IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 399, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2000, atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 12, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, per un totale complessivo di 931 unita'; Visto il decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, con il quale sono state rideterminate, tra l'altro, le dotazioni organiche del tribunale amministrativo di Trento e della sezione autonoma di Bolzano; Vista la proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Stato con nota n. 3188/T.E. in data 21 novembre 2001, con la quale e' stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 2 del sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 399, al fine di attribuire i diversi profili professionali ai contingenti di personale appartenente a ciascuna delle posizioni economiche delle aree funzionali del Consiglio di Stato, cosi' come definite nella tabella A, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 399, nonche' di ripartire tali contingenti e quelli del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, nelle strutture centrale e periferiche in cui si articola l'Amministrazione; Considerato che l'operazione di attribuzione dei profili professionali al personale appartenente alle posizioni economiche delle aree A, B e C, nonche' la ripartizione come sopra prospettata dal Consiglio di Stato, non comporta alcun onere aggiuntivo per spese di personale; Visto l'art. 13, quinto comma del C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999; Visto l'art. 7 del contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 18 settembre 2000, relativo all'individuazione dei profili professionali, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del predetto C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri; Visto il parere favorevole espresso con foglio n. ACG/33FUPUB/7954 del 12 dicembre 2001, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Stato con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto richiesto dall'art. 6, comma 2, u.p. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2 del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 399; Preso atto che sono state consultate, dall'amministrazione proponente, le organizzazioni sindacali rappresentative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni; Decreta: 1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sono ripartite, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi decentrate dell'Amministrazione e conseguentemente all'attribuzione dei diversi profili professionali, secondo l'allegata tabella A, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 399, e che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Restano invariate le dotazioni organiche del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 27 dicembre 2001 p. Il Presidente: Frattini Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2002 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 271