IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto  l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  il decreto ministeriale datato 24 agosto 2000, n. 28750, con
il  quale  e' stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo
comma,  legge  n.  416/1981,  della  ditta  S.p.a.  L'Unita' editrice
multimediale, per il periodo 28 luglio 2000 al 27 luglio 2002 ai fini
anche  della  concessione del trattamento di pensionamento anticipato
per   complessivi   ventisei  lavoratori  poligrafici  e  giornalisti
dell'unita' di Roma e Milano;
  Visti  i  decreti  direttoriali datati 16 ottobre 2000, n. 28985, e
3 aprile  2001, n. 29772, con i quali e' stato concesso, tra l'altro,
il  trattamento  di  pensionamento  anticipato per complessivi cinque
giornalisti  professionisti dell'unita' di Roma e quattro dell'unita'
di Milano per il periodo 28 luglio 2000-27 luglio 2001;
  Vista  l'istanza di proroga per il periodo 28 luglio 2001-27 luglio
2002  con  la  quale  l'azienda chiede la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per cinquantotto giornalisti;
  Viste  le  note  del 14 novembre 2001 e del 26 novembre 2001 con le
quali   l'azienda   comunica,   che   il   numero   dei   giornalisti
professionisti  che  matureranno  i requisiti per il prepensionamento
nel  periodo 28 luglio 2001-27 luglio 2002 sono cinque dell'unita' di
Roma  e'  quattro  dell'unita'  di  Milano,  gli stessi che non hanno
utilizzato il prepensionamento nei dodici mesi precedenti;
  Ritenuto,  pertanto,  di concedere il trattamento CIGS in favore di
cinquantotto  giornalisti professionisti per il periodo dal 28 luglio
2001  al 27 luglio 2002, nonche' di concedere per il medesimo periodo
il  trattamento  di  pensionamento  anticipato  per  nove giornalisti
professionisti,    dipendenti    dalla   S.p.a.   L'Unita'   editrice
multimediale  di Roma, cinque dell'unita' di Roma e quattro di quella
di Milano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per   le   motivazioni   in   premessa  esplicitate  ed  a  seguito
dell'accertamento  delle  condizioni  di crisi aziendale, intervenuto
con  il  decreto  ministeriale  del  24 agosto  2000,  n.  28750,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  nonche'  la possibilita' di beneficiare del
trattamento  di  pensionamento  anticipato, in favore dei giornalisti
professionisti,    dipendenti    dalla   S.p.a.   L'Unita'   editrice
multimediale  di Roma: unita' di Roma, per un massimo di quarantanove
unita' lavorative in CIGS (cinque prepensionabili); unita' di Milano,
per   un   massimo   di  nove  unita'  lavorative  in  CIGS  (quattro
prepensionabili);  per  il  periodo  dal  28 luglio 2001 al 27 luglio
2002.