Con  provvedimento n. 2051 del 26 febbraio 2002 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo   1995,  n.  174  e  dell'art.  40,  comma  4,  del  decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  175,  il  nuovo testo dello statuto
sociale  della  Allianz Subalpina S.p.a., con le modifiche deliberate
in  data  22 maggio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti
relative ai seguenti articoli:
                              "Art. 4.
    a) Nuova determinazione del capitale sociale in euro 21.294.325 -
in  luogo  del  precedente importo di L. 40.950.625.000, diviso in n.
40.950.625 azioni del valore nominale di euro 0,52 cadauna [a seguito
di  aumento  gratuito  del  capitale  sociale in L. 41.231.562.667,75
mediante  prelievo  dalla  riserva da sovrapprezzo di emissione e del
valore unitario delle azioni da L. 1.000 a L. 1.006,8604].
    b)  Nuova  attribuzione del suddetto capitale: alle assicurazioni
dirette  ed  indirette  sulla vita dell'uomo, di rendite vitalizie ed
alle operazioni di capitalizzazione per euro 10.394.800, in luogo del
precedente  importo  di L. 19.990.000.000; alle assicurazioni dirette
ed  indirette  di tutti gli altri rami per euro 10.899.525 - in luogo
del precedente importo di L. 20.960.625.000.
    c)  Nuova  determinazione dell'ammontare del capitale sociale che
gli  amministratori  hanno la facolta', per il periodo di cinque anni
dalla  deliberazione  del  27 aprile 2000, di aumentare in una o piu'
volte  fino ad un massimo di euro 30.987.000, in luogo del precedente
importo di L. 60.000.000.000.
    d)  Nuova  determinazione  dell'ammontare  di obbligazioni, anche
convertibili,  che  gli  amministratori  hanno  la  facolta',  per un
periodo  di  cinque  anni  dalla deliberazione del 27 aprile 2000, di
emettere  in una o piu' volte fino ad un massimo di euro 154.937.000,
in  luogo  del  precedente  importo di L. 300.000.000.000, e comunque
entro il limite fissato dalla legge.
    e) Abrogazione della disciplina e di ogni riferimento alle 40.000
azioni assegnate ai dipendenti il 12 luglio 1999".
                              "Art. 22.
    Nuova disciplina in materia di:
      a) requisiti di professionalita' dei sindaci di cui all'art. 1,
commi 1 e 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;
      b)  individuazione,  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, del citato
decreto  ministeriale  n.  162/2000,  delle  materie e dei settori di
attivita'    strettamente   attinenti   all'attivita'   dell'impresa.
Invariato il resto".