In  data  20 Settembre 2001, alle ore 17, presso la sede dell'ARAN
ha avuto luogo l'incontro tra:
   L'ARAN:
   nella       persona      del      Presidente,      avv.      Guido
Fantoni:
   e, per i rappresentanti sindacali:

   Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali:
   CGIL FP CGIL
   Sanita'
   CISL FPS                            CISL
   UIL FPL                             UIL
   RSU:                                USAE
   SnatoSs
   Adass,
   Fase,
   Fapas,
   Sunai, Soi
   FIALS                          CONFSAL
   Al termine e' stato sottoscritto il seguente accordo nel testo che
si allega

PERSONALE  DEL  COMPARTO  DEL  SERVIZIO  SANITARIO NAZIONALE NORME DI
              GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'

   1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato,
dipendenti  dalle  aziende  ed  enti  del  comparto di cui all'art. 6
dell'Accordo Quadro del 2 giugno 1998 per la definizione dei comparti
di contrattazione.
   2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge
12  giugno  1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11
aprile  2000,  n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso
di  sciopero,  indicando  le  prestazioni indispensabili e fissando i
criteri  per  la determinazione dei contingenti di personale tenuti a
garantirle.
   3.   Nel  presente  accordo  vengono  altresi'  indicate  tempi  e
modalita'  per  l'espletamento  delle  procedure  di raffreddamento e
conciliazione  dei  conflitti,  secondo  le indicazioni stabilite nel
Protocollo  d'intesa  sulle  linee  guida  per le suddette procedure,
firmato in data 31 maggio 2001.
   4.  Le  norme  del  presente  accordo  si  applicano  alle  azioni
sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative
e  contrattuali,  sia a livello di comparto che a livello decentrato.
Le  disposizioni  in  tema di preavviso e di indicazione della durata
non  si  applicano  nelle  vertenze relative alla difesa dei valori e
dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita'
e della sicurezza dei lavoratori.

                               Art. 2.
                     Servizi pubblici essenziali

   1.  Ai  sensi  degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146  come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000,
n.  83, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del
personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:
      a)assistenza sanitaria;
      b)igiene e sanita' pubblica;
      c)veterinaria;
      d)protezione civile;
      e)distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti
tecnologici;
      f)erogazione  di  assegni  e  di  indennita'  con  funzioni  di
sostentamento.
   2.  Nell'ambito  dei  servizi  essenziali  di  cui  al  comma 1 e'
garantita,  con  le  modalita'  di cui all'articolo 3, la continuita'
delle  seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto
dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

   A)ASSISTENZA SANITARIA
   A1)Assistenza d'urgenza:
      -pronto soccorso medico e chirurgico;
      -rianimazione, terapia intensiva;
      -unita' coronariche;
      -assistenza ai grandi ustionati;
      -emodialisi;
      -prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
      -medicina neonatale;
      -servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
      -servizio trasporto infermi.

   A2)Assistenza ordinaria:
      -servizi   di   area   chirurgica   per   l'emergenza,  terapia
sub-intensiva e attivita' di supporto ad esse relative;
      -unita' spinali;
      -prestazioni  terapeutiche  e  riabilitative  gia' in atto o da
avviare,   ove   non   dilazionabili   senza  danni  per  le  persone
interessate;
      -assistenza   a   persone   portatrici   di  handicap  mentali,
trattamenti sanitari obbligatori;
      -assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in
casa protetta;
      -nido e assistenza neonatale;
      -attivita'     farmaceutica    concernente    le    prestazioni
indispensabili.
   Alle  suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il
supporto  attivo  delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di
laboratorio,  ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro
espletamento.

   A3)    Attivita'   di   supporto   logistico,   organizzativo   ed
amministrativo:
      -servizio  di  portineria  sufficiente  a garantire l'accesso e
servizi  telefonici  essenziali  che,  in  relazione  alle tecnologie
utilizzate  nell'ente,  assicurino  la  comunicazione  all'interno ed
all'esterno dello stesso;
      -servizi   di   cucina:preparazione   delle   diete   speciali,
preparazione  con  menu  unificato degli altri pasti o, in subordine,
servizio  sostitutivo;distribuzione  del vitto e sua somministrazione
alle persone non autosufficienti;banche latte per i neonati;
   raccolta  e  allontanamento  dei  rifiuti  solidi  dai  luoghi  di
produzione;raccolta,   allontanamento   e   smaltimento  dei  rifiuti
speciali,  tossici,  nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e
secondo la legislazione vigente;
      -servizi  della  direzione  sanitaria  nei  cinque  giorni  che
precedono   le   consultazioni   elettorali   europee,   nazionali  e
amministrative, nonche' quelle referendarie.

   B)Igiene e sanita' pubblica :
      -referti,   denunce,   certificazioni   ed  attivita'  connesse
all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
      -controllo  per  la  prevenzione  dei  rischi  ambientali  e di
vigilanza,  nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette
prestazioni  sono  garantite  in  quegli  enti  ove  esse  siano gia'
assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
   C)Veterinaria :
      -vigilanza  e  controllo,  ove non dilazionabili, in presenza o
sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;
      -vigilanza  ed interventi urgenti in caso di malattie infettive
e di zoonosi;
      -controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai
fini della profilassi antirabbica;
      -ispezione  veterinaria  e macellazione d'urgenza degli animali
in pericolo di vita;
      -referti,  denunce,  certificazioni  ed attivita' connesse alla
emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.
   D)Protezione civile :
      -attivita'  previste nei piani di protezione civile da svolgere
con  personale  in  reperibilita', qualora previste in via ordinaria,
anche nei giorni festivi.
   E)Distribuzione  di  energia,  gestione e manutenzione di impianti
tecnologici :
      -attivita'   connesse   alla   funzionalita'   delle   centrali
termoidrauliche  e  degli  impianti  tecnologici  (luce,  acqua, gas,
servizi  sanitari,  informatici,  ecc.  )necessari per l'espletamento
della prestazioni sopra indicate;
      -interventi urgenti di manutenzione degli impianti.
   F)Erogazione   di   assegni   e  di  indennita'  con  funzioni  di
sostentamento :
      -attivita'    del    servizio   del   personale   limitatamente
all'erogazione  degli  emolumenti  retributivi  in  oggetto  ed  alla
compilazione  ed  al  controllo  delle distinte per il versamento dei
contributi  previdenziali  in  coincidenza  con le scadenze di legge;
tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia
proclamato  per  i  dipendenti dei servizi del personale per l'intera
giornata  lavorativa  e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni
mese.

                               Art. 3.
                      Contingenti di personale

   1. Ai fini di cui all'articolo 2, mediante regolamenti di servizio
aziendali,  adottati  sulla  base  di  appositi  protocolli  d'intesa
stipulati  in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e
le  organizzazioni  sindacali  rappresentative in quanto ammesse alle
trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001,
n.  165,  vengono  individuati,  per  le  diverse categorie e profili
professionali   addetti   ai   servizi  minimi  essenziali,  appositi
contingenti  di  personale  esonerato dallo sciopero per garantire la
continuita' delle relative prestazioni indispensabili.
   2.  I  protocolli  d'intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro
trenta  giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque
prima  dell'inizio  del  quadriennio  di  contrattazione integrativa,
individuano:
      a)   le   categorie  e  profili  professionali  che  formano  i
contingenti;
      b)  i  contingenti  di  personale,  suddivisi  per  categorie e
profili;
      c)  i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei
contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
   3.  In  conformita' ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione
generale  dell'azienda  ovvero  l'organo ad essa corrispondente negli
enti  del  comparto  secondo  i rispettivi ordinamenti -individua, in
occasione  di  ogni  sciopero,  di  norma con criteri di rotazione, i
nominativi  del personale incluso nei contingenti come sopra definiti
tenuti   all'erogazione   delle   prestazioni  necessarie  e  percio'
esonerato   dall'effettuazione  dello  sciopero.  I  nominativi  sono
comunicati   alle  organizzazioni  sindacali  locali  ed  ai  singoli
interessati,   entro   il   quinto   giorno  precedente  la  data  di
effettuazione  dello  sciopero.  il personale cosi' individuato ha il
diritto   di  esprimere,  entro  le  24  ore  dalla  ricezione  della
comunicazione,  la  volonta'  di  aderire  allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le
prestazioni   indispensabili   relative  alla  "Assistenza  sanitaria
d'urgenza  " di cui alla lettera A1 )dell'articolo 2, va mantenuto in
servizio  il  personale delle diverse categorie e profili normalmente
impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i
contingenti   di  personale  da  impiegare  nelle  altre  prestazioni
indispensabili,  va  fatto  riferimento  ai contingenti impiegati nei
giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in
tali giorni.
   4.  Sulla  base  dei  protocolli  di  intesa  del  comma  1,  sono
individuati  i  contingenti dei servizi essenziali di cui all'art. 2,
lett.  F)non  operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo
come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali
servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
   5.  Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla
base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi
minimi  essenziali e le prestazioni di cui all'articolo 2, attraverso
i   contingenti  gia'  individuati  dalla  precedente  contrattazione
decentrata.
   1. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui
al  comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le
procedure  di  conciliazione  presso  i  soggetti  competenti in sede
locale indicati nell'art. 5, comma 3, lett. c ).

                               Art. 4.
              Modalita' di effettuazione degli scioperi

   1.  Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano
azioni  di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono
tenute  a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un
preavviso  non  inferiore  a 10 giorni precisando, in particolare, la
durata  dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero
indetto  in  precedenza,  le  strutture e le rappresentanze sindacali
devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
   2.   La   proclamazione  degli  scioperi  relativi  alle  vertenze
nazionali  di  comparto  deve  essere  comunicata alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -Dipartimento  per  la Funzione Pubblica;la
proclamazione  di  scioperi relativi a vertenze regionali deve essere
comunicata all'Assessorato Regionale alla Sanita';le proclamazioni di
scioperi  nell'ambito  di  singole  aziende  ed  enti  devono  essere
comunicate  alle  amministrazioni  interessate.  Nei  casi  in cui lo
sciopero  incida  su servizi resi all'utenza, le aziende ed enti sono
tenute   a   trasmettere   agli   organi   di  stampa  ed  alle  reti
radiotelevisive  pubbliche e private di maggiore diffusione nell'area
interessata  dallo  sciopero  una  comunicazione  circa  i tempi e le
modalita'   dell'azione  di  sciopero.  Analoga  comunicazione  viene
effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca,
sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.
   3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture
sanitarie  e del carattere integrato della relativa organizzazione, i
tempi e la durata della azioni di sciopero sono cosi' articolati:
      a)il  primo  sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo'
superare,  anche  nelle strutture complesse ed organizzate per turni,
la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
      b)gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non
supereranno  le  48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere
previsti  a  ridosso  dei  giorni  festivi, la loro durata non potra'
comunque superare le 24 ore;
      c)gli  scioperi  della durata inferiore alla giornata di lavoro
si  svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla
fine  di  ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista
nell'unita' operativa di riferimento;
      d)le   organizzazioni   sindacali  garantiscono  che  eventuali
scioperi  riguardanti  singole  aree  professionali e/o organizzative
comunque   non   compromettano   le   prestazioni   individuate  come
indispensabili.  Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che
impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome. Sono
altresi'  escluse  forme  surrettizie  di sciopero quali le assemblee
permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
      e)in  caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che
di  altre  organizzazioni  sindacali, incidenti sullo stesso servizio
finale  e  sullo  stesso  bacino  di  utenza, l'intervallo minimo tra
l'effettuazione  di  un'azione  di  sciopero e la proclamazione della
successiva  e'  fissato  in  quarantotto  ore,  alle  quali  segue il
preavviso di cui al comma 1.
   4.  il  bacino  di  utenza  puo'  essere  nazionale,  regionale  e
aziendale.  La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono
sul  medesimo  bacino  di  utenza  e'  fornita,  nel caso di scioperi
nazionali,  dal  Dipartimento  della Funzione Pubblica e, negli altri
casi,  dalle  amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore
dalla  comunicazione  delle organizzazioni sindacali interessate allo
sciopero.
   5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
      -nel mese di agosto;
      -nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
      -nei  giorni  dal  giovedi'  antecedente  la Pasqua al martedi'
successivo.
   6.  Gli  scioperi  dichiarati  o  in  corso  di  effettuazione  si
intendono  immediatamente  sospesi in caso di avvenimenti eccezionali
di particolare gravita' o di calamita' naturali.

                               Art. 5.
           Procedure di raffreddamento e di conciliazione

   1.  Sono  confermate  le procedure di raffreddamento gia' previste
nel CCNL di area.
   2.  In  caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa
portare  alla  proclamazione  di  uno  sciopero, vengono espletate le
procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
   3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione
sono:
      a)in  caso  di  conflitto  sindacale  di  rilievo nazionale, il
Ministero del Lavoro;
      b)in  caso  di  conflitto  sindacale  di  rilievo regionale, il
Prefetto del Capoluogo di Regione;
      c)  in  caso  di  conflitto  sindacale  di  rilievo  locale, il
Prefetto del capoluogo di Provincia.
   4.  Nel  caso  di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro,
entro   un   termine   di  tre  giorni  lavorativi  decorrente  dalla
comunicazione  scritta  che  chiarisca le motivazioni e gli obiettivi
della  formale  proclamazione  dello  stato  di  agitazione  e  della
richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti
in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I
medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai
soggetti  pubblici  coinvolti  notizie  e  chiarimenti  per  la utile
conduzione del tentativo di conciliazione;il tentativo deve esaurirsi
entro  l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del
confronto,  decorso  il  quale  il  tentativo  si  considera comunque
espletato,  ai  fini  di  quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
   5. Con le stesse procedure e modalita' di cui al comma precedente,
nel  caso  di  controversie regionali e locali i soggetti di cui alle
lettere  b  )e  c)del  comma  2  provvedono  alla  convocazione delle
organizzazioni   sindacali   per   l'espletamento  del  tentativo  di
conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. il tentativo
deve   esaurirsi   entro   l'ulteriore   termine   di  cinque  giorni
dall'apertura del confronto.
   6.  Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di
cui  al  comma  3  non  abbiano  provveduto  a  convocare le parti in
controversia  entro  il  termine  stabilito  per la convocazione, che
decorre  dalla  comunicazione scritta della proclamazione dello stato
di agitazione.
   7.  Il  periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al
comma  4  ha  una  durata complessivamente non superiore a sei giorni
lavorativi    dalla    formale    proclamazione    dello   stato   di
agitazione;quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a
dieci giorni.
   8. Del tentativo di conciliazione di conciliazione di cui al comma
4  viene  redatto  verbale  che, sottoscritto dalle parti, e' inviato
alla  Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale
dovra'  contenere  l'espressa  dichiarazione di revoca dello stato di
agitazione  proclamato  che  non  costituisce  forma sleale di azione
sindacale  ai  sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come
modificata  dalla  legge  83/2000.  In  caso  di  esito negativo, nel
verbale  dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le
parti  si  riterranno  libere  di procedere secondo le consuete forme
sindacali  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  legislative e
contrattuali.
   9.   Le  revoche,  le  sospensioni  ed  i  rinvii  dello  sciopero
proclamato  non  costituiscono  forme  sleali  di  azione  sindacale,
qualora  avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge
146/1990,  come  modificata dalla legge 83/2000. Cio', anche nel caso
in  cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella posizione
di parte datoriale.
   10.  Fino  al  completo  esaurimento, in tutte le loro fasi, delle
procedure  sopra  individuate,  le parti non intraprendono iniziative
unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie
oggetto  della  controversia.  11.  In  caso  di proclamazione di una
seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e
da  parte  del  medesimo  soggetto,  e'  previsto un periodo di tempo
dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro
cui  non  sussiste  obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi
precedenti.  Tale termine e' fissato in 120 giorni, esclusi i periodi
di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.

                               Art. 6.
                              Sanzioni

   1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12
giugno  1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  di  quelle  contenute  nel
presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.