IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15; Visto il regolamento di attuazione della predetta legge n. 482/1999, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345; Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cadenza annuale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto; Rilevate la necessita' e l'urgenza, nella fase di prima attuazione della legge, di procedere alla immediata emanazione di detto decreto, dovendosi procedere per il corrente anno 2001 alla ripartizione dei predetti fondi; Visto il parere espresso in data 8 maggio 2001 dal Comitato tecnico consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000; Sentita in data 25 ottobre 2001 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1. Ambito territoriale dei progetti 1. I fondi relativi all'esercizio finanziario 2001 previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni. 2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale prevista dall'art. 3 della legge, salvo che, per le regioni a statuto speciale, tale delimitazione territoriale sia stata effettuata da norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia, ovvero da leggi regionali emanate in base a previsioni di norme costituzionali. 3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge.