IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visti  gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
concernenti  le  assicurazioni  sociali obbligatorie per i lavoratori
italiani  operanti  all'esteroed  il  sistema di determinazione delle
relative  contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare
annualmente,  con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  di  concerto  con il Ministro del tesoro, con riferimento, e
comunque  in  misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali
di categoria raggruppati per settori omogenei;
  Visto  l'art.  48,  comma  8-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 36, comma 1, della legge
21  novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini
fiscali,  delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31
luglio  1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre  1987,  n.  398,  per la determinazione del reddito di lavoro
dipendente prestato all'estero;
  Considerato  che  l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio
1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987,  n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale Autorita'
concertante;
  Visti  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, nonche' il
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto
2001,  n.  317,  con  i quali rispettivamente sono stati istituiti il
Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero
del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica con il
Ministero  delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  in  luogo  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale;
  Visto  l'art.  4  della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente
modalita'  per  la  determinazione delle basi retributive al fine del
computo  dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori
italiani rimpatriati;
  Visto  l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai
fini   contributivi,   conferma   le   disposizioni   in  materia  di
retribuzioni  convenzionali  previste  per  determinate  categorie di
lavoratori;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  24  del  30  gennaio  2001,  relativo  alla
determinazione  delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo
di  paga in corso al 1 gennaio 2001 e fino a tutto il periodo di paga
in corso al 31 dicembre 2001;
  Esaminati  i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per
le   diverse   categorie,  raggruppati  per  settori  di  riscontrata
omogeneita';
  Ritenuta   la  necessita'  di  provvedere,  per  l'anno  2002  alla
determinazione delle retribuzioni in questione;
  Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi
dell'art.  14 della legge n. 341 del 1990, svoltasi il 26 novembre ed
il 3 dicembre 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Retribuzioni convenzionali
  A  decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2002 e fino
a  tutto  il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre 2002, le
retribuzioni  convenzionali  da  prendere  a  base per il calcolo dei
contributi  dovuti  per  le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani  operanti  all'estero  ai  sensi del decreto-legge 31 luglio
1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987,  n.  398,  nonche'  per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro  dipendente,  ai  sensi  dell'art.  48, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36,
com-ma 1,  della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella
misura  risultante,  per  ciascun  settore,  dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.