IL DIRETTORE GENERALE
del   Dipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,  la  ricerca  e
l'organizzazione  del  Ministero  -  Direzione generale delle risorse
                 umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  sig.ra  Petre Marinescu Elena
Gabriela  ha  chiesto  il  riconoscimento  del titolo di doctor medic
conseguito  in  Romania,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, com-ma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286";
  Visti,  gli  articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999,
ed  in  particolare  il  comma  7  dell'art.  50, che disciplinano il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dell'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del  decreto  legislativo  n.  319  del  1994,  nella riunione del 19
dicembre 2001;
  Ritenuto  che  il titolo professionale dei medico in possesso della
richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;
  Considerato  che  l'esercizio  professionale  di medico chirurgo e'
vincolato  all'iscrizione  all'albo  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo di doctor medic rilasciato in data 4 settembre 1992,
dal  Ministero  dell'insegnamento  e  della  scienza  di Romania alla
dott.ssa  Petre  Marinescu Elena Gabriela, nata a Ploiesti (Romania),
il  10  maggio  1967 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo.
  2.  La  dott.ssa  Petre  Marinescu Elena Gabriela e' autorizzata ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione  di  medico  chirurgo,  previa  iscrizione all'ordine dei
medici  chirurghi  e degli odontoiatri territorialmente competente ed
accertamento  da  parte  dell'ordine  stesso  della  conoscenza della
lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano
l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni
previste dal permesso o carta di soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 gennaio 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola