IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412,  recante  il "Regolamento per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4,  comma  4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  comma 2, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 412/1993, secondo cui la tabella in
allegato  A,  recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere
modificata  ed  integrata  con  decreto  del Ministro delle attivita'
produttive,  anche  in  relazione  all'istituzione di nuovi comuni, o
alle   modificazioni   dei   territori  comunali,  avvalendosi  delle
competenze   tecniche   dell'ENEA  ed  in  conformita'  ad  eventuali
metodologie fissate dall'UNI;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato   del   16 maggio  1995  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del
6 ottobre  1997  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  242  del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  206  del
4 settembre  2000,  del  12 ottobre  2000  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del
3 aprile  2001  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  111  del  15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  116  del
21 maggio  2001  e  del  31 maggio  2001  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti
"Modificazioni  ed  integrazioni  alla  tabella  relativa  alle  zone
climatiche   di   appartenenza   dei   comuni  italiani  allegata  al
regolamento  per  gli  impianti  termici  degli  edifici, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
  Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  del
2 luglio  2001  in  corso  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 3 luglio 2001 in corso di pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2001
in  corso  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  del 12 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del 3 settembre 2001 in corso di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  e del 13 settembre 2001 in
corso    di    pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   recanti
"Modificazioni  ed  integrazioni  alla  tabella  relativa  alle  zone
climatiche   di   appartenenza   dei   comuni  italiani  allegata  al
regolamento  per  gli  impianti  termici  degli  edifici, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
  Viste  la comunicazione dell'ENEA n. SIRE-DBT del 20 settembre 2001
da  cui  risulta  che  l'altitudine  della  casa comunale di Capolona
(Arezzo)  e'  di  263  metri sul livello del mare e non 623 metri sul
livello  del mare come riportato tabella A allegata al citato decreto
del  Presidente della Repubblica n. 412/1993 e confermata dal decreto
del  4 luglio  2001  del  Ministro delle attivita' produttive, con il
quale  sono stati modificati i gradi giorno da attribuire al medesimo
comune  di Capolona da 2260 a 2026 e di conseguenza la zona climatica
da E a D;
  Tenuto  conto  che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorni;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alle  necessarie  rettifiche  della
tabella allegato A al citato regolamento;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1.  Nella  tabella  allegato  A  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune
di  Capolona  (in  provincia  di Arezzo) sono sostituite da quelle di
seguito elencate:


pr     z    gr-g    alt     comune
--     -    ----    ---     ------
AR     D    2026    263    Capolona

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 novembre 2001
                                                 Il Ministro: Marzano