IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  la domanda con la quale la sig.ra Manrique Macedo Gladys Ana
ha  chiesto  il  riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in
Peru',   ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione  di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle  disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', condizioni e i limiti temporali per
l'autorizzazione  all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non
comunitari  delle  professioni  ed  il  riconoscimento  dei  relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,   che   disciplinano   riconoscimento   dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo  identico  ad  altri pei quali si e' gia' provveduto nelle
precedenti   Conferenze   dei   servizi,   possono  applicarsi  nella
fattispecie  disposizioni  contenute  nel  comma  8  dell'art. 12 del
decreto letigislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art.
14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.   Il  titolo  di  enfermera  conseguito  nell'anno  2000  presso
l'Universidad  Nacional  de  S.  Agustin Arequipa (Peru) dalla sig.ra
Manrique  Macedo Gladys Ana, nata a Arequipa (Peru) giorno 6 novembre
1973,   e'  riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere.
  2.   La  sig.ra  Manrique  Macedo  Gladys  Ana  e'  autorizzata  ad
esercitare  in  Italia, come lavoratore dipendente, la professione di
infermiere,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale
territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 gennaio 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola