IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inerente lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita'; Visto l'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla promozione dello sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche; Visto in particolare il comma 1, lettera a) del predetto art. 123, che sostituisce il comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introducendo, per i fertilizzanti da sintesi, il contributo annuo nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente; Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la circolare n. 8 del 13 settembre 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante il quadro di riferimento per l'utilizzazione dei fertilizzanti in agricoltura biologica; Vista la nota dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, con la quale si individua l'elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo di cui all'art. 123 della citata legge n. 388 del 2000; Considerato che per fertilizzanti "da sintesi", ai sensi del citato regolamento CEE 2092/91, sono da intendere quelli ottenuti mediante un processo di sintesi industriale; Ritenuto che il contenuto di prodotto da sintesi soggetto a contributo debba corrispondere al titolo minimo dichiarabile, come previsto negli allegati tecnici alla citata legge n. 748 del 1984; Considerato che la legge n. 748 del 1984 intende per titolare all'immissione di commercio il responsabile, come definito ai punti 1.1.5; 1.2.5; 1.3.5, dell'allegato 2 alla medesima legge; Considerato che le date di promulga e di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge n. 338 del 2000, rispettivamente 23 e 29 dicembre 2000, non hanno consentito ai titolari del versamento del contributo, nel formulare i prezzi di vendita dei prodotti per l'anno 2000, di tenere conto della incidenza del contributo sui prodotti venduti nel corso dello stesso anno; Considerato il principio di carattere generale sancito a favore del contribuente dall'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo; Ritenuto che, per le ragioni di cui ai due capoversi precedenti, il versamento del contributo possa interessare la sola commercializzazione dei fertilizzanti venduti a partire dal 1 gennaio 2001; Decreta: Art. 1. 1. I fertilizzanti da sintesi di cui al comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'art. 123, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, soggetti al versamento del contributo del 2%, sono quelli indicati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne fa parte integrante.