IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visti  i  decreti  3 agosto 2001 e 16 agosto 2001, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001 e n. 201 del 30 agosto
2001 con cui sono stati delimitati i comuni di Alberobello, Altamura,
Castellana  Grotte,  Conversano,  Gravina di Puglia, Minervino Murge,
Monopoli,  Poggiorsini, Puntignano, Sam-michele di Bari, Spinazzola e
Turi  della  provincia  di Bari per i danni alle produzioni provocati
dalle gelate del 14 e 15 aprile 2001;
  Visto  il  decreto  9  novembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2001, con cui sono stati delimitati,
tra  l'altro,  i  comuni  di  Corigliano  d'Otranto,  Muro  Leccese e
Scorrano  della  provincia  di  Lecce  per  i  danni  alle produzioni
provocati dalle grandinate del 22 agosto 2001;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della  regione Puglia degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    siccita' dal 1 gennaio 2001 al 15 novembre 2001 nelle province di
Bari, Taranto, Brindisi, Lecce;
    grandinate 26 settembre 2001 nella provincia di Foggia;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in
cui  possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della
legge 14 febbraio 1992, n. 105:
    Bari:   siccita'  dal  1  gennaio  2001  al  31  ottobre  2001  -
provvidenze  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), nel
territorio   dei   comuni  di  Acquaviva  delle  Fonti,  Alberobello,
Altamura,  Andria,  Binetto,  Bisceglie,  Bitetto, Bitonto, Bitritto,
Casamassima,  Cassano  delle  Murge,  Castellana  Grotte, Conversano,
Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula,
Locorotondo,  Minervino  Murge, Modugno, Molfetta, Monopoli, Palo del
Colle,  Poggiorsini,  Putignano,  Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari,
Sannicandro  di  Bari,  Santeramo  in  Colle,  Spinazzola,  Terlizzi,
Toritto,  Trani, Turi, con esclusione delle colture danneggiate dalle
gelate   del  14  e  15  aprile  2001  gia'  dichiarate  eccezionali,
all'interno  dei  territori individuati con i decreti 3 agosto 2001 e
16 agosto 2001, citati nelle premesse;
    Brindisi:  siccita'  dal  10  marzo  2001  al  26  ottobre 2001 -
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2, lettere b), c), d), f),
nell'intero territorio provinciale;
    Foggia:  grandinate  del  26  settembre 2001 - provvidenze di cui
all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio del comune di
Castelluccio Valmaggiore;
    Lecce:  siccita'  dal  1  gennaio  2001  al  31  ottobre  2001  -
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2, lettere b), c), d), nel
territorio  dei  comuni  di  Alessano, Andrano, Arnesano, Bagnolo del
Salento,   Botrugno,   Cannole,   Carmiano,  Castrignano  de'  Greci,
Castrignano  del  Capo, Castro, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi,
Diso,   Gagliano   del   Capo,   Giuggianello,  Giurdignano,  Maglie,
Melpignano,   Miggiano,  Minervino  di  Lecce,  Monteroni  di  Lecce,
Montesano  Salentino,  Morciano  di  Leuca,  Muro  Leccese, Nociglia,
Ortelle,  Otranto,  Palmariggi,  Patu',  Poggiardo, Salice Salentino,
Salve,   San  Cassiano,  Sanarica,  Santa  Cesarea  Terme,  Scorrano,
Specchia,  Spongano,  Surano,  Tiggiano,  Tricase, Uggiano La Chiesa,
Veglie, con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate del
22 agosto 2001 gia' dichiarate eccezionali, all'interno dei territori
individuati con decreto 9 novembre 2001 citato nelle premesse;
    Taranto:  siccita'  dal  1  maggio  2001  al  15  novembre 2001 -
provvidenze  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), nel
territorio  dei  comuni di Avetrana, Crispiano, Faggiano, Fragagnano,
Ginosa,  Grottaglie,  Laterza,  Lizzano,  Manduria,  Martina  Franca,
Maruggio,  Montemesola,  San  Marzano  di San Giuseppe, Sava, Statte,
Taranto, Torricella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 febbraio 2002
                                                Il Ministro: Alemanno