IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina della
attivita'  di  Governo  ed ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri";
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente
"Adeguamento  delle  norme  in  materia di ritardi, rinvii e dispense
relativi  al  servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662";
  Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)";
  Vista  la  legge  8  luglio  1998,  n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
  Vista  la  legge  6  marzo  2001,  n. 64, recante, "Istituzione del
servizio civile nazionale";
  Visto  l'art.  9  della  legge  8  luglio  1998, n. 230, cosi' come
integrato  dall'art.  2  del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,
convertito  in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999,
n. 424, ed in particolare i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
  Visto  l'art.  6  della legge n. 64/2001, che demanda al Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  la  determinazione  -  con  decreto da
adottarsi  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 2-quater,  della  legge n.
230/1998  -  della consistenza del contingente dei giovani ammessi al
servizio  civile,  nel  periodo  transitorio  di cui all'art. 4 della
medesima legge n. 64/2001;
  Visto  l'art.  9 della legge n. 230/1998 e, in particolare il comma
5,  che  attribuisce  all'Ufficio nazionale per il servizio civile la
determinazione annuale del contingente di servizio civile da svolgere
all'estero;
  Visto l'art. 9 della legge n. 64/2001 che definisce le ipotesi e le
modalita' di svolgimento del servizio civile all'estero;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10  agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2
ottobre  2001,  recante la determinazione del contingente dei giovani
ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
6 marzo  2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo
trattamento  giuridico  ed  economico  ed  al  connesso  programma di
verifiche;
  Visto  il  regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante "Indennita'
al  personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione
all'estero" e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  27 agosto 1998, recante "Adeguamento delle
diarie  di  missione  all'estero  del  personale  statale,  civile  e
militare, delle universita' e della scuola";
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto  2001,  con  il  quale  il  Ministro  per  i rapporti con il
Parlamento  e'  stato  delegato  ad esercitare i poteri attribuiti al
Presidente  del  Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.
230 e 6 marzo 2001, n. 64;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  6,  comma 1, della legge n.
64/2001,  nel  contingente  dei giovani da avviare al servizio civile
devono essere prioritariamente inclusi i giovani che hanno optato per
l'obiezione di coscienza ai sensi della legge n. 230 del 1998;
  Considerati  i  criteri  di  assegnazione  degli obiettori previsti
dall'art.  9,  comma  3,  della  legge  n.  230 del 1998 ed i vincoli
territoriali  di  assegnazione,  le indicazioni espresse dagli enti e
dagli  obiettori  di  coscienza  e  le disponibilita' finanziarie del
Fondo nazionale di cui all'art. 19 della medesima legge n. 230/1998;
  Ravvisata  la necessita' di avviare, sin dal periodo transitorio di
cui  all'art.  4  della  legge  n.  64  del 2001, i giovani ammessi a
prestare  il  servizio  civile  su  base  volontaria,  nei limiti del
contingente   previsto   dall'art.   6   della   medesima  legge,  in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili;
  Su proposta del Ministro per i rapporti per il Parlamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Consistenza massima numerica del contingente
                    degli obiettori di coscienza
  1.  La consistenza massima numerica del contingente degli obiettori
di  coscienza  da  avviare  al servizio per l'anno 2002, tenuto conto
oltretutto  della  stretta correlazione e della conseguente incidenza
sui  settori di impiego previsti dall'art. 8, comma 2, lett. b) della
legge n. 230 del 1998, e' definita, in relazione a ciascun periodo di
avvio al servizio, in 65.500 unita', di cui fino ad un massimo di 500
unita' da impiegare all'estero.
  2.  Al  fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da
avviare  al  servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1,
l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per
la  concessione  della  dispensa  e per l'invio in licenza illimitata
senza   assegni   in   attesa   di  congedo  (di  seguito  denominata
L.I.S.A.A.C.)  nei  confronti  degli  obiettori  che si trovino nelle
condizioni  di  cui  alle  lettere a), b), c) e d) dell'art. 9, comma
2-bis, della legge n. 230/1998.