L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 28 dicembre 2001;
  Premesso che:
    l'art.  2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995), prevede che l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita) emani le
direttive  concernenti  la  produzione  e l'erogazione dei servizi da
parte  dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo i livelli
generali  di  qualita'  riferiti  al  complesso delle prestazioni e i
livelli  specifici  di  qualita' riferiti alla singola prestazione da
garantire all'utente;
    l'Autorita'  ha  definito  la  disciplina dei livelli specifici e
generali  di  qualita'  commerciale dei servizi di distribuzione e di
vendita  del  gas  con  la  deliberazione  2  marzo  2000,  n. 47/00,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17
aprile  2000  (di  seguito:  deliberazione  n.  47/00);  e  che  tale
deliberazione   prevede  all'art.  31  che  "l'esercente  che  svolge
esclusivamente   attivita'   di   vendita   risponde   nei  confronti
dell'utente,  che  stipuli  con esso il contratto di fornitura, della
corretta  applicazione  delle  disposizioni  contenute nella presente
direttiva";
    Ai sensi dell'art. 21, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23
maggio  2000,  n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante
norme  comuni  per  il  mercato  interno  del  gas  naturale, a norma
dell'art.  41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto
legislativo   n.  164/2000),  l'attivita'  di  distribuzione  di  gas
naturale  e'  soggetta  a  separazione  societaria  dall'attivita' di
vendita  e  che  tale  separazione  societaria  deve  avere  luogo  a
decorrere dal 1 gennaio 2002, per gli esercenti che forniscono almeno
centomila  clienti  finali  e a decorrere dal 1 gennaio 2003, per gli
esercenti  che  svolgendo  unicamente attivita' di distribuzione e di
vendita forniscono meno di centomila clienti finali;
  Visti:
    la legge n. 481/1995;
    il  decreto legislativo n. 164/2000, ed in particolare l'art. 21,
commi 2, 3 e 4;
    la deliberazione n. 47/00, ed in particolare l'art. 31;
  Considerato  che  esiste  incertezza sulle responsabilita' relative
alla  qualita' commerciale da assegnare rispettivamente alla societa'
di  distribuzione  e alla societa' di vendita del gas naturale quando
le due attivita' sono societariamente separate;
  Ritenuto  opportuno  che  l'Autorita'  definisca  gli  obblighi dei
soggetti che esercitano in modo societariamente separato le attivita'
di  distribuzione  e di vendita del gas naturale con riferimento alla
disciplina  della qualita' commerciale introdotta dalla deliberazione
n. 47/00;
                              Delibera
di  modificare  l'art.  31  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 90 del 17 aprile 2000,
sostituendolo con il seguente:
                              "Art. 31
   Societa' separate di distribuzione e di vendita di gas naturale
  31.1 Il  soggetto  che  esercita  l'attivita'  di  vendita  di  gas
naturale   in   modo   societariamente   separato  dall'attivita'  di
distribuzione  di  gas  naturale  e'  tenuto  al  rispetto  sia degli
articoli   11  e  14,  limitatamente  a  reclami  o  a  richieste  di
informazioni scritte relative al servizio di vendita, sia al rispetto
dei  conseguenti  obblighi di registrazione e di comunicazione di cui
agli  articoli  27,  28 e 29. Il soggetto che esercita l'attivita' di
vendita e' tenuto anche al rispetto dell'art. 30, comma 1.
  31.2  Il  soggetto che esercita l'attivita' di distribuzione di gas
naturale  in  modo societariamente separato dall'attivita' di vendita
rispetta  la presente direttiva con esclusione di quanto previsto dal
precedente comma 31.1.
  31.3  Il  soggetto che esercita l'attivita' di distribuzione di gas
naturale  in  modo societariamente separato dall'attivita' di vendita
risponde  per  quanto  concerne  il  pronto  intervento agli obblighi
previsti   dalla   presente   direttiva.   In   particolare  comunica
tempestivamente  i  recapiti  telefonici  per  il  servizio di pronto
intervento  ed  ogni loro eventuale variazione ai venditori di cui al
precedente  comma  31.1,  che svolgono l'attivita' di vendita sul suo
territorio per la dovuta informazione alla clientela".
  La  presente  deliberazione  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)   ed   entra   in   vigore  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Milano, 28 dicembre 2001
                                                 Il presidente: Ranci