IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

   In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei
riferimenti normativi

                              Dispone:

   1. Approvazione dei modelli
   1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli
annessi  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati rilevanti ai fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore, che costituiscono parte
integrante  della  dichiarazione  dei  redditi  da  presentare con il
modello Unico 2002, anche in forma unificata.
   Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si
applicano gli studi di settore, che nel periodo d'imposta 2001, hanno
esercitato  in via prevalente una delle seguenti attivita' economiche
nel settore delle attivita' professionali:
   a)  attivita'  degli  studi notarili, codice di attivita' 74.11.2;
Studio di settore SK01U;
   b)  studi  di  ingegneria,  codice di attivita' 74.20.2; Studio di
settore SK02U;
   c)  attivita'  tecniche  svolte  da  geometri, codice di attivita'
74.20.A; Studio di settore SK03U;
   d)  attivita'  degli  studi  legali,  codice di attivita' 74.11.1;
Studio di settore SK04U;
   e)  servizi  in  materia  di  contabilita', consulenza societaria,
incarichi   giudiziari,   consulenza   fiscale,  forniti  da  dottori
commercialisti,  codice  di  attivita' 74.12.A; servizi in materia di
contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza
fiscale,  forniti  da  ragionieri  e  periti  commerciali,  codice di
attivita'   74.12.B,  consulenze  del  lavoro,  codice  di  attivita'
74.14.2; Studio di settore SK05U;
   f)  attivita'  tecniche svolte da disegnatori, codice di attivita'
74.20.C; Studio di settore SK08U;
   g)  amministrazione  e  gestione di beni immobili per conto terzi,
codice di attivita' 70.32.0; Studio di settore SK16U;
   h)  attivita'  tecniche  svolte  da  periti industriali, codice di
attivita' 74.20.B; Studio di settore SK17U;
   i)  studi  di architettura, codice di attivita' 74.20.1; Studio di
settore SK18U;
   j)   attivita'   professionale  svolta  da  psicologi,  codice  di
attivita' 85.32.B; Studio di settore SK20U;
   k) servizi degli studi odontoiatrici, codice di attivita' 85.13.0;
Studio di settore SK21U.
   1.2.  I  modelli  di  cui  al  punto 1 sono predisposti in duplice
versione per la compilazione in lire o in euro.
   1.3.  I  modelli  di  cui al punto 1, lettere f), g) e k), possono
essere,  altresi',  utilizzati  dai  soggetti  esercenti attivita' di
impresa.  Tali  contribuenti  possono  utilizzare  i predetti modelli
anche  quando  svolgono  una  delle  predette  attivita'  in  maniera
secondaria, se per tale attivita' abbiano tenuto annotazione separata
dei  componenti  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli studi di
settore.
   1.4. Sono altresi' approvate le istruzioni per la compilazione dei
predetti  modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei
questionari  per  gli  studi  di  settore  approvati  con  i  decreti
ministeriali  12  giugno 1997, 5 dicembre 1997, 10 febbraio 1998 e 10
agosto 1998.
   1.5.  Per  la  stampa  dei  modelli  di cui al punto 1 deve essere
utilizzato il colore nero su sfondo bianco.
   2. Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli
   2.1. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la
compilazione  dei modelli approvati al punto 1, possono comunicare al
contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore,
utilizzando,  in  luogo  dei  predetti  modelli, uno schema nel quale
vengono  riportati  tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti
nella  sequenza  prevista  e  con  l'esatta  indicazione  del  numero
progressivo;  la  denominazione  e  la  descrizione dei campi possono
essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita' risulta
piu'  agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli
stessi  dovra' comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero)
nella  corrispondente casella oppure, ove risulti piu' agevole, senza
alcuna  indicazione.  Vanno  comunque riportati gli zeri prestampati,
nel  caso  di compilazione del modello in lire, ovvero ",00" nel caso
di compilazione del modello in euro.
   2.2.  Lo  schema  di  cui  al  punto 1 va riprodotto su stampati a
striscia  continua  di  formato a pagina singola. Le facciate di ogni
modello   devono  essere  tra  loro  solidali  e  lungo  i  lembi  di
separazione  di  ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza:
"ATTENZIONE:  DA NON STACCARE". Le dimensioni per il formato a pagina
singola,   esclusi   gli  spazi  occupati  dalle  bande  laterali  di
trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
   larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
   altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
   2.3.  I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle
bande laterali di trascinamento.
   2.4.  La  stampa  deve  essere effettuata su una sola facciata dei
fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
   2.5.  I  dati  devono  essere stampati usando il tipo di carattere
"courier",  o  altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale
di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
   3. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli
   3.1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei
punti  1  e  2,  la  riproduzione  e/o  la contemporanea compilazione
meccanografica  dei modelli indicati nel punto 1, su fogli singoli di
formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita'
dei modelli nel tempo.
   3.2.   I   modelli  di  cui  al  punto  1  sono  resi  disponibili
gratuitamente  dal  Ministero  delle finanze in formato elettronico e
possono   essere   utilizzati   prelevandoli   dal   sito   Internet:
www.agenziaentrate.it,   nel  rispetto,  in  fase  di  stampa,  delle
caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.
   3.3. I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri
siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate  nel  comma  precedente  e  rechino l'indirizzo del sito dal
quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente atto.
   4. Modalita' per la trasmissione dei dati
   4.1. I modelli, in base all'art. 6 del decreto ministeriale
concernente  l'approvazione  degli  studi  di  settore  relativi alle
attivita'  economiche  nel  settore  delle  attivita'  professionali,
devono  essere  trasmessi all'Amministrazione finanziaria, unitamente
alla dichiarazione dei redditi.
   4.2.  La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente
all'Agenzia delle Entrate attraverso
   il  servizio  telematico  Entratel  o Internet, ovvero avvalendosi
degli  incaricati  di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R.
n. 322 del 22 luglio 1998, secondo le specifiche tecniche che saranno
indicate con successivo decreto.
   5. Asseverazione
   5.1. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35,
comma  1,  lettera  b)  del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241,
come  modificato  dal  decreto  legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
devono  verificare  che  gli  elementi  contabili  ed  extracontabili
indicati   nei   modelli   di   dichiarazione  e  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore,  corrispondono a quelli
risultanti  dalle  scritture  contabili  e  da  altra  documentazione
idonea.
   5.2.  L'asseverazione  non deve essere effettuata relativamente ai
dati:
   a)  per  i  quali  sia  necessario esaminare, a tal fine, l'intera
documentazione contabile o gran parte di essa;
   b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
   c)  relativi  alle  unita'  immobiliari utilizzate per l'esercizio
dell'attivita'.
   Motivazioni
   Il presente atto, previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 20
marzo 2001, stabilisce le modalita' con cui i contribuenti comunicano
alla   amministrazione   finanziaria   i   dati   rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore, relativi alle attivita'
economiche   nel   settore  delle  attivita'  professionali.  Inoltre
stabilisce  le  caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da
utilizzare   per   la   compilazione,   anche  meccanografica,  della
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi   di   settore,   e   le  caratteristiche  e  le  modalita'  di
predisposizione  dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione
finanziaria.
   I  modelli  che  sono  approvati  con  il presente atto sono parte
integrante  della  dichiarazione  dei  redditi  da  presentare con il
modello Unico 2001.
   Riferimenti normativi
   a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma
1);  Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate  (art. 5, comma 1; art. 6,
comma  1);  Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate
(art. 2, comma 1).
   b) Disciplina degli studi di settore
   Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con
modificazioni  dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427 (art. 62-bis):
istituzione degli studi di settore;
   Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): individuazione
dei  soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi
di settore;
   Decreto   legislativo   9   luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti;
   Decreti  ministeriali 12 giugno 1997, 5 dicembre 1997, 10 febbraio
1998  e  10 agosto 1998: approvazione di questionari per gli studi di
settore;
   Legge  8  maggio  1998,  n.  146  (art.  10): individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento;
   Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento delle imposte sui
redditi;
   Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
successive   modificazioni:   emanazione   del   regolamento  recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
   Decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
   Decreto  ministeriale  20  marzo 2001: approvazione degli studi di
settore  relativi ad attivita' economiche nel settore delle attivita'
professionali.
   Il  presente  atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 12 febbraio 2002
                                                Il direttore: FERRARA