IL DIRIGENTE del Dipartimento della tutela della salute pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della prevenzione - Ufficio XIII Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale n. 4 dell'Aquila, in data 18 giugno 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene tra persone viventi, presso il presidio ospedaliero "S. Salvatore" di Coppito; Sentito il parere della sezione II del Consiglio superiore di sanita' che in data 12 dicembre 2001, si e' espresso favorevolmente; Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2000, con il quale l'azienda sanitaria locale n. 4 dell'Aquila e' stata autorizzata ad espletare le attivita' di trapianto di rene da cadavere, presso il presidio ospedaliero "S. Salvatore" di Coppito; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione; Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi; Decreta: Art. 1. L'azienda sanitaria locale n. 4 dell'Aquila, e' autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di rene tra persone viventi.