IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni;
  Viste  le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento
di  attuazione  e  di  esecuzione  del  nuovo  codice  della  strada,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 dicembre 2001, con il quale sono
state  emanate  ai  prefetti  le  direttive  ed  il calendario per le
limitazioni  alla  circolazione stradale fuori dai centri abitati per
l'anno 2002;
  Considerato  che, successivamente alla pubblicazione del richiamato
decreto  5 dicembre  2001,  sono state richieste da alcune prefetture
puntualizzazioni  e  precisazioni  sulla  corretta interpretazione di
alcune delle disposizioni in esso contenute;
  Ritenuta  la  opportunita'  e  necessita'  di  fornire le richieste
puntualizzazioni  e  precisazioni  anche  al  fine di una corretta ed
uniforme   applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale 5 dicembre 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  decreto  ministeriale  5 dicembre  2001,  inerente  direttive e
calendario  per  la  limitazione alla circolazione stradale fuori dai
centri   abitati   per   l'anno  2002,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'art.  1,  comma  1,  lettera i), e' aggiunto di seguito il
periodo:  "per la provincia di Udine il divieto si applica per i soli
veicoli diretti in Austria";
    b) all'art.  3,  comma  2,  e'  aggiunto  di  seguito il seguente
periodo:  "Il  divieto non trova applicazione per i veicoli di cui al
presente  comma  che circolano scarichi, unicamente nel caso che tale
circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclo lavorativo che
comprenda  la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della
stessa  giornata,  purche' muniti di idonea documentazione attestante
rispettivamente  il  motivo, l'origine e la destinazione del viaggio,
ovvero sia rilasciata dal conducente una dichiarazione sostitutiva ai
sensi  dell'art.  48  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, contenente le stesse attestazioni";
    c)  all'art.  8,  comma  1,  l'ultimo  periodo  e' sostituito dal
seguente:   "tali   integrazioni  non  si  applicano  per  i  veicoli
eccezionali   "mezzi  d'opera  che  circolano  nei  limiti  di  massa
complessiva  a pieno carico entro i limiti di massa fissati dall'art.
10, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".