IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inerente lo
sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita';
  Visto  l'art.  123  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo
alla  promozione  dello sviluppo delle aziende agricole e zootecniche
biologiche;
  Visto  in particolare il comma 1, lettera a) del predetto art. 123,
che sostituisce il comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  introducendo, per i fertilizzanti da sintesi, il contributo
annuo nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente;
  Visto  il  regolamento (CEE) del consiglio n. 2092/91 del 24 giugno
1991,  relativo  al  metodo  di  produzione  biologico  dei  prodotti
agricoli  ed  all'indicazione  di tale metodo sui prodotti agricoli e
sulle derrate alimentari e sue successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante nuove norme per la
disciplina dei fertilizzanti, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  circolare n. 8 del 13 settembre 1999 del Ministero delle
politiche  agricole e forestali, recante il quadro di riferimento per
l'utilizzazione dei fertilizzanti in agricoltura biologica;
  Vista  la  nota  dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle
piante  di Roma, con la quale si individua l'elenco dei fertilizzanti
da  sintesi soggetti al versamento del contributo di cui all'art. 123
della citata legge n. 388 del 2000;
  Considerato che per fertilizzanti "da sintesi", ai sensi del citato
regolamento  CEE  2092/91, sono da intendere quelli ottenuti mediante
un processo di sintesi industriale;
  Ritenuto  che  il  contenuto  di  prodotto  da  sintesi  soggetto a
contributo  debba  corrispondere  al titolo minimo dichiarabile, come
previsto negli allegati tecnici alla citata legge n. 748 del 1984;
  Considerato  che  la  legge  n.  748  del 1984 intende per titolare
all'immissione  di  commercio il responsabile, come definito ai punti
1.1.5; 1.2.5; 1.3.5, dell'allegato 2 alla medesima legge;
  Considerato  che  le  date  di  promulga  e  di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale della legge n. 338 del 2000, rispettivamente 23 e
29 dicembre 2000, non hanno consentito ai titolari del versamento del
contributo, nel formulare i prezzi di vendita dei prodotti per l'anno
2000,  di  tenere  conto  della incidenza del contributo sui prodotti
venduti nel corso dello stesso anno;
  Considerato il principio di carattere generale sancito a favore del
contribuente  dall'art.  3,  comma  1, della legge 27 luglio 2000, n.
212,  in  base  al quale le disposizioni tributarie non hanno effetto
retroattivo;
  Ritenuto che, per le ragioni di cui ai due capoversi precedenti, il
versamento    del    contributo    possa    interessare    la    sola
commercializzazione dei fertilizzanti venduti a partire dal 1 gennaio
2001;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  I fertilizzanti da sintesi di cui al comma 1 dell'art. 59 della
legge  23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'art. 123, comma
1,  lettera  a),  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, soggetti al
versamento  del contributo del 2%, sono quelli indicati nell'allegato
1 al presente decreto, che ne fa parte integrante.