La  legge  17 ottobre  1996,  n. 534, d'ora in avanti citata con il
solo  riferimento "legge", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248
del   22 ottobre  1996,  disciplina  il  settore  dell'erogazione  di
contributi statali alle istituzioni culturali di cui all'allegato 1.
  Le  domande  di contributo devono essere inviate al Ministero per i
beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni librari
e  gli istituti culturali - Servizio III - via Michele Mercati n. 4 -
00197 Roma.
  La   presente   circolare  sostituisce  le  precedenti  in  materia
(circolari n. 139 del 20 novembre 1996 e n. 97 del 23 aprile 999).
                               Art. 1.
                     Destinatari dei contributi
  1.  Le  istituzioni  culturali  che siano in possesso dei requisiti
indicati  dall'art.  2  della  legge  e  si  trovino nelle condizioni
indicate  dal successivo art. 6 possono essere ammesse, a domanda, al
contributo  ordinario  annuale  dello Stato mediante l'inserimento in
apposita  tabella  triennale  da  emanarsi  con la procedura prevista
dall'art. 1 della legge.
  2.  Le  istituzioni  culturali  inserite  nella  tabella  triennale
possono richiedere anche contributi straordinari ai sensi dell'art. 7
della legge.
  3.  Le  istituzioni culturali non inserite nella tabella triennale,
ma  in  possesso dei requisiti indicati dall'art. 8 della legge e non
aventi  scopo  di lucro, possono essere ammesse ai contributi annuali
dello Stato erogati ai sensi del medesimo articolo.