LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

  Visto   il   decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
recante:  "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10;
  Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  127  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306
del  31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione
dei  medicinali,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  255/L  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;
  Vista  la  deliberazione  C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998,
recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal Servizio
sanitario nazionale" (deliberazione n. 10/98);
  Visto  il  decreto interministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 250 del 26 ottobre
1998, recante: "Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali
per i quali non e' possibile calcolare il prezzo medio europeo";
  Visto  il  decreto  ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  195  del  20  agosto 1999, nel quale la specialita' medicinale
denominata  "Seacor",  a  base  di  esteri  etilici  di  acidi grassi
poliinsaturi,  della  SPA - Societa' prodotti antibiotici S.p.a., con
sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e
confezione  di  seguito  riportata:  "1  g capsule molli" 20 capsule,
A.I.C. n. 027616022, risulta classificata in classe "C";
  Visto  il  provvedimento  dirigenziale di modifica di A.I.C. n. 103
del  15  febbraio  2001,  dell'ufficio  valutazione  ed immissione in
commercio  di  specialita'  medicinali  del  Ministero  della salute,
pubblicato  per  estratto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  88  del  14 aprile  2001, nel quale e' stata disposta la modifica
delle indicazioni terapeutiche della specialita' medicinale "Seacor";
  Vista  la  domanda  del  9 febbraio 2001, con cui la SPA - Societa'
prodotti antibiotici S.p.a., ha chiesto per la specialita' medicinale
"Seacor",   nella   confezione   sopra  indicata,  l'ammissione  alla
rimborsabilita'  da parte del Servizio sanitario nazionale, in classe
"A";
  Vista la deliberazione, assunta nella seduta del 4 aprile 2001, con
la  quale  viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in
classe  "A",  della specialita' medicinale denominata "Seacor", nella
forma  farmaceutica e confezione: "1 g capsule molli" 20 capsule, con
prezzo da determinarsi in sede di sottocommissione per il calcolo del
prezzo medio europeo;
  Vista  l'istanza  del  2  maggio  2001,  con  cui la SPA - Societa'
prodotti  antibiotici  S.p.a.,  chiede  l'accesso  alla  procedura di
contrattazione,  per  la  confezione: "1 g capsule molli" 20 capsule,
attesa l'impossibilita' di calcolare il prezzo medio europeo;
  Rilevato  che  non  e'  possibile calcolare il prezzo medio europeo
della  specialita' "Seacor", secondo la procedura ordinaria, ai sensi
della delibera CIPE 26 febbraio 1998;
  Vista  la deliberazione della Commissione per la contrattazione dei
prezzi  delle  specialita'  medicinali,  adottata nella seduta del 26
luglio 2001, relativa alla specialita' medicinale "Seacor";
  Vista  la nota prot. F.800/UFF.XI/DM17-7-98/1748, della Commissione
da  ultimo  citata,  del 30 luglio 2001, con la quale si propone alla
SPA   -  Societa'  prodotti  antibiotici  S.p.a.,  il  prezzo  finale
contrattato  di  L. 47.000 (I.V.A. inclusa), che verra' raggiunto con
l'attribuzione  di tre fasi successive, partendo da L. 46.000, I.V.A.
compresa,  seguendo  la dinamica degli aumenti annuali, in analogia a
quanto previsto dalla disciplina del prezzo medio europeo;
  Vista  la  comunicazione  del  2 agosto 2001, con la quale la SPA -
Societa'  prodotti  antibiotici  S.p.a., dichiara di accettare per la
specialita' medicinale "Seacor", il prezzo al pubblico proposto di L.
46.000 I.V.A. compresa, in prima applicazione;
  Vista  la deliberazione assunta nella seduta del 12 settembre 2001,
con  la  quale  si ratifica la riclassificazione in classe "A", della
specialita'  medicinale  "Seacor", al prezzo ad essa assegnato, nella
seduta  del  26  luglio 2001, dalla Commissione per la contrattazione
dei prezzi delle specialita' medicinali;
  Vista  la  nota  del  15  novembre  2001, con cui la SPA - Societa'
prodotti  antibiotici  S.p.a.  chiede  la  riduzione  del  prezzo  al
pubblico  iniziale  da  L.  46.000 a L. 45.000, restando invariato il
prezzo  finale  di L. 47.000, che sara' raggiunto con gli adeguamenti
in  tre  fasi  successive,  ai  sensi della delibera CIPE 26 febbraio
1998;
  Ritenuta   quest'ultima   proposta   vantaggiosa  per  il  Servizio
sanitario nazionale;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  La  specialita'  medicinale denominata SEACOR, a base di esteri
etilici  di  acidi grassi poliinsaturi, della SPA - Societa' prodotti
antibiotici  S.p.a.,  con  sede in Milano, nella forma farmaceutica e
confezione:  "1  g capsule molli" 20 capsule - A.I.C. n. 027616022, e
classificata  in  classe  "A",  ai sensi dell'art. 8, comma 10, della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e posta in vendita al prezzo al
pubblico di L. 45.000, I.V.A. compresa.
  2.  Il  prezzo  finale  contrattato  di L. 47.000 (I.V.A. inclusa),
sara'  raggiunto  con  l'attribuzione  di  tre  fasi  di  adeguamento
successive, con decorrenza 1 gennaio 2002.