IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2  della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto il proprio decreto 12 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana 29 ottobre 2001, n. 252, con il
quale  veniva  dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalita' delle piogge
alluvionali  verificatesi  dal  13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 in
provincia  di  Alessandria, Biella, Torino, Verbano - Cusio - Ossola,
Vercelli;
  Vista  la  nota  7 novembre  2001, con la quale la regione Piemonte
chiede:
    1)   la   rettifica   della  denominazione  del  comune  "Antrona
Schiranco" con "Antrona Schieranco" della provincia di Verbania;
    2)  l'ampliamento  dei territori delimitati ai comuni di: Zubiena
(Biella)  per  l'applicazione  delle provvidenze di cui alla legge 14
febbraio  1992,  n.  185, art. 3, comma 3, lettera b); Castelspina, e
Grognardo  (Alessandria), Paesana (Cuneo), Scopello, Trino Vercellese
e Varallo (Vercelli) per l'applicazione delle provvidenze di cui alla
legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera a);
  Ritenuto di accogliere le richieste di rettifica ed integrazione;
                              Decreta:
  La   dichiarazione   di  eccezionalita'  delle  piogge  alluvionali
verificatesi  dal  13 ottobre  2000  al 17 ottobre 2000, disposta con
decreto  12 ottobre  2001 richiamato nelle premesse e' integrata come
di seguito riportato:
    per  la provincia di Alessandria, le aree danneggiate sono estese
ai comuni di Castelspina e Grognardo, ai fini dell'applicazione delle
provvidenze  della  legge  14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3,
lettera a);
    per  la  provincia  di  Biella le aree danneggiate sono estese al
comune  di  Zubiena ai fini dell'applicazione delle provvidenze della
legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera b);
    per  la  provincia  di  Cuneo  le aree danneggiate sono estese al
comune  di  Paesana ai fini dell'applicazione delle provvidenze della
legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera a);
    per  la  provincia  di Verbano - Cusio - Ossola, la denominazione
del comune "Antrona Schiranco" e' rettificata in "Antrona Schieranco"
ai  fini  dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio
1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera a) e b);
    per  la  provincia di Vercelli le aree danneggiate sono estese ai
comuni   di   Scopello,   Trino   Vercellese   e   Varallo   ai  fini
dell'applicazione  delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n.
185, art. 3, comma 3, lettera a);
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 febbraio 2002
                                                Il Ministro: Alemanno