioni
senza  affidamento  dal  1  gennaio  2002  al  31 dicembre  2002,  se
spettante  nella  misura  intera, e' pari a Euro 265,20 (L. 513.500),
per  complessive L. 2.567.500, ai sensi dell'art. 80, comma 11, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le domande relative alle nascite,
agli  affidamenti  preadottivi  e  alle  adozioni  senza  affidamento
avvenuti  nell'anno  2002, il valore dell'indicatore della situazione
economica,  con  riferimento  a  nuclei  familiari  composti  da  tre
componenti, e' pari a Euro 27.644,94 (L. 53.528.061,6.).
    Le   operazioni   di   riparametrazione   dell'indicatore   della
situazione  economica dei nuclei familiari con diversa composizione e
il  calcolo  della  misura  dei  benefici  da erogare sono effettuati
secondo  procedure  di cui all'allegato A al decreto del Ministro per
la solidarieta' sociale 25 maggio 2001, n. 337.
    Per  gli  assegni per il nucleo familiare da erogare per il 2001,
(per  i  procedimenti  in  corso),  continuano ad applicarsi i valori
previsti  per il medesimo anno 2001, per gli assegni di maternita' da
erogare  per  le  nascite,  gli affidamenti preadottivi e le adozioni
senza affidamento avvenuti dal 1 luglio 2001 continuano ad applicarsi
i  seguenti  valori: assegno di maternita', se spettante nella misura
intera,  pari a L. 500.000 (Euro 258,23); indicatore della situazione
economica,  con  rifermento  a  nuclei  familiari  con tre componenti
L. 52.120.800 (Euro 26.818,15).