IL PRESIDENTE
dell'Autorita'  di  bacino  dei  fiumi  Isonzo  Tagliamento, Livenza,
                     Piave, Brenta-Bacchiglione

  Premesso:
    che  con  delibera  n.  15  del  23  novembre  1994  il  comitato
istituzionale aveva preso atto della situazione di carenza idrica che
si  era  manifestata  durante  l'estate  dello  stesso  anno ed anche
durante l'estate del 1993;
    che con delibera n. 8 del 2 agosto 1996 il comitato istituzionale
aveva  adottato  la  proposta  di  riordino delle competenze nel nodo
idraulico  di  Padova, nella quale erano anche previste le manovre da
eseguire dai vari soggetti istituzionali competenti in caso di evento
siccitoso;
    che  con  delibera  n.  5  del  3 agosto 2000 sono state adottate
misure  temporanee  di salvaguardia per l'individuazione di azioni da
attuare   in   relazione   ai   fenomeni  siccitosi  nel  bacino  del
Brenta-Bacchiglione;
  Considerato:
    che  gli  squilibri  stagionali delle precipitazioni verificatesi
nel  corso  del  2000  hanno  influito  in  modo  determinante  e non
prevedibile  sullo  stato  delle falde freatiche sovrapponendosi agli
effetti dell'attuazione della delibera da ultimo richiamata;
    che  in  attesa di ristabilire l'equilibrio alterato, nonche' per
chiarire   gli   aspetti   applicativi   non   ancora   compiutamente
disciplinati occorre riesaminare quanto deliberato;
  Ritenuto:
    che  si  rendono  necessarie indagini piu' dettagliate e mirate a
quantificare  con  precisione  gli  effetti  apportati  al patrimonio
idrico  sotterraneo  da tutti i contributi convergenti, sia di quelli
normativi  di  salvaguardia,  che  di  quelli  naturali  o  provocati
dall'attivita' antropica;
    che  in merito a quanto sopra esposto sia necessario ed opportuno
mantenere  in  salvaguardia i corpi idrici superficiali e sotterranei
afferenti  in  particolare  al  medio  e basso bacino idrografico del
Brenta-Bacchiglione,  nonche'  sopperire a situazioni contingenti che
si  possono  configurare  in  occasioni  di situazioni siccitose, con
particolare   riferimento   all'approvvigionamento  idrico  del  nodo
idraulico di Padova;
    che  sussistano  tutti  gli  obiettivi  di  cui  all'art. 1 della
delibera del comitato istituzionale n. 5/2000;
  Visto:
    l'art.  17  della  legge 18 maggio 1989, n. 183, e sue successive
modificazioni e integrazioni e in particolare:
      a) l'art. 17-6-bis della legge che attribuisce all'Autorita' di
bacino,  la  facolta' di adottare, tramite il comitato istituzionale,
in  attesa  dell'approvazione  del  piano di bacino, idonee misure di
salvaguardia;
      b)   l'art.   17-6-ter  della  legge  che  consente,  peraltro,
l'adozione  di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione
agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
  Richiamato:
    per  quanto  occorre  l'art.  43,  comma  4, del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775;
    per  quanto  occorre  l'art.  55,  comma 1, lettera c), del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
    per quanto occorre al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
ed in particolare gli articoli 3, comma 6, 22, 25, 44 e 58;

                              Delibera:
                               Art. 1.
  I  termini di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della delibera n. 5 del
3  agosto  2000,  che  sono  scaduti  alla data del presente comitato
istituzionale,  sono  resi  decorrenti  per  sei  mesi  dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera.