IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  il  regio  decreto 5 settembre 1909, n. 776, di approvazione
delle  norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate
dalla  Corte  dei  conti  in  giudizio di responsabilita' a carico di
funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato;
  Vista  la  legge  25 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il
conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la  riforma  della  pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa ed in particolare l'art. 20, comma 8;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
260, inerente il regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento
di danno erariale;
  Visto in particolare l'art. 8 del menzionato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  260  del  1998 di abrogazione del citato regio
decreto n. 776 del 1909;
  Visto in particolare l'art. 4 del menzionato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  260 del 1998, il quale prevede che con decreto
ministeriale  dell'amministrazione  interessata  siano individuate le
procedure, la documentazione e le scritturazioni contabili necessarie
per  la  riscossione,  nonche' l'apposita voce di entrata di bilancio
nella quale vengono iscritte le somme riscosse;
  Visto  il  decreto  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica  29  dicembre  2000,  di  ripartizione  in
capitoli  delle  unita'  previsionali di base relative al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che ha individuato
per  il  predetto  anno  nel capitolo 3455 l'apposita voce di entrata
relativa  al  recupero  dei crediti e di ogni altra somma connessa ai
medesimi,  liquidati  dalla Corte dei conti, con sentenza o ordinanza
esecutiva, a carico di responsabili per danno erariale;
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 4 del menzionato decreto del
Presidente  della Repubblica n. 260 del 1998 inerente la procedura di
iscrizione  a  ruolo  per  la riscossione dei crediti dello Stato non
recuperati  nelle  altre  forme disciplinate dal suddetto decreto del
Presidente della Repubblica;
  Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 321 del 3 settembre
1999  inerente il regolamento recante norme per la determinazione del
contenuto  del  ruolo  e  dei  tempi, procedure e modalita' della sua
formazione e consegna;
  Visto in particolare l'art. 7 del menzionato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 260 del 1998, il quale prevede la comunicazione
al  procuratore regionale competente per territorio dell'inizio della
procedura di recupero, indicando il responsabile del procedimento, la
conclusione  del  medesimo,  specificando le partite riscosse, quelle
sottoposte  a  ritenuta e quelle date in carico al concessionario per
la riscossione;
  Considerato  quanto gia' regolato del procedimento di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 1998;
  Ritenuto  pertanto  di emanare il decreto ministeriale previsto dal
menzionato  art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 260
del 1998, limitatamente a cio' che non e' stato ancora disciplinato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'Ufficio  per  la  riscossione del credito conseguente a danno
erariale (di seguito denominato U.D.E.) comunica all'interessato, per
il  tramite  della  direzione  provinciale  del lavoro competente per
territorio,   l'avvio   del   procedimento   di   recupero  (ai  fini
dell'eventuale  richiesta  di  pagamento spontanea o di rateizzazione
del medesimo).