IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284; Vista la legge 27 novembre 1991, n. 380; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 5, comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 26 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, nonche' dall'art. 104, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, nel quale sono definite norme sulla incentivazione, la costituzione e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca; Considerato che il citato art. 5, comma 3, della legge n. 266/1997 nella sua ultima formulazione prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro dell'industria, commercio, artigianato e commercio con l'estero, per rideterminare il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma di ricerche in Antartide nonche' le modalita' di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie; Considerata l'esigenza di adottare il citato decreto; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni; Decreta: Art. 1. Programma nazionale di ricerche in Antartide 1. Al fine di assicurare la prosecuzione del programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1 dicembre 1959, al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono affidati i compiti di: 1) approvare il programma di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 266 del 1997, proposto dalla commissione di cui al successivo art. 3 in coerenza con gli indirizzi del PNR; 2) approvare i programmi esecutivi predisposti dalla commissione di cui all'art. 3; 3) determinare l'incidenza percentuale massima rispetto al finanziamento disponibile per il PNRA dei costi di funzionamento del consorzio di cui all'art. 4 destinati alla gestione del programma medesimo; 4) vigilare sull'attuazione del programma, affidata al Consorzio di cui all'art. 4, nel rispetto delle norme previste dal trattato sull'Antartide; 5) emanare, sentita la commissione di cui all'art. 3, direttive per specifiche modalita' operative per la migliore attuazione del programma; 6) determinare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, il trattamento di missione per il personale impegnato in Antartide.