IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina della attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente "Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante, "Istituzione del servizio civile nazionale"; Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cosi' come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, ed in particolare i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater; Visto l'art. 6 della legge n. 64/2001, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione - con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-quater, della legge n. 230/1998 - della consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4 della medesima legge n. 64/2001; Visto l'art. 9 della legge n. 230/1998 e, in particolare il comma 5, che attribuisce all'Ufficio nazionale per il servizio civile la determinazione annuale del contingente di servizio civile da svolgere all'estero; Visto l'art. 9 della legge n. 64/2001 che definisce le ipotesi e le modalita' di svolgimento del servizio civile all'estero; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2001, recante la determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche; Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante "Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero" e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998, recante "Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle universita' e della scuola"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64; Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, nel contingente dei giovani da avviare al servizio civile devono essere prioritariamente inclusi i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della legge n. 230 del 1998; Considerati i criteri di assegnazione degli obiettori previsti dall'art. 9, comma 3, della legge n. 230 del 1998 ed i vincoli territoriali di assegnazione, le indicazioni espresse dagli enti e dagli obiettori di coscienza e le disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della medesima legge n. 230/1998; Ravvisata la necessita' di avviare, sin dal periodo transitorio di cui all'art. 4 della legge n. 64 del 2001, i giovani ammessi a prestare il servizio civile su base volontaria, nei limiti del contingente previsto dall'art. 6 della medesima legge, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili; Su proposta del Ministro per i rapporti per il Parlamento; Decreta: Art. 1. Consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza 1. La consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza da avviare al servizio per l'anno 2002, tenuto conto oltretutto della stretta correlazione e della conseguente incidenza sui settori di impiego previsti dall'art. 8, comma 2, lett. b) della legge n. 230 del 1998, e' definita, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, in 65.500 unita', di cui fino ad un massimo di 500 unita' da impiegare all'estero. 2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da avviare al servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230/1998.