IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale a alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della  regione Veneto degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    siccita'  dal  1 maggio 2001 al 31 agosto 2001 nella provincia di
Vicenza;
    grandinate  e  tromba  d'aria  dal 4 agosto 2001 al 9 agosto 2001
nella provincia di Treviso;
    grandinate  dal 9 agosto 2001 al 16 settembre 2001 nelle province
di Rovigo, Treviso e Verona;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni,  strutture  aziendali nei sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
    Rovigo:
      grandinate del 10 agosto 2001;
      provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f),
g),  nel  territorio  dei  comuni  di  Ariano  nel Polesine, Corbola,
Papozze, Taglio di Po;
    Treviso:
      grandinate  e  tromba  d'aria  del  4 agosto 2001, del 5 agosto
2001, del 9 agosto 2001;
      provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), e),
nel  territorio  dei  comuni  di Colle Umberto, Cordignano, Gaiarine,
Godega di Sant'Urbano, Orsago, Vittorio Veneto;
      grandinate del 10 agosto 2001, del 20 agosto 2001;
      provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel
territorio  dei  comuni  di  Arcade,  Asolo,  Caerano  di  San Marco,
Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Mansue',
Maser,  Montebelluna,  Nervesa della Battaglia, Susegana, Volpago del
Montello;
      grandinate del 10 agosto 2001, del 20 agosto 2001;
      provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  lettera  e), nel
territorio  dei  comuni  di  Asolo,  Cornuda,  Crocetta del Montello,
Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia;
      grandinate del 16 settembre 2001;
      provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel
territorio dei comuni di Roncade;
    Verona:
      grandinate del 9 agosto 2001;
      provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel
territorio   dei   comuni  di  Pescantina,  San  Pietro  in  Cariano,
Sant'Ambrogio di Valpolicella;
    Vicenza:
      siccita' dal 1 maggio 2001 al 31 agosto 2001;
      provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel
territorio  dei  comuni  di  Carre',  Malo,  Marano Vicentino, Rotzo,
Santorso, Sarcedo, Thiene, Zane', Zugliano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 febbraio 2002
                                                Il Ministro: Alemanno