IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284;
  Vista la legge 27 novembre 1991, n. 380;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  5,  comma  3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come
modificato  dall'art.  1, comma 26 della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
dall'art.  16,  comma  3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.
36,  nonche' dall'art. 104, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
  Visto  l'art.  8 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381,
nel quale sono definite norme sulla incentivazione, la costituzione e
il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca;
  Considerato  che il citato art. 5, comma 3, della legge n. 266/1997
nella  sua ultima formulazione prevede l'emanazione di un decreto del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
di  concerto con il Ministro dell'industria, commercio, artigianato e
commercio  con  l'estero,  per rideterminare il soggetto o i soggetti
incaricati  dell'attuazione,  le strutture operative, i compiti e gli
organismi   consultivi   e   di   coordinamento,   le  procedure  per
l'aggiornamento  del  programma  di  ricerche in Antartide nonche' le
modalita' di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse
finanziarie;
  Considerata l'esigenza di adottare il citato decreto;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
"Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge   15 marzo   1997,   n.   59"   e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Programma nazionale di ricerche in Antartide
  1. Al fine di assicurare la prosecuzione del programma nazionale di
ricerche  in  Antartide  (PNRA)  e  la  partecipazione dell'Italia al
trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1 dicembre 1959, al
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
affidati i compiti di:
    1) approvare il programma di cui all'art. 5, comma 3, della legge
n. 266 del 1997, proposto dalla commissione di cui al successivo art.
3 in coerenza con gli indirizzi del PNR;
    2)  approvare i programmi esecutivi predisposti dalla commissione
di cui all'art. 3;
    3)   determinare  l'incidenza  percentuale  massima  rispetto  al
finanziamento  disponibile per il PNRA dei costi di funzionamento del
consorzio  di  cui  all'art.  4 destinati alla gestione del programma
medesimo;
    4)  vigilare sull'attuazione del programma, affidata al Consorzio
di  cui  all'art.  4,  nel rispetto delle norme previste dal trattato
sull'Antartide;
    5)  emanare,  sentita la commissione di cui all'art. 3, direttive
per  specifiche  modalita'  operative  per la migliore attuazione del
programma;
    6)  determinare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze  e  degli  affari  esteri,  il trattamento di missione per il
personale impegnato in Antartide.