IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione

  Vista  la domanda in data 30 settembre 1999 con la quale il sindaco
del comune di Vinadio (Cuneo) ha chiesto il riconoscimento dell'acqua
minerale  naturale  denominata  "Altissima" che sgorga dalla sorgente
"Rebruant"  nell'ambito  del  permesso di ricerca "Vallone Riofreddo"
sito  nel  comune di Vinadio (Cuneo), al fine dell'imbottigliamento e
della vendita;
  Esaminata  la  documentazione  allegata  alla domanda e l'ulteriore
documentazione fatta pervenire con nota del 24 settembre 2001;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  novembre  1992,  n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visti  i  pareri  della  sezione del Consiglio superiore di sanita'
espressi nelle sedute del 25 ottobre 2000 e del 12 dicembre 2001;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1
del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992, n. 105, come modificato
dall'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata   "Altissima"   che   sgorga   dalla  sorgente  "Rebruant"
nell'ambito  del  permesso  di  ricerca  "Vallone Riofreddo" sito nel
comune di Vinadio (Cuneo).