IL COMITATO
                    di indirizzo "e coordinamento
                    dell'informazione statistica

  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  "Norme  sul  Sistema statistico
nazionale e sulla riforma dell'Istituto nazionale di statistica";
  Visto  l'art.  2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la
partecipazione  al  Sistema statistico nazionale dei soggetti privati
che   svolgono   funzioni  o  servizi  di  interesse  pubblico  o  si
configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del
Sistema stesso;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo
2000, n. 152;
  Ritenuto    necessario    disciplinare    gli   aspetti   specifici
dell'organizzazione  e  del  funzionamento degli uffici di statistica
dei  soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale,
nonche'  le  modalita'  ed  i  limiti  per  l'interscambio  dei  dati
individuali con gli altri enti ed uffici del Sistema;

                             A d o t t a

                 il seguente atto di indirizzo n. 2:
                               Art. 1.

             Aspetti organizzativi di carattere generale

  1.  L'ufficio  di statistica dei soggetti privati facenti parte del
Sistema  statistico  nazionale  e'  organizzato  in modo da garantire
l'unitarieta'  e  l'autonomia  della  funzione  da  esso svolta quale
componente  del  Sistema  statistico  nazionale.  A  tal fine ciascun
soggetto  partecipa  al  Sistema  con un unico ufficio di statistica,
costituito  come  struttura  distinta  rispetto  agli  altri uffici e
preposto allo svolgimento esclusivo della funzione statistica.
  2.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti di cui al successivo art. 2,
l'ufficio  opera  in  collegamento  diretto  con gli altri uffici del
Sistema statistico nazionale.
  3.  Per  lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica
ha  accesso,  ai  sensi  dell'art.  6,  commi  3  e  5,  del  decreto
legislativo  n.  322/1989,  a  tutti i dati non soggetti a vincolo di
riservatezza in possesso dell'ente di appartenenza.
  4.  Qualora  per  l'espletamento dei propri compiti debba avvalersi
della collaborazione di altre strutture dello stesso ente, detentrici
o  produttrici  dei  dati,  l'ufficio  e'  tenuto  ad  assicurare  la
correttezza  metodologica  della  rilevazione,  l'attendibilita',  la
completezza  e  la coerenza dei dati utilizzati, nonche' l'osservanza
delle  disposizioni  per  la  tutela  del  segreto statistico e della
riservatezza  dei  dati personali trattati. In ogni caso l'ufficio e'
responsabile  dei dati acquisiti, della puntualita' degli adempimenti
previsti  dal  Programma statistico nazionale e della correttezza dei
risultati.
  5. Dei provvedimenti di riorganizzazione dell'ufficio di statistica
deve  essere  data  comunicazione  al  Dipartimento  della segreteria
centrale del Sistema statistico nazionale.