IL MINISTRO DELLA SALUTE Viste le direttive 2000/51/CE e 2001/52/CE della Commissione recanti modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare; Ritenuto di dover procedere al recepimento delle direttive sopra citate; Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/96/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta dell'11 dicembre 2001; Decreta: Art. 1. 1. I requisiti di purezza specifici degli additivi "E 421 mannitolo, E 950 acesulfame K ed E 965 (ii) sciroppo di maltitolo" riportati nell'allegato XVI del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, sono sostituiti da quelli di cui all'allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2001 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 96