IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare   operazioni   di  indebitamento  nel  limite  annualmente
risultante   nel   quadro   generale   riassuntivo  del  bilancio  di
competenza,  anche  attraverso  l'emissione di certificati di credito
del  Tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute nel medesimo
articolo;
  Visto   l'art.   9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito,  nella  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  con cui si e'
stabilito,  fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e
delle  finanze  sono  determinate  ogni  caratteristica, condizione e
modalita'  di  emissione  dei titoli da emettere in lire, in ECU o in
altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 22
gennaio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a  3.205  milioni  di  euro  e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Visto  il proprio decreto in data 21 dicembre 2001, con il quale e'
stata  disposta  l'emissione delle prime due tranches dei certificati
di  credito  del  Tesoro al portatore, con godimento 1 gennaio 2002 e
scadenza 1 luglio 2009;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con
godimento  1  gennaio 2002 e scadenza 1 luglio 2009, fino all'importo
massimo  di  nominali  4.000  milioni  di  euro,  di  cui  al decreto
ministeriale  del  21  dicembre  2001, citato nelle premesse, recante
l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2001.