LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993, n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  306  del  31  dicembre  1993  con  cui  si  e'  proceduto alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  255/L  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997,   recante:   "Misure   per  la  stabilizzazione  della  finanza
pubblica", con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;
  Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  127  alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  155  del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie
terapeutiche  omogenee"  ai  sensi  del  disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo", che all'art. 70,
comma  5,  prevede  la  riduzione del 15% del prezzo medio europeo in
sede di ammissione in fascia di rimborsabilita';
  Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato" in
particolare l'art. 29;
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato" in
particolare l'art. 85, comma 1;
  Visto  il  decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  16  novembre  2001,  n.  405,  recante
interventi  urgenti  in  materia  di spesa sanitaria, con riferimento
agli  articoli 5 e 6 che prevedono misure di contenimento della spesa
sanitaria e definizione dei livelli essenziali di assistenza;
  Visto  in particolare l'art. 6, comma 1, del suddetto decreto-legge
che  da'  mandato alla Commissione unica del farmaco di individuare i
farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza
fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attivita' terapeutica
sovrapponibile  secondo  il  criterio  delle  categorie  terapeutiche
omogenee,  possono  essere  totalmente  o  parzialmente esclusi dalla
rimborsabilita';
  Considerato che sono in fase di definizione i livelli essenziali di
assistenza   (LEA),  che  costituiranno  il  principale  criterio  di
riferimento  per  operare  scelte  coerenti  ed  organiche  nel campo
dell'assistenza farmaceutica;
  Vista la propria deliberazione adottata sull'argomento nella seduta
del 10 ottobre 2001;

                              Dispone:
                               Art. 1.

  I  medicinali  aventi  un  ruolo  non  essenziale, per i quali sono
presenti,   fra  i  medicinali  concedibili  dal  Servizio  sanitario
nazionale,   prodotti  aventi  attivita'  terapeutica  sovrapponibile
secondo  il  criterio  delle  categorie  terapeutiche  omogenee, sono
quelli  indicati  nell'elenco  delle  categorie  terapeutiche  di cui
all'allegato  I e allegato II, che sono parte integrante del presente
provvedimento.