L' AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 27 dicembre 2001;
  Premesso che:
    con  deliberazione  18  ottobre  2001,  n.  228/01,  e successive
modificazioni  e  integrazioni (di seguito: deliberazione n. 228/01),
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
ha  adottato  il  Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione
dei  servizi  di  trasporto,  di  misura  e  di  vendita dell'energia
elettrica (di seguito: Testo integrato);
    secondo  il  comma  2.1,  lettera  a),  del  Testo  integrato,  i
corrispettivi  per  l'attivita'  di  trasporto dell'energia elettrica
sulle  reti  con  obbligo  di  connessione  di  terzi,  remunerano le
attivita'    di    trasmissione,   distribuzione   e   dispacciamento
dell'energia  elettrica,  quest'ultima  con  l'esclusione  dei  costi
sostenuti  per  l'approvvigionamento  delle  risorse  necessarie allo
svolgimento  della  medesima attivita' nei termini previsti dall'art.
5,  della  deliberazione  dell'Autorita'  30  aprile  2001, n. 95/01,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 16
giugno  2001,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, recante
condizioni  per  l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3,
comma  3,  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito:
deliberazione n. 95/01);
    l'art.  5  della deliberazione n. 95/01 riguarda le attivita' per
l'approvvigionamento   delle   risorse   necessarie  al  mantenimento
dell'equilibrio  tra  immissioni  e  prelievi  nel  sistema elettrico
nazionale,  la  cui  remunerazione,  sino  al  31 dicembre  2001,  e'
disciplinata  dalla deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n.
13/99,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43
del  22  febbraio 1999, e successive modificazioni e integrazioni (di
seguito: deliberazione n. 13/99);
    secondo  il comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 228/01,
la  deliberazione  n.  13/99 e' abrogata con decorrenza dal 1 gennaio
2002;
    secondo  il  comma  2.1,  lettera  b),  del  Testo  integrato,  i
corrispettivi  per  le  attivita'  di acquisto e vendita dell'energia
elettrica  al  mercato  vincolato, remunerano le attivita' di vendita
dell'energia  elettrica  ai  clienti  del  mercato  vincolato ed alle
imprese   distributrici   per  la  vendita  ai  clienti  del  mercato
vincolato,   nonche'   di   dispacciamento   dell'energia   elettrica
limitatamente  ai  costi  sostenuti  per  l'approvvigionamento  delle
risorse  necessarie  per  lo  svolgimento  della  medesima  attivita'
anteriormente all'avvio del dispacciamento di merito economico di cui
alla deliberazione n. 95/01;
    l'attivita'  di dispacciamento e' riservata, ai sensi dell'art. 1
del  decreto  legislativo  16  marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999) allo Stato e attribuita alla societa' Gestore
della  rete  di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore
della  rete)  che la svolge sulla base della concessione disciplinata
con   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato (ora Ministro per le attivita' produttive) 17 luglio
2000;
    nel  mese  di  dicembre  2001,  l'Autorita'  ha  adottato  alcuni
provvedimenti  incidenti sulla disciplina delle condizioni economiche
per  l'anno  2002  dell'acquisto  dell'energia  elettrica nel mercato
libero  e  nel  mercato  vincolato  e quindi sulla ponderazione circa
l'opportunita'  del  posizionamento  sull'uno  o  sull'altro mercato,
riguardanti   segnatamente   1e   modalita'   e   condizioni  per  le
importazioni  di  energia  elettrica  e  la  definizione di procedure
concorsuali per la cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 3,
comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 per l'anno 2002;
    in  base  alle disposizioni della deliberazione dell'Autorita' 20
ottobre  1999, n. 158/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n.
158/99),  la  facolta'  di  recesso  dai contratti annuali di vendita
dell'energia  elettrica  a  clienti del mercato vincolato puo' essere
validamente  esercitata  con  onere  di preavviso non superiore ad un
mese.
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
  Viste:
    la deliberazione n. 13/99;
    la deliberazione n. 158/99;
    la deliberazione n. 95/01;
    la deliberazione n. 228/01;
  Visti  gli  esiti  della consultazione avviata con la pubblicazione
del  documento per la consultazione "Riforma dei corrispettivi di uso
delle  reti  da parte dei clienti del mercato libero e definizione di
una disciplina transitoria del dispacciamento" diffuso dall'Autorita'
in data 7 agosto 2001;
  Considerato che:
    la  disciplina  delle  condizioni economiche per l'erogazione del
servizio  di dispacciamento ai clienti del mercato vincolato e' stata
compiutamente   definita  in  virtu'  delle  disposizioni  del  Testo
integrato  dal  momento  che  tale  servizio e' parte del servizio di
acquisto  e  vendita  dell'energia  elettrica  destinata  al  mercato
vincolato;
    quanto  ai  clienti  del  mercato  libero, l'assetto giuridico di
erogazione  del servizio di dispacciamento, comprendente le attivita'
di  gestione  delle  congestioni,  mantenimento  dell'equilibrio  tra
immissioni   e   prelievi  di  energia  elettrica  e  gestione  delle
immissioni   e   dei  prelievi  di  energia  elettrica  reattiva,  in
considerazione  del  fatto  che  ciascuno  di  detti  clienti  dovra'
autonomamente  approvvigionarsi  presso  il  Gestore  della  rete del
predetto servizio, deve essere completato, a fronte della abrogazione
della deliberazione n. 13/99 con decorrenza dal 1 gennaio 2002;
    secondo   le   disposizioni   della   deliberazione   n.   95/01,
l'approvvigionamento  da parte del Gestore della rete di trasmissione
nazionale  delle  risorse necessarie per il bilanciamento del sistema
elettrico  nazionale  deve  avvenire  con meccanismi di mercato e che
tale    regime    entrera'   concretamente   in   operativita'   solo
contestualmente  all'avvio  del sistema delle offerte di cui all'art.
5,  del  decreto legislativo n. 79/1999, il cui termine di decorrenza
non  e' ancora stato determinato essendo pendenti le procedure per la
definizione  dei  necessari  strumenti  regolamentari  ai  sensi  del
medesimo  art.  5,  comma  1;  e  che, nel momento in cui entrera' in
operativita'  il  regime  previsto  dalla  deliberazione  n. 95/01 il
servizio  di  dispacciamento, in questo senso dovendo essere innovato
l'assetto  posto a base del Testo integrato, avra' autonoma rilevanza
sul   piano   della   regolazione   tariffaria  e  dell'inquadramento
contrattuale.
  Ritenuto che:
    sia  necessario,  sino  alla  entrata in operativita' del sistema
delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 e,
conseguentemente,  sino  alla  piena attuazione delle disposizioni in
materia  poste  con  la  deliberazione  n.  95/01, definire un regime
transitorio    delle    condizioni   economiche   del   servizio   di
dispacciamento  reso  ai  clienti  del  mercato  libero  che  risulti
economicamente  coerente  con il medesimo servizio erogato ai clienti
del   mercato   vincolato,   nonche'  di  alcune  condizioni  per  la
contrattualizzazione di detto servizio;
    sia  opportuno  che  il  regime  transitorio di cui al precedente
alinea  contempli  almeno la definizione delle modalita' e condizioni
di  erogazione  del servizio di bilanciamento dell'energia elettrica,
comprendenti  i  corrispettivi  per  la  remunerazione  del  medesimo
servizio,  ivi  inclusa la copertura dei costi della riserva, nonche'
la   definizione   delle   modalita'  e  condizioni  per  lo  scambio
dell'energia  elettrica,  comprendenti  la  regolazione delle partite
economiche relative allo scambio medesimo;
    sia  opportuno,  in  mancanza  di  segnali di mercato in grado di
mettere  in  evidenza  la  correlazione  tra  i  comportamenti  degli
operatori,  in  termini entita' e variabilita' delle immissioni e dei
prelievi di energia elettrica, e i costi che i medesimi comportamenti
provocano   sul   sistema,  che  il  servizio  di  bilanciamento  sia
remunerato,   in   via   transitoria,  in  prevalenza  attraverso  un
corrispettivo  proporzionale  all'energia  elettrica complessivamente
prelevata;
    sia  opportuno  consentire  agli  operatori, prima che il Gestore
della   rete   proceda   con  riferimento  a  ciascun  bimestre  alla
regolazione  delle relative partite economiche, l'aggiustamento delle
posizioni  determinatesi  nell'ambito  di  ciascun  contratto  per lo
scambio  mediante  la  cessione, a mezzo di libera negoziazione tra i
medesimi,  di eventuali saldi di energia elettrica in ciascuna fascia
oraria  relativi  al  medesimo  bimestre,  configurando  la  predetta
cessione  alla  stregua  di  acquisti  e vendita di energia elettrica
negoziata sul mercato libero tra i medesimi operatori;
    sia opportuno adottare, al fine di rendere possibile la fornitura
di energia elettrica sul mercato libero a partire dal 1 gennaio 2002,
ulteriori  misure  volte  a  ridurre  i  tempi  per  gli  adempimenti
necessari   per  l'attivazione  di  forniture  di  energia  elettrica
modificando,  per  il  periodo  ricompreso  tra la data di entrata in
vigore  della presente deliberazione e il 31 gennaio 2002, il termine
di  preavviso  per l'esercizio della facolta' di recesso da contratti
di  fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici
stipulati  con  clienti  del  mercato  vincolato, come definito dalla
deliberazione n. 158/99;
    sia   opportuno   emanare   alcune   condizioni  transitorie  per
l'erogazione  del  servizio  di dispacciamento dell'energia elettrica
per  l'anno  2002,  fermo  restando  l'intendimento  dell'Autorita' a
completare il quadro regolamentare relativo al predetto servizio, pur
nel suo assetto transitorio, per quanto attiene agli aspetti relativi
alla    contrattualizzazione   di   detto   servizio,   nonche'   per
l'attivazione   da  parte  del  Gestore  della  rete  degli  adeguati
meccanismi  di  contrattualizzazione  e selezione delle risorse poste
alla base per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
                              Delibera:
  Di   approvare  le  condizioni  transitorie  per  l'erogazione  del
servizio  di  dispacciamento dell'energia elettrica e la direttiva in
materia  di facolta' di recesso dai contratti di vendita dell'energia
elettrica   ai   clienti   del   mercato   vincolato,  come  definite
nell'allegato  alla presente delibera di cui forma parte integrante e
sostanziale (allegato A);
  Di   stabilire   la   data   di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento nel 28 dicembre 2001;
  Di  stabilire  che  gli  articoli  da  3  a  8 dell'allegato A alla
presente deliberazione abbiano effetto dal 1 gennaio 2002;
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
    Milano, 27 dicembre 2001
                                                 Il presidente: Ranci