IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Viste  le  direttive  2000/51/CE  e  2001/52/CE  della  Commissione
recanti  modifica  della  direttiva  95/31/CE  della  Commissione che
stabilisce  i  requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per
uso alimentare;
  Ritenuto  di  dover  procedere al recepimento delle direttive sopra
citate;
  Visti  gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962,
n. 283;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente
la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione
e  per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
direttive  n.  94/34/CE,  n.  94/35/CE,  n. 94/96/CE, n. 95/2/CE e n.
95/31/CE;
  Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta dell'11 dicembre 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   I  requisiti  di  purezza  specifici  degli  additivi  "E  421
mannitolo,  E  950  acesulfame K ed E 965 (ii) sciroppo di maltitolo"
riportati  nell'allegato  XVI  del  decreto  ministeriale 27 febbraio
1996,  n.  209,  sono  sostituiti  da  quelli  di cui all'allegato al
presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 2001
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 96