La legge 17 ottobre 1996, n. 534, d'ora in avanti citata con il solo riferimento "legge", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1996, disciplina il settore dell'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di cui all'allegato 1. Le domande di contributo devono essere inviate al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio III - via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma. La presente circolare sostituisce le precedenti in materia (circolari n. 139 del 20 novembre 1996 e n. 97 del 23 aprile 999). Art. 1. Destinatari dei contributi 1. Le istituzioni culturali che siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 della legge e si trovino nelle condizioni indicate dal successivo art. 6 possono essere ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento in apposita tabella triennale da emanarsi con la procedura prevista dall'art. 1 della legge. 2. Le istituzioni culturali inserite nella tabella triennale possono richiedere anche contributi straordinari ai sensi dell'art. 7 della legge. 3. Le istituzioni culturali non inserite nella tabella triennale, ma in possesso dei requisiti indicati dall'art. 8 della legge e non aventi scopo di lucro, possono essere ammesse ai contributi annuali dello Stato erogati ai sensi del medesimo articolo.