IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996, - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa' "S.p.a. Venturini & C." inoltrata
presso  la  competente  Direzione generale del Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali, come da protocollo della stessa, in data 5
novembre  2001,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 21 settembre 2001
stabilisce  per  un periodo di 6 mesi, decorrente dal 1 ottobre 2001,
la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, -
come  previsto dal contratto collettivo nazionale del settore grafici
applicato  -  a  20  ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di
40 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 marzo 2002,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla "S.p.a. Venturini &
C.",  con  sede  in  San  Martino  in  Rio (Reggio Emilia), unita' di
Bazzano  (L'Aquila)  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di   lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20 ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
18 unita', su un organico complessivo di 40 unita'.