Con  provvedimento  n. 2040 dell'11 febbraio 2002, l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo   1995,  n.  174  e  dell'art.  40,  comma  4,  del  decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  175,  il  nuovo testo dello statuto
sociale  della  Unionvita  S.p.a.,  con le modifiche deliberate dalle
assemblee   straordinarie   degli  azionisti  del  26 aprile  2001  e
dell'11 dicembre  2001,  relative ai seguenti articoli: art. 7 (Nuova
determinazione  del  capitale sociale in euro 9.270.000, diviso in n.
9.000  azioni  da euro 1.030 ciascuna; riduzione del capitale sociale
da  L. 18.000.000.000 a L. 17.949.222.900 a seguito della conversione
in  euro,  con  approssimazione  per  difetto,  del  valore  unitario
nominale  delle  9.000  azioni ed attribuzione a riserva legale della
somma  di  L.  50.777.100.  Conseguente  nuova  misura della parte di
capitale  destinata  all'adempimento delle obbligazioni relative alla
gestione  vita pari a euro 6.695.000 (in luogo del precedente importo
di   L.   13.000.000.000)   e   della  parte  di  capitale  destinata
all'adempimento  delle obbligazioni relative alla gestione danni pari
a    euro   2.575.000   (in   luogo   del   precedente   importo   di
L. 5.000.000.000).  Soppressione  dell'ultimo comma relativo al fondo
di  organizzazione;  art.  13  (Modifica  dei termini di convocazione
dell'assemblea  ordinaria  ai  fini  dell'approvazione  del bilancio:
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si
riferisce  e  previsione del diritto di proroga al 30 giugno, qualora
particolari  esigenze  lo  richiedano  ovvero qualora la societa' sia
autorizzata  anche  all'attivita'  riassicurativa  e  la  eserciti in
maniera rilevante: modalita' e condizioni); art. 21 (Introduzione del
potere  di convocazione del Consiglio di amministrazione da parte del
Collegio  sindacale  e  della  possibilita' di tenere le adunanze del
Consiglio  di  amministrazione  in  teleconferenza e videoconferenza:
condizioni  e modalita); art. 26 (Introduzione della nuova disciplina
in materia di requisiti di onorabilita' e professionalita' dei membri
del  Collegio  sindacale,  con  specificazione  delle  materie  e dei
settori  di attivita' strettamente attinenti a quelli dell'impresa ai
fini  di  quanto  previsto  dall'art.  1 comma 2, lettere b) e c) del
decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162).