IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12,
che  prevede  la  determinazione dei criteri e delle modalita' per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di documentazione amministrativa emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1998, n. 448, concernente misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'art. 45, comma 3;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in
particolare l'art. 27, comma 10;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in
particolare l'art. 145, commi 18 e 19;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in
particolare l'art. 52, comma 18;
  Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254 del 28 ottobre 1999, concernente:
"Regolamento  per la concessione alle emittenti televisive locali dei
benefici  previsti  dall'art.  45,  della  legge 23 dicembre 1998, n.
448";
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   20   marzo   2001,  n.  66,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  il differimento di termini in materia di
trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi";
  Considerato  che  ai  sensi  del  predetto decreto-legge 23 gennaio
2001,  n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, ai soggetti che non ottengono la concessione, autorizzati alla
prosecuzione   dell'esercizio   dell'attivita'   di   radiodiffusione
televisiva  in  ambito  locale, si applicano i diritti e gli obblighi
dei concessionari;
  Visto   il   decreto-legge   12   giugno   2001,  n.  217,  recante
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo",  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  domanda  per  ottenere  i benefici previsti dall'art. 1 del
decreto   ministeriale   21  settembre  1999,  n.  378,  concernente:
"Regolamento  per la concessione alle emittenti televisive locali dei
benefici  previsti  dall'art.  45,  della  legge 23 dicembre 1998, n.
448",   di  seguito  indicato  come  "Regolamento",  a  favore  delle
emittenti   televisive  locali  titolari  di  concessione  ovvero  di
autorizzazione   rilasciata   ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1,  del
decreto-legge  23  gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  marzo  2001, n. 66, deve essere inviata, in duplice
copia,   di   cui   l'originale   debitamente  documentato,  a  mezzo
raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dello stesso decreto, al comitato regionale per le
comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale
per  i  servizi  radiotelevisivi,  competente per territorio. La data
apposta  sulla  raccomandata  dall'ufficio postale accettante fa fede
della tempestivita' dell'invio. Ciascuna emittente puo' presentare la
domanda  per  il  bacino  televisivo  nel  quale  e'  ubicata la sede
operativa  principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali
la   medesima   emittente,   ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  del
regolamento,  raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per
cento  di  quella residente nel territorio della regione irradiata. A
tale   ultimo  fine  l'emittente  deve  dichiarare  i  capoluoghi  di
provincia,  le  province,  i comuni serviti all'interno della regione
oggetto della concessione, specificando, altresi', se la copertura e'
totale  o  parziale  e,  in quest'ultimo caso, indicando le aree, del
capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.
  2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare
il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei benefici o,
nei  casi  consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, deve contenere:
    a) l'indicazione  degli  elementi atti ad individuare l'emittente
richiedente  con  gli  estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio
rilasciato  ai  sensi  del  decreto-legge  20  gennaio  2001,  n.  5,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, del
numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;
    b) gli  elementi  previsti  dall'art.  4  del  regolamento che si
intendono  sottoporre  a  valutazione;  tali  elementi possono essere
comprovati mediante dichiarazione sostitutiva;
    c) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi
d'informazione  contabile previsti dalla normativa vigente in materia
di attivita' radiodiffusiva;
    d) la  dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per
l'anno  2001  alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27
agosto  1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre  1993,  n.  422;  l'adozione  del  provvedimento  formale  di
ammissione,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre  1996,  n.  680,  alle provvidenze costituisce in ogni caso
condizione  per  l'erogazione  della  totalita' del contributo, salvo
quanto previsto dal successivo comma 6;
    e) la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art. 2 del
regolamento,  con il versamento dei contributi previdenziali e di non
essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare;
    f) la  dichiarazione  di  essere  in  regola con il pagamento del
canone  di concessione; a tal fine devono essere indicati gli estremi
delle  dilazioni  di  pagamento richieste ai sensi dell'art. 3, comma
5-sexies,   del   decreto-legge  30  gennaio  1999,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29 marzo 1999, n. 78, e delle eventuali
controversie  giurisdizionali  in corso, specificando l'oggetto e gli
eventuali  provvedimenti  giurisdizionali  gia' adottati; ove non sia
ancora  pervenuta  la  richiesta da parte dell'amministrazione per il
pagamento del canone relativo agli anni 1998 e 1999, la dichiarazione
avra'  ad oggetto il regolare pagamento dei canoni fino all'anno 1997
compreso,  nonche'  del canone per gli anni 2000 e 2001, ai sensi del
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000;
    g) l'indicazione  dell'ammontare  delle  sovvenzioni, previste da
normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di
cui l'emittente abbia gia' beneficiato;
    h) la  specifica indicazione della media dei fatturati realizzati
nel  triennio  1999-2001.  Nel  caso in cui l'emittente operi in piu'
bacini  di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei
fatturati riferibile a ciascun bacino di utenza.
  3.  La  domanda  presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una
attivita',  anche non televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare
un  regime  di  separazione  contabile  e deve contenere lo schema di
bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.
  4.  Ai  fini  della  ripartizione tra i vari bacini di utenza dello
stanziamento  annuo  di  cui  all'art.  45,  comma  3, della legge 23
dicembre  1998, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della
legge  23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 145, comma 18, della legge
23  dicembre  2000,  n.  388,  e  dall'art.  52, comma 18 della legge
28 dicembre  2001, n. 448, il comitato regionale per le comunicazioni
ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi,  deve  trasmettere al Ministero delle comunicazioni,
direzione  generale per le concessioni e le autorizzazioni, non oltre
quindici   giorni   dalla   scadenza   del   termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda
copia della domanda presentata da ciascuna emittente.
  5.  Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente bando
i  comitati  regionali  per  le  comunicazioni  ovvero, se non ancora
costituiti,  i  comitati  regionali  per  i  servizi radiotelevisivi,
provvedono, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, previo accertamento
della   sussistenza  dei  requisiti  per  ottenere  i  contributi,  a
predisporre  le  relative  graduatorie  e a comunicarle, entro trenta
giorni,  al Ministero delle comunicazioni che provvede all'erogazione
del  contributo,  nei  limiti  dello  stanziamento relativo a ciascun
ambito  regionale,  fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1,
lettere b), c) e d) del regolamento.
  6.   In   caso  di  ritardi  procedurali,  alle  singole  emittenti
risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del precedente comma e'
erogato,  entro  il  termine del 30 settembre 2002, un acconto, salvo
conguaglio,  pari  al novanta per cento del totale al quale avrebbero
diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2002.
  Il  presente  atto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2001
                                                Il Ministro: Gasparri