IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei
riferimenti normativi del presente atto;
                              Dispone:
  1.  Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti
di  ricavi  o  compensi  di  cui  all'art.  14,  comma 1, della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  relativi alle attivita' comprese nei 26
studi  di  settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e
delle  finanze  del  15 febbraio 2002. I predetti limiti, determinati
sulla  base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato
2,  sono  utilizzati al fine di verificare l'ammissibilita' al regime
fiscale delle attivita' marginali.
  2.  I  contribuenti  che  svolgono  piu'  attivita',  per  le quali
risultano  applicabili  gli  studi di settore, sono ammessi al regime
fiscale  delle  attivita'  marginali  a  condizione  che  l'ammontare
complessivo  dei  ricavi  o  compensi  sia  non  superiore  a lire 50
milioni,  pari a Euro 25.823 e che le singole attivita' diano luogo a
ricavi  o  compensi  di  ammontare  non superiore ai limiti di cui al
punto 1.
  3.  I  contribuenti a cui risultano applicabili i ventisei studi di
settore,  approvati  con  decreti  del Ministro dell'economia e delle
finanze  del 15 febbraio 2002, che intendono avvalersi, a partire dal
periodo d'imposta 2002, del regime agevolato di cui all'art. 14 della
legge   23 dicembre   2000,   n.   388,  possono  presentare  domanda
all'ufficio  locale competente in ragione del domicilio fiscale entro
il 31 maggio 2002.
Motivazioni.
  Il  presente  provvedimento,  previsto dall'art. 14, comma 1, della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il
regime   fiscale   delle  attivita'  marginali,  stabilisce,  per  le
attivita'  comprese  in  26  nuovi  studi  di  settore  approvati con
decorrenza  2001,  il  limite  dei  ricavi  o  compensi  entro cui e'
possibile  avvalersi  del  regime  fiscale  disciplinato nel medesimo
articolo.
  Il  provvedimento  prevede,  altresi',  che  i  contribuenti  a cui
risultano applicabili i 26 studi di settore approvati con decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del 15 febbraio 2002, che
intendano  avvalersi  del  regime  agevolato  a  decorrere  dal 2002,
possano  presentare apposita domanda all'ufficio locale competente in
ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2002.
  Tale  termine  che differisce quello previsto dal comma 3 dell'art.
14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentira' una piu' agevole
presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati.
Riferimenti normativi dell'atto:
  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1).
  b) Disciplina  degli  studi di settore e del regime delle attivita'
marginali:
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
    decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
    decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive esercitate nel territorio delle regioni;
    decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito, con
modificazioni  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427 (art. 62-bis):
istituzione degli studi di settore;
    legge  8 maggio  1998,  n.  146  (art.  10): individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
    legge   23 dicembre   2000,   n.   388  (art.  14):  disposizioni
riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;
    provvedimento   del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del
2 gennaio   2002:  modalita'  di  riduzione  dei  ricavi  e  compensi
determinati  in  base  agli studi di settore per la loro applicazione
nei confronti dei contribuenti marginali;
    decreti   del   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  del
15 febbraio  2002:  approvazione  di  26 studi di settore relativi ad
attivita'  economiche  nel  settore delle manifatture, del commercio,
dei servizi e dei professionisti.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 febbraio 2002
                                                Il direttore: Ferrara