IL CONSIGLIO
                   dell'Autorita' per la vigilanza
                         sui lavori pubblici

Premesso che:
  Con  esposti  presentati  a  questa  Autorita' per la vigilanza sui
lavori  pubblici  venivano  segnalati  da alcuni consiglieri comunali
comportamenti  di  una  amministrazione  comunale  che  si assumevano
contrastanti con quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modifiche ed integrazioni.
  Tra  le  questioni  segnalate  assumono  un particolare rilievo, in
virtu' del loro interesse generale, quelle inerenti:
    1)   le   forme  di  pubblicita'  da  seguire  per  l'adeguamento
dell'elenco  dei  lavori  previsti  nel piano annuale e nel programma
triennale  delle  opere  pubbliche  di  cui  all'art.  14 della legge
quadro;
    2)   l'affidamento   ed   il  frazionamento  degli  incarichi  di
progettazione,   con   particolare  riguardo  alla  possibilita'  per
un'amministrazione   di  affidare  all'esterno  solo  una  parte  dei
servizi.
Ritenuto in diritto.
  1.  Per quanto concerne la prima questione, occorre preliminarmente
far  riferimento  all'art.  14  della  legge n. 109/1994 e successive
modifiche  ed  integrazioni  che  prevede  una  forma  di pubblicita'
preventiva  ed  una  successiva del programma triennale e dell'elenco
annuale:  al  comma  2,  ultimo  periodo, si dispone che lo schema di
programma   triennale  e  i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono  resi
pubblici,  prima  della  loro approvazione, mediante affissione nella
sede  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  al comma 11, secondo
periodo,  si  dispone  che  i  programmi  e  gli elenchi annuali sono
trasmessi all'Osservatorio che ne da' pubblicita'.
  Per   quanto   attiene   l'adeguamento   dell'elenco   annuale,  in
particolare  ai  flussi  di  spesa, l'art. 8 del decreto ministeriale
21 giugno   2000   del   Ministro  dei  lavori  pubblici  prevede  un
procedimento  per  fasi  intermedie, attraverso procedure definite da
ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio
dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
  In  particolare, la disposizione in oggetto precisa che "al fine di
limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano
le  opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in
caso  di  impossibilita' sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito
nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o,
ove indispensabile, del programma triennale".
  Con   specifico   riferimento   al  suddetto  art.  8,  il  decreto
ministeriale  4  agosto 2000 del Ministro dei lavori pubblici precisa
che gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente
introdotti  non  necessitano  di  norma  di  misure  di pubblicita' o
adempimenti  tali da comportare un riavvio del relativo procedimento,
restando  in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalita'
dei competenti organi e fermo restando che le integrazioni all'elenco
annuale  di  carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle
misure  di  pubblicita'  previste  dalla legge (affissione nella sede
delle  amministrazioni  aggiudicatrici  per  almeno  sessanta  giorni
consecutivi,  ex  art.  14,  comma  2,  della  legge  n.  109/1994  e
successive  modifiche  ed  integrazioni  e successiva integrazione di
comunicazione all'Osservatorio).
  Occorre  pertanto  definire quali possano essere le integrazioni di
carattere  sostanziale  tali da comportare la necessita' di procedere
alla  loro pubblicita': si ritiene, a titolo esemplificativo, che non
occorre  riattivare il procedimento di programmazione nell'ipotesi di
riduzione  di  opere  pubbliche  finanziate  con  mutui  della  Cassa
depositi  e  prestiti  a  seguito  di  reperimento  di  fondi propri,
trattandosi   di  mera  variazione  sul  tipo  di  finanziamento  non
incidente    sulla   conformazione   dell'intervento   da   eseguire.
Altrettanto dicasi nel caso di modifica dei finanziamenti relativi ad
opere pubbliche gia' inserite nei suddetti piani annuali e triennali.
  Non  sembra  invece  corretto l'inserimento ex novo di altre opere,
ancorche'   di   modesto  valore  complessivo,  senza  riattivare  la
prescritta  procedura  e le relative misure di pubblicita', alla luce
di  quanto  previsto dall'art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994 e
successive  modifiche  ed  integrazioni  secondo cui l'elenco annuale
predisposto   dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   deve  essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante,   e  deve  contenere  l'indicazione  dei  relativi  mezzi
finanziari.  Un  lavoro  non inserito nell'elenco annuale puo' essere
realizzato  solo  sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi    risorse    gia'   previste   tra   i   mezzi   finanziari
dell'amministrazione  al  momento della formazione dell'elenco, fatta
eccezione  per  le  risorse  resesi  disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie.
  2.  Per  quanto  riguarda  la  seconda  questione, le problematiche
relative  all'affidamento  e  al  frazionamento  degli  incarichi  di
progettazione   sono   state  gia'  trattate  dall'Autorita'  con  le
determinazioni n. 6/99, n. 8/99 e n. 18/01, cui si rinvia.
  Rimane  ancora da analizzare la possibilita' per un amministrazione
di affidare all'esterno solo una parte dei servizi.
  Al  riguardo  si  osserva  che  l'art. 17 della legge n. 109/1994 e
successive   modifiche   ed  integrazioni,  a  differenza  del  testo
precedente  (che  faceva riferimento anche alle relative "parti") non
dispone esplicitamente in merito.
  Si  osserva al riguardo che la possibilita' di affidare all'esterno
solo  una  parte  dell'incarico  non e' intesa dalla normativa di cui
alla  legge  quadro e relativo regolamento di attuazione nel senso di
divieto  di  integrare il gruppo di progettazione interno con esperti
esterni,  quanto  piuttosto  nel senso di vietare l'affidamento della
progettazione   di   strutture   e   impianti   contemporaneamente  a
progettisti esterni ed interni.
  Dal complesso delle disposizioni in materia si evince, tuttavia, il
presupposto   che   la  progettazione  debba  essere  tendenzialmente
unitaria; tale presupposto deriva dal costante riferimento, allorche'
si parla di progetto, al complesso unitario dello stesso in relazione
anche all'insieme delle relative fasi progettuali.
  Da  cio'  deriva  che, in caso di frazionamento dell'incarico, deve
essere data adeguata motivazione della scelta adottata.
  Poiche'  la  progettazione  esecutiva  di un intervento e' un unico
progetto,  composto da piu' progetti specifici: architettonico, delle
strutture,   degli  impianti,  della  sicurezza  e  di  manutenzione,
l'amministrazione potrebbe ritenere conveniente affidare all'interno,
ad  esempio, la progettazione architettonica, considerata la presenza
negli  organici  di professionalita' adeguate e scegliere di affidare
all'esterno  le  progettazioni delle strutture, degli impianti, ecc.,
per  la  mancanza  negli  organici  di  professionalita'  specifiche,
componendo  il  gruppo  di  progettazione  con  soggetti  interni  ed
esterni, purche' scelti a norma di legge e di regolamento.
  L'affidamento  degli incarichi a soggetti esterni deve in ogni caso
rispettare  il  principio sancito dall'art. 62, comma 10, del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999,  secondo  cui  "la
progettazione  di  un  intervento  non  puo'  essere artificiosamente
divisa  in  piu'  parti al fine di eludere l'applicazione delle norme
che disciplinano l'affidamento del servizio".
  Per  gli  affidamenti degli incarichi all'esterno, pertanto, devono
essere  adottate  le  procedure  previste  per l'importo totale degli
incarichi da affidare.
  Tenuto  conto  che  i  diversi  aspetti  tecnici  che  sono  sempre
coinvolti  da  ciascun  progetto  richiedono una visione unitaria, il
legislatore,  nel  caso  in  cui il progetto preveda piu' prestazioni
professionali  specialistiche, ha prescritto (art. 17, comma 8, della
legge  n.  109/1994  e  successive  modifiche  ed  integrazioni)  che
nell'offerta   debba   essere  sempre  indicata  "la  persona  fisica
incaricata     dell'integrazione    tra    le    varie    prestazioni
specialistiche".
  Analogamente  a  quanto  previsto  per  la cosiddetta progettazione
integrale  (art.  2,  comma 1, lettera i), del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  554/1999),  quindi, anche nella fattispecie in
esame    occorre    individuare    la   persona   fisica   incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni.
  Vale  comunque ricordare che, come specificato nella determinazione
n. 13/2000, il ricorso ad affidamenti collettivi di un unico incarico
e'  possibile  nella  sola  ipotesi che i professionisti abbiano dato
vita ad un raggruppamento o ad una associazione anche temporanea.
  Dalle considerazioni svolte segue che:
    1) gli    adeguamenti    al   programma   annuale   che   vengono
progressivamente  introdotti  non  necessitano  di norma di misure di
pubblicita'  o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo
procedimento,  restando  in  ogni  caso tale valutazione rimessa alla
discrezionalita'  dei  competenti  organi  e  fermo  restando  che le
integrazioni  all'elenco  annuale  di carattere sostanziale devono in
ogni caso adempiere alle misure di pubblicita' previste dalla legge;
    2)   e'   possibile   affidare   all'esterno   una   parte  della
progettazione,  purche'  venga data adeguata motivazione della scelta
adottata  e  la progettazione non sia artificiosamente divisa in piu'
parti  al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano
l'affidamento del servizio (art. 62, comma 10, decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 554/1999) e, analogamente a quanto previsto per
la  cosiddetta  progettazione  integrale  (art. 17, comma 8, legge n.
109/1994  e  successive modifiche ed integrazioni), venga individuata
la   persona   fisica   incaricata  dell'integrazione  tra  le  varie
prestazioni.
      Roma, 14 febbraio 2002
                                                 Il presidente: Garri