IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  CE  n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  regolamenti  CE della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Vista   la   richiesta   presentata  in  data  27 aprile  2000  dal
laboratorio  Multilab, ubicato in Lecce, viale Gallipoli n. 39, volta
ad  ottenere  l'autorizzazione  ad effettuare analisi chimico-fisiche
sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;
  Considerato  che  il  laboratorio  sopra indicato ha soddisfatto le
condizioni  riportate  nella  predetta  circolare e in particolare ha
dimostrato  di  avere ottenuto in data 9 luglio 2001 l'accreditamento
per  l'effettuazione  di singole prove o gruppi di prove da organismo
conforme alla norma europea EN 45003;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rilascio dell'autorizzazione in argomento;

                              Autorizza
il  laboratorio  Multilab,  ubicato  in Lecce, viale Gallipoli n. 39,
nella  persona  del  responsabile dott. Giuseppe Potenza, ad eseguire
analisi   ufficiali   nel  settore  oleico  per  l'intero  territorio
nazionale.
  Le  prove  di  analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato,
sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto.
  L'autorizzazione  ha  validita' triennale a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto e la eventuale domanda di
rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e
forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
  Il   responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere  di
comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del
laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 8 gennaio 2002
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio

    Il  presente  atto  non  e'  soggetto  al  "Visto"  di  controllo
preventivo  di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi
dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.