IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto  ministeriale  26  aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2001, recante disposizioni di
attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  2201/96  del  Consiglio e del
regolamento  (CE)  n. 449/2001 della Commissione, in materia di aiuti
alla  produzione  nel  settore  dei  prodotti  trasformati  a base di
ortofrutticoli  ed  in  particolare  l'art.  5,  comma 4, che prevede
apposita  garanzia  fideiussoria  per  i  contratti  di  cessione del
pomodoro  da avviare all'industria di trasformazione, l'art. 9, comma
3  che  fissa  al  10%  il  limite massimo per l'accettabilita' della
materia prima, nonche' l'art. 19 (Norme transitorie);
  Viste  le  ordinanze  con  le  quali  alcuni  TAR hanno concesso la
sospensiva delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, all'art. 9,
comma  3  e  all'art.  19,  del  decreto ministeriale 26 aprile 2001,
nonche' l'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;
  Considerata  l'opportunita'  di  adempiere  a quanto disposto dalle
suddette ordinanze;
  Tenuto  conto  della imminenza della campagna di trasformazione del
pomodoro  2002/2003  e  della  necessita'  di  assicurare un corretto
svolgimento della contrattazione della campagna medesima;
  Ritenuta quindi l'opportunita' di procedere alla sostituzione delle
disposizioni di cui all'art. 19 del citato decreto ministeriale.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art. 19 del decreto ministeriale 26 aprile 2001 e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  19  (Norme  transitorie). - 1. Limitatamente alle campagne
2001/2002  e  2002/2003  non  si  applicano  le  disposizioni  di cui
all'art. 5, comma 4, e all'art. 9, comma 3.
  2. Limitatamente alla campagna 2001/2002 viene precisato che:
    a)  possono  essere stipulati contratto anche tra trasformatori e
singoli  produttori,  per  un  quantitativo  non superiore al 25% del
quantitativo  totale  contratto  dal  trasformatore.  In  tal  caso i
produttori  assicurano  il  rispetto  degli  obblighi  previsti  agli
articoli  5, 7, 8, 11 e 12, per l'acquisizione del diritto all'aiuto;
ai  fini  del controllo della percentuale massima del 25% la regione,
ove  ha  sede  il  trasformatore, verifica l'effettivo rispetto della
predetta  condizione, sulla base dei contratti stipulati e presentati
dal  medesimo  trasformatore,  valutando  la rispondenza ai requisiti
previsti ai fini dell'aiuto, mediante appostiti controlli documentali
e fisici di un campione rappresentativo;
    b)in  caso  di mancata o ritardata predisposizione del sistema di
cui  all'art. 10, comma 5, le OP possono adottare un proprio modello,
purche' concordato con la regione".
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 gennaio 2002
                                                Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2002
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 32