IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti  gli  articoli  28  e  29-ter  del regolamento per la sanita'
marittima,  approvato  con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e
successive   modifiche,   recanti   disposizioni   per   il  rilascio
rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo
e  dell'attestato  di  iscrizione  nell'elenco  dei  medici  di bordo
supplenti;
  Visto  che ai sensi dell'art. 37-bis del ricordato regio decreto n.
636/1895  sono  previsti  periodici atti di revisione non superiori a
cinque   anni   per   il   rinnovo  della  originaria  autorizzazione
all'imbarco  quale  medico  di  bordo  e dell'attestato di iscrizione
nell'elenco dei medici di bordo supplenti;
  Visto   il   precedente   decreto   ministeriale  14 febbraio  2000
concernente  la  revisione  generale delle autorizzazioni all'imbarco
quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei
medici  di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 1994, anche
se gia' revisionati con decreto 31 gennaio 1996;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001,  n. 217, convertito, in
legge, con legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Considerato   che   ricorrono  le  condizioni  per  procedere  alla
revisione  delle  autorizzazioni  all'imbarco quale medico di bordo e
degli  attestati  di  iscrizione  nell'elenco  dei  medici  di  bordo
supplenti rilasciati dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Revisione parziale
  1.   E'   indetta   la   revisione  parziale  delle  autorizzazioni
all'imbarco  quale  medico  di  bordo e degli attestati di iscrizione
nell'elenco  dei  medici  di bordo supplenti rilasciati dal 1 gennaio
1995 al 31 dicembre 1997.