IL CAPO
               del Dipartimento per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto   il  decreto  ministeriale  24 ottobre  1994  con  il  quale
l'istituto  "Centro  milanese  di  terapia  della  famiglia" e' stato
autorizzato  ad  attivare  corsi  di formazione in psicoterapia nelle
sedi  di  Milano, Padova e Bologna per i fini di cui all'art. 3 della
legge n. 56 del 1989;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Vista l'istanza con la quale l'istituto "Centro milanese di terapia
della  famiglia" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare
corsi  di  specializzazione  in  psicoterapia relativamente alle sedi
periferiche di Torino e Palermo;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento delle predette sedi
espresso  dalla  commissione  tecnicoconsultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 12 ottobre 2001;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con
nota n. 82 del 25 gennaio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per  i  fini  di  cui  all'art.  4  del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre  1998,  n.  509,  l'istituto "Centro milanese di
terapia della famiglia" e' abilitato ad istituire e ad attivare nelle
sedi  periferiche di Torino e Palermo, ai sensi delle disposizioni di
cui  al  titolo  II del regolamento stesso, successivamente alla data
del  presente  decreto,  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia
secondo  il  modello  scientifico-culturale  proposto nell'istanza di
riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso per ciascuna sede e per ciascun anno e' pari a 20 unita' e, per
l'intero ciclo, a 80 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 febbraio 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona