IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e in
particolare  l'art.  7,  commi  1  e 3, secondo cui il Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  individua  con  propri  decreti  le  aree
funzionali  omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale e indica, per tali strutture, il numero massimo
degli uffici e dei servizi;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  186  del  10  agosto 2000, e in particolare l'art. 22 concernente
l'Ufficio del Segretario generale;
  Considerata  la  necessita'  di  rivedere  il disegno organizzativo
dell'Ufficio  del  Segretario  generale  al  fine  di  assicurare  la
maggiore  aderenza  della  articolazione  strutturale  alle  esigenze
funzionali del Segretario generale;
  Sentite le organizzazioni sindacali;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  L'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2000, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  22  (Ufficio  del  Segretario  generale). - 1. L'Ufficio del
Segretario   generale   fornisce   a  quest'ultimo  il  supporto  per
l'attivita' di coordinamento e di raccordo organizzativo e funzionale
tra  le  diverse  strutture,  nonche'  per  la  predisposizione delle
iniziative  di  carattere normativo riguardanti l'organizzazione e il
funzionamento  della Presidenza. L'Ufficio opera nell'area funzionale
della  progettazione  delle  politiche  generali e delle decisioni di
indirizzo   politico-amministrativo   generale.   Svolge  fuzioni  di
verifica  e monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo, in
base   alle  direttive  del  Ministro  a  cio'  delegato,  sino  alla
definitiva  articolazione  delle  relative  strutture di supporto. In
particolare l'Ufficio:
    a) cura  l'analisi  del  programma  di  Governo e la ricognizione
degli  impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito della Unione
europea  ovvero  derivanti da accordi internazionali; il monitoraggio
degli  adempimenti  normativi  ed  amministrativi in coerenza con gli
obiettivi  delineati  dal programma di Governo ed il supporto tecnico
per il suo aggiornamento;
    b) cura  la  ricerca  e  lo  studio  degli  elementi  conoscitivi
funzionali  all'elaborazione  degli  atti  di indirizzo generale e di
direttiva,  anche  con  riferimento  alle tematiche di raccordo tra i
diversi livelli di Governo;
    c) assicura il supporto al Segretario generale per lo svolgimento
delle attivita' di cui all'art. 7;
    d) assiste  il  Segretario  generale,  in  raccordo  con le altre
strutture    della    Presidenza,   nell'esercizio   delle   funzioni
istituzionali   di   coordinamento   e   supporto  all'attivita'  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri nei rapporti con le autorita'
amministrative  indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le
altre  amministrazioni  ed  enti, assicurando il quadro conoscitivo e
l'istruttoria   funzionali  allo  studio  delle  varie  problematiche
inerenti alle relazioni in questione;
    e) provvede  all'esame  degli  atti e dei documenti sottoposti al
Segretario  generale,  e  predispone  ricerche e analisi di carattere
giuridico-amministrativo su questioni specifiche;
    f) assiste il Segretario generale negli adempimenti connessi alla
sicurezza interna e al segreto di Stato, in attuazione della legge 24
ottobre 1977, n. 801;
    g)  assicura,  tramite  il  servizio  del  medico  competente, la
sorveglianza  sanitaria  e  il  pronto  soccorso, in attuazione degli
articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 626 del 1994;
    h) assicura  il servizio di segreteria della Conferenza di cui al
comma 5;
    i) coordina  le  attivita' di accettazione e di smistamento della
corrispondenza e del settore delle fotocopie;
    l)  provvede,  in collaborazione con gli uffici interessati, alla
riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale e
cura   la   gestione   del  protocollo  informatico  integrato  della
Presidenza.
  2.  Nell'ambito  dell'Ufficio operano: la segreteria del Segretario
generale  e  il  Centro  comunicazioni  classificate,  deputato  alla
trattazione  di  informazioni  classificate  per  mezzo  di  apparati
elettronici.
  3.   Sono  servizi  dell'Ufficio  la  Segreteria  speciale  per  le
attivita'  di  cui  al  comma 1, lettera f), e il servizio del medico
competente per le attivita' di cui al comma 1, lettera g).
  4.   Nell'ambito   dell'Ufficio   opera,   a   livello  di  ufficio
dirigenziale   generale   e   in  raccordo  funzionale  con  il  capo
dell'Ufficio, l'Ufficio studi e rapporti istituzionali, articolato in
non  piu' di tre servizi. Tale Ufficio assiste il Segretario generale
nello   svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  di  supporto  al
Presidente  del  Consiglio  in  materia  di  rapporti  tra  Governo e
confessioni  religiose, di rapporti con le istituzioni internazionali
e  comunitarie  in  raccordo con le altre strutture della Presidenza,
nonche'  nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e raccordo
organizzativo delle attivita' di organismi e commissioni facenti capo
al   Segretariato   generale,   in  materie  di  particolare  impatto
strategico  anche  sotto il profilo etico e umanitario. Cura altresi'
gli   adempimenti   relativi   ai   rapporti   con   le  magistrature
amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato.
  5.  L'Ufficio  assicura il supporto organizzativo per la Conferenza
dei  Capi  di  Gabinetto  dei  Ministri,  convocata  e presieduta dal
Segretario  generale  per  l'esame  preparatorio  delle problematiche
inerenti  a  profili  istituzionali di ordine generale e coinvolgenti
piu'  amministrazioni.  La  Conferenza  puo'  essere  convocata,  per
l'esame di questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione del
programma di Governo, che la presiede anche tramite un suo delegato.
  6.  L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e si avvale
di  tre  dirigenti  con  compiti  di  consulenza,  studio  e ricerca,
nell'ambito  del  contingente  di cui all'art. 5, comma 5, nonche' di
esperti  ai  sensi  dell'art.  9, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303.".