IL DIRIGENTE
             dell'ufficio autorizzazioni alla produzione
            - revoche - import-export - sistema d'allerta
            - della Direzione generale della valutazione
               dei medicinali e della farmacovigilanza
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18  febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8  marzo  2000,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Visto  il  decreto  dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile
2001,  concernente  la sospensione dell'autorizzazione all'immissione
in   commercio  -  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  1,  del  decreto
legislativo  29 maggio  1991,  n.  178  e  successive  integrazioni e
modificazioni - di alcune specialita' medicinali, tra le quali quella
indicata nella parte dispositiva del presente decreto;
  Vista  la  domanda  della  ditta  Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco  A.C.R.A.F.  S.p.a.,  titolare  della  specialita',  che ha
chiesto    la    revoca    della    sospensione   dell'autorizzazione
all'immissione   in   commercio   disposta   con  il  citato  decreto
dirigenziale  del  12  aprile  2001,  limitatamente  alla specialita'
medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;
  Constatato  che  per la specialita' medicinale indicata nella parte
dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ha  provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocato con
decorrenza  immediata  -  limitatamente  alla  specialita' medicinale
sottoelencata  -  il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D1 del 12
aprile 2001:
    "Tantum  Verde  P" 30 pastiglie 3 mg, A.I.C. n. 028494 045, ditta
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta
interessata.
    Roma, 31 gennaio 2002
                                                Il dirigente: Guarino