IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000,
n.  399,  registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2000, atti di
Governo,  registro  n.  123,  foglio  n.  12, con il quale sono state
rideterminate  le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e
delle  aree  funzionali del personale amministrativo del Consiglio di
Stato  e  dei  tribunali  amministrativi  regionali,  per  un  totale
complessivo di 931 unita';
  Visto  il decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, recante norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale per la regione Trentino Alto
Adige,  che  modifica  il  decreto  del Presidente della Repubblica 6
aprile   1984,   n.  426,  concernente  l'istituzione  del  tribunale
regionale  di  giustizia  amministrativa  di  Trento  e della sezione
autonoma  di  Bolzano,  con  il  quale  sono state rideterminate, tra
l'altro,  le  dotazioni  organiche  del  tribunale  amministrativo di
Trento e della sezione autonoma di Bolzano;
  Vista  la  proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Stato
con nota n. 3188/T.E. in data 21 novembre 2001, con la quale e' stata
rappresentata  l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 2 del sopra
menzionato  decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000,
n.  399,  al  fine  di  attribuire i diversi profili professionali ai
contingenti  di  personale  appartenente  a  ciascuna delle posizioni
economiche  delle  aree funzionali del Consiglio di Stato, cosi' come
definite  nella  tabella A, allegata al citato decreto del Presidente
della  Repubblica 15 novembre 2000, n. 399, nonche' di ripartire tali
contingenti  e  quelli  del  personale  appartenente  alle qualifiche
dirigenziali,  nelle  strutture  centrale  e  periferiche  in  cui si
articola l'Amministrazione;
  Considerato   che   l'operazione   di   attribuzione   dei  profili
professionali  al  personale  appartenente  alle posizioni economiche
delle  aree  A, B e C, nonche' la ripartizione come sopra prospettata
dal Consiglio di Stato, non comporta alcun onere aggiuntivo per spese
di personale;
  Visto  l'art.  13,  quinto  comma  del  C.C.N.L.  del  comparto del
personale  dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999
e  pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 25 febbraio 1999;
  Visto   l'art.   7   del   contratto   collettivo   integrativo  di
amministrazione,  stipulato  in  data  18  settembre  2000,  relativo
all'individuazione  dei profili professionali, ai sensi dell'art. 13,
comma 5 del predetto C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri;
  Visto  il parere favorevole espresso con foglio n. ACG/33FUPUB/7954
del  12 dicembre 2001, dal Ministero dell'economia e delle finanze in
ordine  alla proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Stato
con  la  sopra  citata  nota, ai fini del raggiungimento del concerto
richiesto dall'art. 6, comma 2, u.p. del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  previsto dall'art. 2 del piu' volte citato decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 399;
  Preso   atto   che   sono  state  consultate,  dall'amministrazione
proponente, le organizzazioni sindacali rappresentative;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001,  con  il  quale  il  Ministro per la funzione pubblica e per il
coordinamento  dei  servizi  di  informazione  e  sicurezza  e' stato
delegato  ad  esercitare  le  funzioni  attribuite  al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  lavoro  pubblico,  nonche'
l'organizzazione,  il  riordino  ed  il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
                              Decreta:
  1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree
funzionali,  delle  posizioni  economiche e dei profili professionali
del  personale  amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi  regionali,  sono ripartite, con riferimento alla sede
centrale    ed    alle   sedi   decentrate   dell'Amministrazione   e
conseguentemente  all'attribuzione dei diversi profili professionali,
secondo  l'allegata  tabella A, che sostituisce la tabella A allegata
al  decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 399,
e che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.   Restano   invariate   le  dotazioni  organiche  del  tribunale
amministrativo  regionale  di  Trento  e  della  sezione  autonoma di
Bolzano, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20
aprile 1999, n. 161.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
    Roma, 27 dicembre 2001
                                           p. Il Presidente: Frattini
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2002
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 1, foglio n. 271