IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675; Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Visto il decreto ministeriale datato 24 agosto 2000, n. 28750, con il quale e' stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. L'Unita' editrice multimediale, per il periodo 28 luglio 2000 al 27 luglio 2002 ai fini anche della concessione del trattamento di pensionamento anticipato per complessivi ventisei lavoratori poligrafici e giornalisti dell'unita' di Roma e Milano; Visti i decreti direttoriali datati 16 ottobre 2000, n. 28985, e 3 aprile 2001, n. 29772, con i quali e' stato concesso, tra l'altro, il trattamento di pensionamento anticipato per complessivi cinque giornalisti professionisti dell'unita' di Roma e quattro dell'unita' di Milano per il periodo 28 luglio 2000-27 luglio 2001; Vista l'istanza di proroga per il periodo 28 luglio 2001-27 luglio 2002 con la quale l'azienda chiede la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per cinquantotto giornalisti; Viste le note del 14 novembre 2001 e del 26 novembre 2001 con le quali l'azienda comunica, che il numero dei giornalisti professionisti che matureranno i requisiti per il prepensionamento nel periodo 28 luglio 2001-27 luglio 2002 sono cinque dell'unita' di Roma e' quattro dell'unita' di Milano, gli stessi che non hanno utilizzato il prepensionamento nei dodici mesi precedenti; Ritenuto, pertanto, di concedere il trattamento CIGS in favore di cinquantotto giornalisti professionisti per il periodo dal 28 luglio 2001 al 27 luglio 2002, nonche' di concedere per il medesimo periodo il trattamento di pensionamento anticipato per nove giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. L'Unita' editrice multimediale di Roma, cinque dell'unita' di Roma e quattro di quella di Milano; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 agosto 2000, n. 28750, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. L'Unita' editrice multimediale di Roma: unita' di Roma, per un massimo di quarantanove unita' lavorative in CIGS (cinque prepensionabili); unita' di Milano, per un massimo di nove unita' lavorative in CIGS (quattro prepensionabili); per il periodo dal 28 luglio 2001 al 27 luglio 2002.