IL DIRIGENTE
             del Dipartimento della tutela della salute
         pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali
        - Direzione generale della prevenzione - Ufficio XIII
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
sanitaria  locale n. 4 dell'Aquila, in data 18 giugno 2001, intesa ad
ottenere   l'autorizzazione   all'espletamento   delle  attivita'  di
trapianto di rene tra persone viventi, presso il presidio ospedaliero
"S. Salvatore" di Coppito;
  Sentito  il  parere  della  sezione  II  del Consiglio superiore di
sanita' che in data 12 dicembre 2001, si e' espresso favorevolmente;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  9 ottobre 2000, con il quale
l'azienda  sanitaria  locale n. 4 dell'Aquila e' stata autorizzata ad
espletare  le  attivita'  di trapianto di rene da cadavere, presso il
presidio ospedaliero "S. Salvatore" di Coppito;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del
rene tra persone viventi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  sanitaria  locale  n.  4  dell'Aquila, e' autorizzata ad
espletare attivita' di trapianto di rene tra persone viventi.