IL DIRETTORE GENERALE
                 della sanita' pubblica veterinaria
                  degli alimenti e della nutrizione

  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  119,  come
modificato  dal  decreto  legislativo  24  febbraio 1997,  n.  47, in
particolare le disposizioni contenute nel capo V;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visti  i  decreti  con i quali e' stata autorizzata l'immissione in
commercio   della   specialita'   medicinale   per   uso  veterinario
"Reuflogin"  (diclofenac)  antinfiammatorio  iniettabile a nome della
societa' Fatro S.p.a. di Ozzano Emilia (Bologna);
  Vista  la  nota  del  Comitato  per  i medicinali veterinari (CVMP)
187/00   FINAL  adottata  il  10  gennaio  2001,  nella  quale  viene
esplicitato   il   divieto  di  utilizzo  dei  medicinali  veterinari
destinati  ad  animali riproduttori di alimenti per l'uomo contenenti
sostanze  per  le  quali e' stato possibile l'inclusione in uno degli
allegati al regolamento 2377/90/CE;
  Considerato  che  il  principio  attivo  diclofenac  contenuto  nel
medicinale   in   questione   presenta  le  caratteristiche  suddette
individuate  dal  CVMP  e  che  pertanto e' necessario procedere alla
sospensione dal commercio della specialita' medicinale "Reuflogin" in
tutte le sue presentazioni e confezioni;
Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  all'immissione  in  commercio della sottoelencata
specialita'  medicinale  per  uso  veterinario, di cui e' titolare la
societa' Fatro S.p.a. di Ozzano Emilia
(Bologna) e' sospesa ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n.  119,  e  successive integrazioni e modificazioni:
specialita'   medicinale  per  uso  veterinario  REUFLOGIN  soluzione
iniettabile in tutte le confezioni.