L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS * Nella riunione del 21 dicembre 2001; * Premesso che: - l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) con la deliberazione 11 maggio 1999, n. 61/99 (di seguito: deliberazione n. 61/99), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999, ha approvato la direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione; - - alcune imprese elettriche ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, hanno informato l'Autorita' circa difficolta' incontrate nell'applicazione della direttiva di cui alla deliberazione n. 61/99; * Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; * Visti: - la legge 9 gennaio 1991, n. 10; - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); - il disegno di legge contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), e in particolare l'articolo 35 recante norme per i servizi pubblici; - il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive europee 78/660/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69; - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00); - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; - il decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 7 luglio 1995, che determina lo schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali; - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999, e sue successive modifiche e integrazioni, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale; - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico. * Viste: - la deliberazione n. 61/99; - la deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; - la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, e sue successive modifiche e integrazioni, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione di servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica; * Considerato che: - l'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita' emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifichi i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza; - per mezzo dei decreti legislativi n. 79/99 e n. 164/00 e' stata avviata la liberalizzazione del mercato elettrico e del mercato del gas; - l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che i soggetti che svolgono le attivita' di cui al comma 1 dello stesso articolo, in base ad un titolo speciale o esclusivo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto legislativo, possono svolgere attivita' diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile e amministrativa secondo le modalita' stabilite dall'Autorita', ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi; - l'articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce norme per la separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale; - alcuni soggetti che operano nel settore dell'energia elettrica operano anche nel settore del gas, di conseguenza tali soggetti sono tenuti all'osservanza di entrambe le soprarichiamate direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti che operano nel settore dell'energia elettrica, e per i soggetti che operano nel settore del gas; * Ritenuto che sia opportuno: - semplificare e aggiornare la direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 61/99; - armonizzare le due direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano rispettivamente nei settori dell'energia elettrica e del gas, modificando alcune norme previste dalla deliberazione n. 61/99; - introdurre semplificazioni per le imprese elettriche minori ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. DELIBERA Articolo 1 Finalita' 1.1 Le separazioni amministrativa e contabile hanno, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica, e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni assicurando tra l'altro la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta per area geografica e per categoria di utenza. 1.2 La direttiva per le separazioni amministrativa e contabile contiene regole che i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica applicano anche al fine della promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilita', nonche' della garanzia di adeguati livelli di qualita' dei servizi in condizioni di economicita' e redditivita'.