L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

   * Nella riunione del 21 dicembre 2001;
   * Premesso che:
   -  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas (di seguito:
Autorita)  con la deliberazione 11 maggio 1999, n. 61/99 (di seguito:
deliberazione  n.  61/99), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 164 del 15 luglio 1999, ha approvato la direttiva per le
separazioni  contabile  e amministrativa per i soggetti giuridici che
operano  nel  settore  dell'energia  elettrica e relativi obblighi di
pubblicazione e comunicazione;
   - - alcune imprese elettriche ammesse alle integrazioni tariffarie
di  cui  all'articolo  7  della  legge  9  gennaio 1991, n. 10, hanno
informato  l'Autorita' circa difficolta' incontrate nell'applicazione
della direttiva di cui alla deliberazione n. 61/99;
   *  Vista  la  direttiva  96/92/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio  del  19  dicembre  1996  concernente  norme  comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica;
   * Visti:
   - la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
   - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
   -  il  disegno  di legge contenente disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002),  e  in  particolare  l'articolo 35 recante norme per i servizi
pubblici;
   - il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione
delle direttive europee 78/660/CEE in materia societaria, relative ai
conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 26 marzo 1990, n. 69;
   -  il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione
della  direttiva  96/92/CE  concernente  norme  comuni per il mercato
dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
   -   il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
attuazione  della  direttiva  98/30/CE,  recante  norme comuni per il
mercato  interno  del  gas  naturale,  a norma dell'articolo 41 della
legge  17  maggio  1999,  n.  144 (di seguito: decreto legislativo n.
164/00);
   -  il  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, recante testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
   -  il  decreto  del Ministro del tesoro 26 aprile 1995, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 7 luglio 1995,
che  determina  lo schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende
di servizi dipendenti dagli enti locali;
   -   il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999, e
sue  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  determinazione
dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
   -   il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale,  n.  27  del  3 febbraio 2000,
recante  individuazione  degli  oneri  generali  afferenti al sistema
elettrico.
   * Viste:
   - la deliberazione n. 61/99;
   -  la  deliberazione  30  aprile  2001,  n. 95/01 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale,  n.  148  del  28 giugno 2001,
recante   condizioni   per  l'erogazione  del  pubblico  servizio  di
dispacciamento  dell'energia  elettrica  sul  territorio nazionale ai
sensi  dell'articolo  3,  comma  3,  del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
   -  la  deliberazione  18  ottobre  2001, n. 228/01, pubblicata nel
Supplemento   ordinario,   n.  277  alla  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale,  n.  297 del 22 dicembre 2001, e sue successive modifiche e
integrazioni,    recante    testo    integrato   delle   disposizioni
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas per l'erogazione di
servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica;
   * Considerato che:
   -  l'articolo  2,  comma  12,  lettera  f),  della legge n. 481/95
prevede  che  l'Autorita'  emani  le  direttive  per  la  separazione
contabile   e  amministrativa  e  verifichi  i  costi  delle  singole
prestazioni   per   assicurare,   tra   l'altro,   la  loro  corretta
disaggregazione   e   imputazione   per  funzione  svolta,  per  area
geografica e per categoria di utenza;
   -  per mezzo dei decreti legislativi n. 79/99 e n. 164/00 e' stata
avviata  la  liberalizzazione del mercato elettrico e del mercato del
gas;
   -  l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede
che  i  soggetti  che  svolgono  le attivita' di cui al comma 1 dello
stesso  articolo,  in  base  ad un titolo speciale o esclusivo, fatto
salvo  quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto
legislativo,  possono svolgere attivita' diverse a condizione che sia
almeno garantita la separazione contabile e amministrativa secondo le
modalita'  stabilite  dall'Autorita',  ovvero assumere partecipazioni
societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi;
   - l'articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce norme
per  la  separazione  contabile  e  societaria per le imprese del gas
naturale;
   -  alcuni  soggetti che operano nel settore dell'energia elettrica
operano  anche nel settore del gas, di conseguenza tali soggetti sono
tenuti all'osservanza di entrambe le soprarichiamate direttive per le
separazioni contabile e amministrativa per i soggetti che operano nel
settore  dell'energia  elettrica,  e  per  i soggetti che operano nel
settore del gas;
   * Ritenuto che sia opportuno:
   -  semplificare  e  aggiornare  la  direttiva  per  le separazioni
contabile  e  amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel
settore dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 61/99;
   -  armonizzare  le  due  direttive  per le separazioni contabile e
amministrativa  per  i soggetti giuridici che operano rispettivamente
nei  settori  dell'energia  elettrica  e  del gas, modificando alcune
norme previste dalla deliberazione n. 61/99;
   -  introdurre  semplificazioni  per  le  imprese elettriche minori
ammesse  alle  integrazioni  tariffarie  di  cui all'articolo 7 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10.

                              DELIBERA
                             Articolo 1
                              Finalita'

   1.1  Le separazioni amministrativa e contabile hanno, nel rispetto
della   riservatezza  dei  dati  aziendali,  l'obiettivo  di  rendere
trasparenti  e  omogenei  i bilanci dei soggetti operanti nel settore
dell'energia  elettrica,  e di consentire la verifica dei costi delle
singole   prestazioni   assicurando  tra  l'altro  la  loro  corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta per area geografica
e per categoria di utenza.
   1.2  La  direttiva  per  le separazioni amministrativa e contabile
contiene  regole  che  i  soggetti  giuridici che operano nel settore
dell'energia elettrica applicano anche al fine della promozione della
concorrenza e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica
utilita',  nonche' della garanzia di adeguati livelli di qualita' dei
servizi in condizioni di economicita' e redditivita'.