IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi  2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista l'istanza della societa' S.r.l. Ferroser, inoltrata presso la
competente  Direzione  generale  del  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche   sociali,   come  da  protocollo  della  stessa,  in  data
31 ottobre  2001,  relativa  al  periodo  dal  1  settembre  2001  al
31 dicembre  2001,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Visto il decreto direttoriale in data 9 ottobre 2000;
  Considerato  che  il  contratto di solidarieta cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori in data 5 settembre 2000 e
10 settembre  2001  stabilisce  per un periodo di 16 mesi, decorrente
dal  1  settembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
38  ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale
del  settore  industria  appalti  servizi  FF.SS. applicato, a 30 ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a 207 unita' su un organico complessivo di 217 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 2001 al 31 dicembre
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art  6,  comma  3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, con
sede in Bari, unita' di:
    Catanzaro, Lamezia Terme, per un massimo di 24 unita' lavorative;
    Cosenza, Paola, Sibari, per un massimo di 56 unita' lavorative;
    Crotone, per un massimo di 15 unita' lavorative;
    Reggio  Calabria,  per un massimo di 112 unita' lavorative, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  16  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori pari a 207 unita', su un organico complessivo
di 217 unita'.