IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1 luglio
1996,   relativo  alla  registrazione  della  indicazione  geografica
protetta  "Riso  Nano  Vialone  Veronese",  ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  il  decreto ministeriale 31 gennaio 2000 con il quale l'Ente
nazionale risi e' stato designato quale autorita' pubblica incaricata
ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Riso
Nano  Vialone  Veronese"  sopra  indicata,  ai sensi dell'art. 10 del
citato regolamento (CE) n. 2081/92;
  Vista  la  domanda presentata dal Consorzio per la tutela del "Riso
Nano  Vialone  Veronese",  con  sede  in  Isola della Scala (Verona),
intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
indicazione  geografica  protetta  "Riso  Nano  Vialone Veronese", ai
sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista  la  domanda presentata dal Consorzio per la tutela del "Riso
Nano  Vialone  Veronese",  con  sede  in  Isola della Scala (Verona),
intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
indicazione  geografica  protetta  "Riso  Nano  Vialone Veronese", ai
sensi dell'art. 9 del citato regolamemto (CEE) n. 2081/92;
  Vista  la  nota prot. n. 64432 del 15 ottobre 2001, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Visto  il  fascicolo  trasmesso  in  allegato  alla  suddetta  nota
costituito  dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle
modifiche richieste;
  Vista  l'istanza  del  12 ottobre  2001,  con la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Considerato  che  l'Ente nazionale risi ha predisposto un piano dei
controlli  che recepisce le modifiche richieste con la citata nota n.
64432 del 15 ottobre 2001;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del
gruppo tecnico di valutazione;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta  "Riso  Nano  Vialone  Veronese",  in attesa che l'organismo
comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese", secondo
la  modifica  richiesta  dallo  stesso,  in  attesa che il competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,  alla  modifica,  chiesta dal Consorzio per la tutela del "Riso
Nano   Vialone   Veronese",   al  disciplinare  di  produzione  della
indicazione  geografica  protetta  "Riso  Nano  Vialone  Veronese"  -
registrata  con  regolamento  (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1
luglio  1996  ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n.
2081/92   -  notificata  al  competente  organismo  comunitario  come
specificato nel testo allegato al presente decreto.