IL CAPO
            del Dipartimento per gli affari di giustizia

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  del  sig. Marco Anthony De Campo, nato a Brisbane
(Australia)  il  9  maggio  1969,  cittadino  australiano, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del titolo accademico professionale
australiano  di  bachelor  of  engineering  (civil),  di  cui  e'  in
possesso,  conseguito presso la "Queensland University of Technology"
di  Brisbane,  Queensland  (Australia)  in data 8 marzo 1996, ai fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
ingegnere;
  Considerato  che il richiedente e' iscritto presso "The Institution
of  Engineers,  Australia"  dal  marzo 1997 col grado di "Graduate" e
dall'aprile 2001 in qualita' di "Member", come attestato dal relativo
certificato;
  Preso  atto  dell'esperienza  professionale  del  richiedente, come
documentata in atti;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 25 settembre 2001;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e  professionale  del  richiedente  sia  completa ai fini
dell'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale dell'albo
degli  ingegneri  e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di
alcuna misura compensativa;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato  dalla  questura  di  Sondrio  in  data 28 gennaio 2000 con
validita'  fino  al  21  gennaio 2001, e successivamente rinnovato in
data  13  gennaio  2001  con  validita'  fino al 21 gennaio 2002, per
motivi di dimora;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Marco  Anthony De Campo, nato a Brisbane (Australia) il 9
maggio   1969,  cittadino  australiano,  e'  riconosciuto  il  titolo
accademico  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  ingegneri,  sezione  A  settore civile
ambientale  e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la
perdurante  validita'  del  permesso di soggiorno e il rispetto delle
quote dei flussi migratori.