IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento per l'ordinamento sanitario,
             la ricerca e l'organizzazione del Ministero
              - Direzione generale delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie
  Vista la domanda con la quale la sig.ra Corlade Gabriela ha chiesto
il   riconoscimento   del   titolo  di  asistent  medical  generalist
conseguito   in  Romania  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizioni dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce la modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguenti  in  un  Paese non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo  identico ad altri per i quali si e' gia' provveduto nelle
precedenti   Conferenze   dei   servizi,   possono  applicarsi  nella
fattispecie  le  disposizioni  contenute nel comma 8 dell'art. 12 del
decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art.
14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di asistent medical generalist conseguito nell'anno
1994  presso  la  Scuola  postliceale sanitaria di Bucarest (Romania)
dalla  sig.ra  Corlade  Gabriela  nata  a Bacau (Romania) il giorno 4
giugno  1972  e'  riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di infermiere.
  2.  La  sig.ra  Corlade  Gabriela  e'  autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente,  la professione di infermiere,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, per il periodo di validita'
ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 gennaio 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola