L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 31 gennaio 2002,
  Premesso che:
    l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita),  con  la  deliberazione  18  ottobre  2001,  n.  229/01,
pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale,  Serie  generale,  n.  287
dell'11 dicembre  2001  (di  seguito:  deliberazione  n.  229/01)  ha
adottato  una  direttiva  concernente  le condizioni contrattuali del
servizio  di  vendita  del  gas  ai clienti finali attraverso reti di
gasdotti  locali,  ai  sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della
legge 14 novembre 1995, n. 481;
    che l'art. 18 della sopraindicata direttiva fissa al 1 marzo 2002
la  data  di  decorrenza  delle  prescrizioni  della  direttiva,  con
l'eccezione  degli  articoli  9,  10 e 16 la cui entrata in vigore e'
prevista  a  decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e nel sito Internet
dell'Autorita';
    che  la  Federazione  italiana  delle  imprese dei servizi idrici
energetici  e  vari  (di seguito: Federgasacqua) e la Federazione gas
Italia  (di  seguito:  GasIt)  hanno rappresentato con lettera del 20
dicembre  2001 (prot. Autorita' n. 024291), a nome dei loro associati
l'impossibilita'  di attuare nei tempi previsti le prescrizioni della
deliberazione n. 229/01;
    che   gli  uffici  dell'Autorita'  hanno  ricevuto  comunicazioni
telefoniche  di  eguale  contenuto  da  parte  di esercenti che hanno
richiesto  chiarimenti in ordine all'applicazione della deliberazione
n. 229/01;
  Vista la deliberazione n. 229/01;
  Ritenuto  che  sia  opportuno  accogliere  l'istanza avanzata dagli
esercenti  e  procedere  ad una modifica degli articoli 16 e 18 della
deliberazione  n.  229/01,  in  modo  da consentire gli interventi di
riorganizzazione  delle  attivita'  aziendali finalizzate al rispetto
degli obblighi previsti;

                              Delibera

di modificare gli articoli 16 e 18 della deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  18  ottobre  2001,  n. 229/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 dell'11
dicembre 2001, sostituendoli con il testo seguente:
  "Art.   16   (Disposizioni   transitorie   relative   al   deposito
cauzionale). - Per  i  clienti  con contratti di vendita in essere al
momento  della  pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet
dell'Autorita'     per     l'energia     elettrica     e    il    gas
(www.autorita.energia.it):
    a) l'esercente  comunica  ai clienti le forme di garanzia da essi
previste;
    b) l'esercente  puo'  trattenere a titolo di deposito cauzionale,
effettuando  i  relativi  conguagli,  le  somme  versate  dai clienti
precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento come
anticipo sui consumi o come garanzia;
    c) qualora  i  conguagli  previsti  alla  precedente  lettera  b)
debbano essere versati dal cliente all'esercente, tali conguagli sono
effettuati in due rate nell'arco di un anno;
    d) qualora  i  conguagli  previsti  alla  precedente  lettera  b)
debbano essere versati dall'esercente al cliente, tali conguagli sono
versati entro il 30 luglio 2002;
    e)  nei  casi  di  clienti  con  consumi  fino a 5000 mc/anno con
domiciliazione   bancaria,  postale  o  su  carta  di  credito  delle
bollette,  gli  esercenti  restituiscono la somma versata dal cliente
come anticipo o come garanzia entro il 30 luglio 2002".
  "Art.  18  (Entrata in vigore). - 18.1. Le disposizioni di cui agli
articoli  4,  5, 6, 10, 15 e dell'art. 3, commi 3.1 e 3.2 e dell'art.
7,  commi  7.1  e  7.2,  entrano  in  vigore  il  2 maggio  2002.  Le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  8,  9,  11,  12, 13, 14 e agli
articoli  3,  commi  3.3,  3.4,  3.5,  3.6  e dell'art. 7, comma 7.3,
entrano in vigore il 1 luglio 2002;
  18.2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  al precedente comma 18.1, le
disposizioni  della  presente direttiva entrano in vigore a decorrere
dal   giorno   successivo   alla   pubblicazione  nel  sito  Internet
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (www.autorita.
energia. it);",
di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e
nel  sito  internet  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it).
    Milano, 31 gennaio 2002
                                                 Il presidente: Ranci