IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed in particolare l'art. 49 che, ai commi 2 e seguenti, autorizza l'alienazione di materiali e mezzi della Difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, rinviando per la relativa attuazione ad un decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze); Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed in particolare l'art. 1, comma 3, che consente all'amministrazione della difesa di permutare o vendere mezzi e materiali obsoleti, ma non ancora fuori uso, al fine del contenimento dei costi per l'ammodernamento; Tenuto conto che, con l'entrata in vigore della legge 14 novembre 2000, n. 331, e' in atto un processo di ridimensionamento e riqualificazione dello strumento militare con conseguente ammodernamento dei mezzi; Considerato che il nuovo modello organizzativo dello strumento militare ha creato l'attuale eccedenza di materiali e mezzi non piu' in linea con le effettive esigenze delle Forze armate; Considerata l'esigenza di eliminare i costi gestionali d'immagazzinamento e manutenzione dei mezzi e materiali esuberanti; Decreta: Art. 1. 1. I materiali ed i mezzi che l'amministrazione della Difesa puo' alienare, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono ricompresi nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le modificazioni all'elenco di cui all'allegato A sono effettuate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il Capo di Stato maggiore della Difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, determina nell'ambito dell'elenco di cui all'allegato A, i mezzi ed i materiali esuberanti o, comunque non piu' rispondenti alle esigenze della Difesa e stabilisce, per ciascuna tipologia, le quantita' da alienare. La determinazione quantitativa del Capo di Stato maggiore della Difesa tiene luogo della dichiarazione di fuori uso per qualsiasi causa e di ogni atto o procedimento propedeutico o successivo ad essa connesso. 4. All'alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al comma 1, provvedono le direzioni generali competenti per materia, nel rispetto, per i materiali d'armamento, della legge 9 luglio 1990, n. 185. Per il triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'alienazione dei mezzi e dei materiali non d'armamento puo' essere effettuata anche dagli organi logistici di vertice di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri per far fronte alla particolare situazione di riduzione degli organici complessivi delle Forze armate disposta dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. 5. Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto od in via di definizione, le direzioni generali ovvero gli organi logistici di vertice delle Forze armate od il Comando generale dell'Arma dei carabinieri verificano la possibilita' di alienare il materiale secondo le procedure indicate all'art. 49, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sulla base di prezzi concordati, considerando lo stato di usura dei mezzi e materiali medesimi e delle risorse necessarie per rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze operative. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto dall'amministrazione della Difesa in relazione a contratti da stipulare ovvero, ove possibile, a contratti gia' stipulati con le imprese acquirenti. 6. Salvo il caso di cui al comma 5, ai fini del contenimento della spesa relativa al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo delle Forze armate, i proventi derivanti dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato. 7. In deroga alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato, i mezzi ed i materiali possono essere alienati mediante licitazione privata nello stato in cui si trovano o previa rottamazione. Nell'ipotesi in cui due gare successive siano andate deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che se fossero esperite andrebbero deserte o nell'ipotesi in cui l'amministrazione applichi la procedura di cui al comma 5, le alienazioni sono effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa. 8. L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte ed in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso. L'acquirente e' tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati. Qualora l'alienazione consista nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non d'armamento, deve essere prioritariamente accordata, da parte degli organi logistici di vertice delle Forze armate e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ad organismi di protezione civile, di volontariato e ad altre amministrazioni pubbliche, che ne abbiano fatta esplicita richiesta. In caso di infruttuosita' delle trattative, allo sgombero del materiale provvede l'amministrazione imputandone la spesa alla pertinente unita' previsionale di base. 9. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore dello stesso, siano gia' stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti esperimenti di vendita che si siano conclusi infruttuosamente. 10. I mezzi ed i materiali di cui al comma 1, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, qualora ne risultasse non conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere alienati nelle localita' in cui si trovano, su disposizione degli ispettorati/comandi logistici di Forza armata. A seguito di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti materiali possono essere ceduti a titolo gratuito a Forze armate estere, ad autorita' locali, ad organizzazioni internazionali non governative o ad organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti.