IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia
di  tutela  delle  minoranze linguistiche storiche, ed in particolare
gli articoli 9 e 15;
  Visto   il  regolamento  di  attuazione  della  predetta  legge  n.
482/1999,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica in
data 2 maggio 2001, n. 345;
  Visto  in  particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento,
che  dispone  l'emanazione  da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  con cadenza annuale, di un decreto relativo ai criteri per
la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge,
e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto;
  Rilevate  la necessita' e l'urgenza, nella fase di prima attuazione
della legge, di procedere alla immediata emanazione di detto decreto,
dovendosi  procedere  per il corrente anno 2001 alla ripartizione dei
predetti fondi;
  Visto il parere espresso in data 8 maggio 2001 dal Comitato tecnico
consultivo  per  la  tutela  delle  minoranze  linguistiche storiche,
istituito  con  decreto del Ministro per gli affari regionali in data
17 marzo 2000;
  Sentita  in  data  25  ottobre  2001 la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Ambito territoriale dei progetti
  1.  I  fondi relativi all'esercizio finanziario 2001 previsti dagli
articoli  9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati
sulla  base  di  progetti  elaborati  e  presentati  dalle  pubbliche
amministrazioni.
  2.  I  progetti  di  cui  al  comma  1 devono riferirsi a minoranze
linguistiche  ammesse  a  tutela, per le quali i consigli provinciali
abbiano deliberato la delimitazione territoriale prevista dall'art. 3
della  legge,  salvo  che,  per  le  regioni a statuto speciale, tale
delimitazione   territoriale   sia   stata  effettuata  da  norme  di
attuazione  dei  rispettivi  statuti  di  autonomia,  ovvero da leggi
regionali emanate in base a previsioni di norme costituzionali.
  3.  Alla  elaborazione  dei  progetti  di  cui  al  comma 1 possono
concorrere  anche  gli  organismi  di  coordinamento  e  di proposta,
riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge.